RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V SENTENZA DEL 27 MAGGIO 2020, N. 9903 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE. Dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale - Produzione in giudizio da parte del contribuente - Ammissibilità - Fondamento -Valenza indiziaria in favore del contribuente - Fattispecie. In tema di processo tributario, al contribuente, oltre che all'Amministrazione finanziaria, è riconosciuta - in attuazione del principio del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU, a garanzia della parità delle armi e dell'attuazione del diritto di difesa - la possibilità di introdurre, nel giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale aventi, anche per il contribuente, il valore probatorio proprio degli elementi indiziari. Fattispecie relativa a dichiarazione giurata di conferma di dazione di denaro a titolo di liberalità . Si richiama Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20028 del 2011 In tema di contenzioso tributario, anche al contribuente, oltre che all'Amministrazione finanziaria, deve essere riconosciuta - in attuazione dei principi del giusto processo e della parità delle parti di cui al nuovo testo dell'art. 111 Cost. - la possibilità di introdurre, nel giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale nella fattispecie, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà , le quali hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari e come tali devono essere valutate dal giudice - non potendo costituire da sole il fondamento della decisione - nel contesto probatorio emergente dagli atti. Ne consegue che, tuttavia, nel giudizio di cassazione la mera rilevazione di tale errore di diritto da parte del giudice di merito non è di per sé sufficiente, essendo onere del contribuente allegare gli elementi da cui desumere come e quando le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà abbiano trovato ingresso nel giudizio di merito e quali ne fossero i contenuti, che devono essere riprodotti nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, onde poterne verificare in sede di legittimità l'attinenza e la decisività. SEZ. V SENTENZA DEL 27 MAGGIO 2020, N. 9899 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE. Prepensionamento - Incentivi all’esodo - Assegno straordinario per il sostegno al reddito - Determinazione - Ritenute - Computabilità -Criterio dell'intero assegno - Applicabilità - Fondamento. In tema di prepensionamento, le ritenute applicabili all'assegno straordinario di sostegno al reddito di cui all'art. 5, comma 1, lett. b , d.m. n. 158/2000, avente la finalità di incentivare l'esodo con l'erogazione di un reddito pari al trattamento pensionistico netto, virtualmente determinato col computo dell'anzianità contributiva mancante, devono calcolarsi con lo stesso criterio applicabile all'intero assegno ovvero con l'aliquota agevolata di cui all'art. 17, comma 4- bis , T.U.I.R., determinando detta modalità la neutralizzazione dell'incidenza delle ritenute e garantendo ai dipendenti prepensionati la percezione di un importo netto pari al trattamento pensionistico anticipato. In senso conforme, Cass. Sez. L - , Sentenza n. 26926 del 2016 In tema di prepensionamento, gli incentivi all'esodo vanno determinati in conformità agli scopi perseguiti dalla singola disciplina, sicché, nel caso dell'assegno straordinario di sostegno al reddito di cui all'art. 5, comma 1, lett. b , del d.m. n. 158/2000, che mira ad incentivare l'esodo con l'erogazione di un reddito pari al trattamento pensionistico netto, virtualmente determinato col computo dell'anzianità contributiva mancante, l'importo delle ritenute di legge , che il successivo art. 10, comma 9, impone di sommare all'importo netto del trattamento pensionistico, quale componente dell'assegno straordinario, va calcolato con lo stesso criterio applicabile all'intero assegno, e cioè con l'aliquota agevolata ex art. 17, comma 4 bis, del TUIR, anziché con l'aliquota ordinaria di cui all'art. 17, comma 2. Principio affermato in fattispecie relativa ai dipendenti del Banco di Napoli . SEZ. V ORDINANZA DEL 22 MAGGIO 2020, N. 9448 TRIBUTI IN GENERALE - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE. Disciplina sanzionatoria ex art. 7 d.l. n. 269/1993 - Persona giuridica contribuente - Riferibilità esclusiva - Responsabilità concorso della persona fisica - Esclusione - Concorrenti nella violazione commessa da persona giuridica non punibili e da soggetti privi di personalità giuridica sanzionabili - Questione di legittimità costituzionale - Irrilevanza. In tema di violazioni tributarie, ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 260/2003, conv. in l. n. 326/2003, le sanzioni amministrative gravano esclusivamente sulla persona giuridica contribuente titolare del rapporto tributario, con esclusione della responsabilità a titolo concorsuale delle persone fisiche, indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto organico delle medesime con l'ente, mentre sono sanzionabili, ex art. 9 d.lgs. n. 472/1997, i concorrenti esterni rispetto alla violazione tributaria commessa da soggetti privi di personalità giuridica. In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante, nella specie, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 d.l. cit. sollevata per ritenuta discriminazione tra i suddetti soggetti, risolvendosi nell'estensione del preteso trattamento deteriore e nell'introduzione di una nuova ipotesi di responsabilità in violazione del principio di legalità . Si veda Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 25284 del 2017 Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del d.l. n. 269/2003 conv. con modif. in l. n. 326/2003 , sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto, non potendosi fondare un eventuale concorso di quest'ultimo nella violazione fiscale sul disposto di cui all’art 9 del d.lgs. n. 472/1997, che non può costituire deroga al predetto art. 7, ad esso successivo, che invece prevede l'applicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 472 ma solo in quanto compatibili. SEZ. V ORDINANZA DEL 21 MAGGIO 2020, N. 9337 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - IN GENERE. Avviso d'accertamento integrativo - Impugnazione per contraddittorietà con precedente accertamento induttivo - Inammissibilità - Mancato annullamento dell'atto precedente in autotutela - Irrilevanza. Oggetto del processo tributario è l'accertamento della legittimità della pretesa impositiva avanzata con l'atto impugnato ed alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto ivi indicati. Ne consegue che, in sede di impugnazione di un avviso di accertamento integrativo, il giudice tributario è chiamato a pronunciarsi esclusivamente sulla legittimità della pretesa azionata con tale atto e non può ritenerne l'illegittimità sulla base della ritenuta contraddittorietà con altro precedente avviso, posto che il difetto logico idoneo ad inficiare l'atto impugnato non potrebbe che essere intrinseco allo stesso, senza possibilità di estendersi ad atti non oggetto di impugnazione e senza che, peraltro, il mancato esercizio dell'autotutela da parte dell'Amministrazione in relazione ad atto diverso da quello impugnato possa rilevare né tanto meno costituire valida motivazione per l'annullamento dell'atto oggetto del giudizio. In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6620 del 2009 Oggetto del processo tributario è l'accertamento della legittimità della pretesa tributaria in quanto avanzata con l'atto impugnato ed alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in tale atto indicati. Ne consegue che, in sede di impugnazione di un avviso di accertamento integrativo, il giudice tributario è chiamato a pronunciarsi esclusivamente sulla legittimità della pretesa avanzata con tale avviso e non può ritenerne l'illegittimità sulla base della ritenuta contraddittorietà con altro precedente avviso, posto che il difetto logico idoneo ad inficiare l'atto impugnato non potrebbe che essere intrinseco all'atto stesso, senza possibilità di estendersi ad atti non oggetto di impugnazione e, peraltro, senza che il mancato esercizio dell'autotutela da parte dell'Amministrazione in relazione ad atto diverso da quello impugnato possa rilevare e tanto meno costituire valida motivazione per l'annullamento dell'atto oggetto di impugnazione.