RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA DEL 2 APRILE 2020, N. 7652 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972. Presupposto dell'autonoma organizzazione - Compensi e spese elevate - Indizi sufficienti - Esclusione - Fattispecie. In tema d'IRAP, il valore assoluto dei compensi e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione di un professionista nella specie promotore finanziario monomandatario , atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell'attività esercitata, e, dall'altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all'aspetto personale spese alberghiere o di rappresentanza, assicurazione per i rischi professionali o il carburante utilizzato per il veicolo strumentale , rappresentando, così, un mero elemento passivo dell'attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all'implementazione dell'aspetto organizzativo . In senso conforme, Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23557 del 2016 In tema d'IRAP, il valore assoluto dei compensi e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione di un professionista, atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell'attività esercitata, e, dall'altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all'aspetto personale spese alberghiere o di rappresentanza, assicurazione per i rischi professionali o il carburante utilizzato per il veicolo strumentale , rappresentando, così, un mero elemento passivo dell'attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all'implementazione dell'aspetto organizzativo . SEZ. V ORDINANZA DEL 26 MARZO 2020, N. 7538 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE. Redditi d’impresa - Rettifica in via induttiva - Condizioni - Saldo negativo di cassa - Rilevanza - Desumibilità di ricavi non contabilizzati - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie. In tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa ai fini IRPEG ed IVA, ai sensi degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un'anomalia contabile, fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura pari almeno al disavanzo. Fattispecie relativa ad impresa individuale in cui la S.C. ha fatto riferimento al principio ragioneristico, di portata generale, per il quale la chiusura in rosso di un conto di cassa significa che le voci di spesa sono entità superiore agli introiti . In senso conforme, Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 25289 del 2017 In tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa ai fini IRPEG ed IVA, ai sensi degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un'anomalia contabile, fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo. SEZ. V ORDINANZA DEL 17 MARZO 2020, N. 7387 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE. Piani di recupero ex legge n. 457 del 1978 - Differenze rispetto ai programmi integrati di riqualificazione previsti dalla legge n. 179 del 1992 - Agevolazioni previste dall'art. 5 della legge n. 168 del 1982 - Applicabilità al trasferimento di immobili inseriti in programmi integrati di riqualificazione di cui alla legge n. 179 del 1992 - Esclusione - Fondamento. I piani di recupero previsti dalla legge n. 457 del 1978 divergono dai programmi integrati di riqualificazione previsti dalla legge n. 179 del 1992 non soltanto rispetto alla procedura di approvazione e alle modalità di attuazione, ma anche rispetto all'oggetto, riguardando i primi il recupero di immobili, complessi edilizi, isolati e aree, posti in zone degradate, per i quali siano necessari interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione , se del caso implicanti ristrutturazioni urbanistiche, e i secondi, aventi contenuto variegato e molto ampio, la riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale, con una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana, sia per zone edificate, sia per zone da destinare anche a nuova edificazione al fine della loro riqualificazione urbana ed ambientale da ciò consegue che le agevolazioni previste dall'art. 5 della legge n. 168 del 1982 per trasferimenti di immobili inclusi in piani di recupero di cui alla legge n. 457 del 1978 non possono essere applicate al trasferimento di immobili inseriti in programmi integrati di riqualificazione di cui alla legge n. 179 del 1992, viepiù considerando che le disposizioni agevolative, in quanto derogatorie rispetto al regime impositivo ordinario, sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 disp. prel. c.c In precedenza i Sez. 1, Sentenza n. 9520 del 1999 La norma di cui all'art. 5, primo comma, della legge 22 aprile 1982 n. 168, dettata in materia dei piani di recupero di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purché convenzionati di cui agli artt. 