RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA DEL 2 APRILE 2020, N. 7661 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - CONDONO FISCALE. Chiusura delle liti fiscali pendenti - Istanza di rimborso d’imposta proposta dal contribuente - Eccezione di preclusione - Proponibilità per la prima volta in appello dall’Amministrazione finanziaria - Ammissibilità – Fondamento - Fattispecie. In tema di contenzioso tributario, ove il contribuente abbia impugnato il silenzio rifiuto formatosi su un'istanza di rimborso d'imposta, l'Amministrazione finanziaria può eccepire per la prima volta anche in appello l'adesione del contribuente al condono ex art. 16 l. n. 289/2002, con conseguente preclusione del diritto al rimborso delle somme già versate ed effetto estintivo del relativo giudizio, trattandosi di questione di ordine pubblico, rilevabile d'ufficio dal giudice, senza che occorra una specifica deduzione a opera della parte interessata a farla valere. In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto precluso il diritto al rimborso chiesto in dichiarazione da una fondazione bancaria in applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 601/1973 per effetto della definizione della lite fiscale avente a oggetto l'avviso di accertamento in rettifica col quale l'Agenzia delle entrate aveva disconosciuto il credito IRPEG . In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20650/2015 In tema di contenzioso tributario, ove il contribuente abbia impugnato il silenzio rifiuto su un'istanza di rimborso d'imposta, l'Amministrazione finanziaria può proporre per la prima volta anche in appello l'eccezione inerente l'adesione del contribuente al condono ex art. 7 della legge n. 289 /2002, da cui derivano la preclusione del diritto al rimborso e l'effetto estintivo del relativo giudizio, trattandosi di una questione di ordine pubblico, rilevabile d'ufficio dal giudice, senza che occorra una specifica deduzione ad opera della parte interessata a farla valere. SEZ. V ORDINANZA DEL 9 APRILE 2020, N. 7765 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - CONDONO FISCALE. Irpef - Concordato biennale ex art. 33 d.l. n. 269/2003 - Adesione - Conseguenze - Soglia di cui al comma 8 bis dell’art. 33 - Contenuto - Fondamento - Limiti al potere di accertamento del giudice - Estensione all’IRAP - Esclusione - Ragioni. In tema di accertamento dell'IRPEF, l'adesione al concordato fiscale biennale, ex art. 33 del d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003, comporta che la soglia prevista dal comma 8 bis, al di sotto della quale sono preclusi i poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, deve essere riferita non al reddito già accertato, ma a quello accertabile, ossia a quello risultante dall'esercizio dei soli poteri di accertamento non inibiti dal precedente comma 8, esistendo tra le due disposizioni un rapporto di complementarietà e non di specialità, sicché spetta al giudice verificare se sussistano i presupposti di cui al comma 4 del citato art. 33 e se il risultato dell'attività di accertamento superi la soglia del cinquanta per cento del reddito dichiarato, doveri questi non riguardanti invece l'IRAP, esulando questa dalla portata applicativa dell'istituto del concordato preventivo biennale in questione. In precedenza i Sez. 5, Sentenza n. 14266/2016 In tema di condono fiscale, il concordato preventivo biennale introdotto dall'art. 33 del d.l. n. 269/2003, convertito in l. n. 326/2003, concerne essenzialmente le imposte sui redditi con limitati effetti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, mentre da esso esula l'imposta regionale sulle attività produttive IRAP , atteso il tenore testuale della disposizione, che, tra l'altro, rinvia, per la determinazione del significato dei termini ricavi e compensi , alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Ne consegue che l'adesione al concordato non comporta effetti preclusivi ai fini del diritto al rimborso dell'imposta regionale in questione. ii Sez. 5 - , Ordinanza n. 13885/2018 In tema concordato fiscale biennale, i commi 8 e 8-bis dell'art. 33 del d.l. n. 269/2003, conv., con modif., in l. n. 326/2003, si pongono in rapporto di complementarità, sicché la soglia prevista dal comma 8-bis, al di sotto della quale sono preclusi gli atti di accertamento, deve essere riferita al reddito che può essere accertato in base ai poteri non preclusi dal precedente comma 8 ne deriva che, in caso di contestazione, è rimessa al sindacato giudiziale la verifica che l'Amministrazione abbia determinato il maggior reddito ricorrendo ai soli poteri di accertamento di cui a tale comma e provato che lo stesso si discosta rispetto a quello dichiarato in misura superiore al 50%. SEZ. V ORDINANZA DEL 16 APRILE 2020, N. 7854 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO NOZIONE - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE CATASTO - IN GENERE. Classamento - Procedura Docfa - Beni con destinazione speciale - Criteri di stima - Deprezzamento - Modalità di calcolo. In caso di classamento di immobili con destinazione speciale opifici , l'attribuzione della rendita catastale realizzata in seguito alla cd. procedura DOCFA è determinata, ex art. 10, r.d.l. n. 652/1939, conv. in l. n. 1249/1939, con stima diretta per ogni singola unità e può avvenire tanto con procedimento diretto, ossia partendo dal reddito lordo ordinariamente ritraibile e detraendo le spese e le eventuali perdite, quanto con procedimento indiretto, ossia attraverso un calcolo fondato sul valore del capitale fondiario, costituito dal valore di mercato dell'immobile ovvero dal costo di ricostruzione, tenendo conto, in tale ultimo caso, del deprezzamento delle unità in ragione del loro stato attuale, del livello di obsolescenza e del ciclo di vita tecnico-funzionale. Vanno richiamati a Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17971/2018 In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. n. 16/1993, conv. in l. n. 75/1993, e del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 cd. procedura DOCFA ed in base ad una stima diretta eseguita dall'Ufficio come accade per gli immobili classificati nel gruppo catastale D , tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di classamento esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell'attendibilità' concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa , costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all'avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione. b Sez. 5 - , Sentenza n. 8529/2019 In tema di classamento, l'attribuzione di rendita ai fabbricati a destinazione speciale o particolare, e specificamente quelli classificati nel gruppo catastale D , deve avvenire, come previsto anche dall'art. 7 del d.P.R. n. 604/1973, mediante stima diretta , senza che ciò presupponga, peraltro, l'effettuazione di un previo sopralluogo, potendo l'Amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purché mirata e specifica, delle risultanze documentali in suo possesso.