RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA DEL 28 MAGGIO 2020, N. 10131 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO NOZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO – NOTIFICA. Notifica atti impositivi - Notificazione diretta a mezzo posta - Temporanea assenza del destinatario - Rilascio dell’avviso di giacenza ai sensi del regolamento postale - Sufficienza - Iter notificatorio semplificato - Fondamento - Mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica - Irrilevanza - Spedizione di raccomandata informativa contenente l’avviso di giacenza - Necessità - Esclusione. In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto , trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. N. 602/1973 nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile . Si richiama Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2047 del 2016 In tema di notificazione dell'atto impositivo effettuata a mezzo posta direttamente dall'Ufficio finanziario, al fine di garantire il bilanciamento tra l'interesse del notificante e quello del notificatario, deve farsi applicazione in via analogica della regola dettata dall'art. 8, comma 4, della l. n. 890/1982, secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza, ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore, decorrendo da tale momento il termine per l'impugnazione dell'atto notificato. SEZ. V SENTENZA DEL 28 MAGGIO 2020, N. 10108 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE. Reddito di impresa - Tassazione - Disciplina ex art. 183, comma 1, T.U.I.R. nuovo testo - Procedura di concordato preventivo - Applicazione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Eccedenze d'imposta da ritenute - Scomputabilità. In tema di reddito d'impresa, l'art. 183, comma 1, T.U.I.R., il quale assoggetta a tassazione i redditi del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa nel cd. maxiperiodo concorsuale compreso tra l'inizio e la chiusura della procedura concorsuale, non si applica estensivamente al concordato preventivo, durante la quale l'imprenditore insolvente - che non perde la proprietà dei beni cd. spossessamento attenuato - continua ad assolvere gli obblighi tributari secondo le regole ordinarie, come qualunque contribuente in bonis ne consegue la scomputabilità delle ritenute in acconto operate ex art. 26, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 in ciascun periodo di imposta nel quale i redditi si sono prodotti. Si richiamano i Sez. 5, Sentenza n. 12422 del 2011 Il debitore ammesso al concordato preventivo, con cessione dei beni ai creditori e nomina del commissario liquidatore, può, se non diversamente previsto, proseguire nell'esercizio dell'impresa, conservando la sua capacità processuale e continuando ad essere soggetto passivo di imposta e destinatario di tutti gli obblighi di natura fiscale connessi alla prosecuzione della sua attività, anche se conseguenti a quelle attività per suo conto svolte dal liquidatore, per cui è tenuto ad operare la ritenuta d'acconto sui compensi erogati ai lavoratori dipendenti o ai lavoratori autonomi equiparati. ii Sez. L - , Ordinanza n. 23520 del 2019 In tema di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il commissario liquidatore non ha la legittimazione ad agire o resistere, in relazione ai giudizi di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, ancorchè influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, potendo, al più, spiegare intervento, in quanto la legittimazione processuale spetta all'imprenditore sottoposto al concordato preventivo, che, invero, prosegue l'esercizio dell'impresa durante lo svolgimento della procedura ed è, quindi, soggetto passivo anche in relazione agli obblighi maturati dopo l'ammissione alla procedura concordataria e dopo l'omologazione della relativa proposta. SEZ. V SENTENZA DEL 28 MAGGIO 2020, N. 10104 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA. Sconti o riduzioni di prezzo - Intervento di un soggetto diverso tra cedente e cessionario - Ammissibilità della riduzione dell'imponibile - Sussistenza - Fondamento. In tema d'IVA, è consentita la variazione in diminuzione della base imponibile al fornitore che, in virtù di una sua scelta imprenditoriale autonoma e spontanea, abbia distribuito buoni ai consumatori finali, da cui sia conseguita la restituzione, da parte sua, al distributore di una quota del prezzo pagato da quest'ultimo, comprensiva sia dell'imponibile sia dell'imposta, anche se derivante da sconti concessi dal cedente a consumatori finali con cui non sussista un diretto contratto di compravendita, ma a condizione che tale sconto sia univocamente ricollegabile all'operazione originaria tra fornitore e rivenditore. In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20964 del 2015 In tema d'IVA, entro un anno dall'effettuazione dell'operazione originaria è consentita la variazione in diminuzione della base imponibile al produttore che, in virtù di una sua scelta imprenditoriale autonoma e spontanea, abbia distribuito buoni ai consumatori finali, da cui sia conseguita la restituzione, da parte sua, al distributore o al consumatore di una quota del prezzo pagato da quest'ultimo, comprensiva sia dell'imponibile sia dell'imposta, purché tale sconto sia univocamente ricollegabile all'operazione originaria tra produttore e rivenditore, dovendo l'art. 26 del d.P.R. n. 633/1972 interpretarsi alla luce dell'art. 11 della direttiva n. 77/388/CEE, che ammette la riduzione della base imponibile in tutti i casi di riduzione del prezzo, anche se derivante da sconti concessi dal cedente a consumatori finali con cui non sussista un diretto contratto di compravendita. SEZ. V ORDINANZA DEL 27 MAGGIO 2020, N. 9912 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE. Costi deducibili - Fattura irregolare - Esclusione della presunzione di veridicità - Conseguenze - Contestazione della deducibilità del costo rappresentato - Fattispecie. In tema di imposte sui redditi, l'irregolarità della fattura nella specie emessa con causale per lavori di muratura eseguiti presso vs. cantiere , non redatta in conformità ai requisiti di contenuto prescritti dall'art. 21 del d.P.R. n. 633/1972, fa venir meno la presunzione di veridicità di quanto ivi rappresentato e la rende inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione del costo relativo, per cui l'Amministrazione finanziaria può contestare l'effettività delle operazioni ad essa sottese e ritenere indeducibili i costi nella stessa indicati. In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21446 del 2014 In tema di imposte sui redditi, l'irregolarità della fattura, non redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti dall'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, fa venir meno la presunzione di veridicità di quanto in essa rappresentato e la rende inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione del costo relativo, per cui l'Amministrazione finanziaria può contestare l'effettività delle operazioni ad essa sottese e ritenere indeducibili i costi nella stessa indicati.