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n. 457, subordina l'agevolazione fiscale - consistente nell'applicazione, agli atti di trasferimento di immobili, delle imposte di registro, catastali ed in misura fissa - all'esistenza di un duplice requisito uno, di carattere oggettivo, costituito appunto dall'inserimento dell'immobile in un piano di recupero di iniziativa pubblica o privata convenzionato l'altro, di carattere soggettivo, costituito dall'essere l'acquirente uno dei soggetti che attuano il recupero. Da questa prospettiva, in coerenza con le finalità perseguite dal legislatore, discende 1 che il beneficio spetti soltanto quando si realizzino tutti gli elementi che integrano la fattispecie normativa , 2 che, perciò, l'agevolazione sia correlata alla effettiva attuazione del piano di recupero previsto all'atto del trasferimento dell'immobile, e pertanto ne sia giustificata la revoca ove si accerti la insussistenza dei prescritti requisiti. ii Sez. 5 - , Sentenza n. 2397 del 2017 In tema di agevolazioni fiscali, l'art. 5 della l. n. 168 del 1982, nel prevedere l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti di trasferimento di immobili compresi nei piani di recupero di cui all'art. 27 della l. n. 457 del 1978, pone una norma di natura eccezionale, da interpretarsi restrittivamente, sicché l’equipollenza tra piano di recupero e piano particolareggiato non può intendersi generalizzata, ma va limitata, come stabilito dall’art. 34 della l. n. 457 del 1978, solo ai piani particolareggiati già approvati alla data di entrata in vigore della legge e finalizzati al risanamento del piano edilizio esistente. SEZ. V ORDINANZA DEL 17 MARZO 2020, N. 7346 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - IN BASE AD ACCERTAMENTI NON DEFINITIVI - IN GENERE. Dazi e diritti doganali - Riscossione - Accoglimento ricorso avverso avviso di rettifica - Esigibilità maggiori somme pretese - Esclusione - Conseguenze - Rimborso maggiori somme o svincolo garanzie prestate - Passaggio in giudicato della sentenza - Necessità. In tema di riscossione di dazi e diritti doganali, qualora il giudice di primo grado abbia accolto, in tutto o in parte, il ricorso avverso l'avviso di rettifica, escludendo o riducendo l'ammontare dovuto, le eventuali maggiori somme pretese non sono esigibili, sicché l'Amministrazione doganale è tenuta ad adottare gli eventuali atti di sgravio ed a limitare l'avvio o la prosecuzione dell'attività di riscossione al minor importo accertato in giudizio nel caso di già avvenuta esazione, deve escludersi, invece, il diritto del contribuente al rimborso delle maggiori somme e allo svincolo delle garanzie prestate, che sorge solo quando la sentenza sia passata in giudicato e, quindi, l'obbligazione doganale si sia, in parte qua , estinta. Si richiama Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 33581 del 2019 In tema di riscossione di dazi e diritti doganali, qualora il contribuente abbia impugnato l'avviso di rettifica e sia intervenuta decisione di primo grado a lui integralmente sfavorevole, l'Amministrazione finanziaria può porre in riscossione la totalità degli importi dovuti ovvero, se abbia già avviato la riscossione nella fase amministrativa prima della decisione, può validamente proseguire all'esazione per l'intero importo, non trovando applicazione nella materia doganale, anche anteriormente alla modifica operata con l'art. 10 della l. n. 161 del 2014, la procedura di riscossione frazionata di cui all'art. 68, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 qualora, invece, il giudice di primo grado abbia accolto, in tutto o in parte, il ricorso, escludendo o riducendo l'ammontare delle somme dovute, le eventuali maggiori somme già iscritte a ruolo non sono esigibili. SEZ. V ORDINANZA DEL 17 MARZO 2020, N. 7344 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI. Gasolio - Beneficio ex d.P.R. n. 277 del 2000 - Destinatario - Affidamento trasporto a terzi e perdita disponibilità del mezzo - Esclusione. In tema di accise, il rimborso o la compensazione aventi titolo nella riduzione degli oneri gravanti sul gasolio per autotrazione, previsti dal d.P.R. n. 277 del 2000, compete all'esercente attività di autotrasporto merci che abbia effettivamente il possesso del mezzo e abbia impiegato il gasolio, e non anche al proprietario che lo abbia dato in locazione senza conducente o comunque a chi versi nelle condizioni di perdita della disponibilità del mezzo. Si veda Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 14645 del 2019 In tema di rimborso dell'accisa sul gasolio per autotrazione, la modifica apportata al d.P.R. n. 444 del 1997 dalla l. n. 266 del 2005 non ha derogato, anche dopo l'introduzione del d.P.R. n. 277 del 2000, le disposizioni che prescrivono la fattura quale esclusiva prova idonea a fondare la richiesta di compensazione o rimborso. Invero, il d.P.R. n. 277 del 2000, disciplinando le modalità per poter beneficiare del credito derivante dalla riduzione degli oneri imposti agli autotrasportatori di merci per conto terzi o per conto proprio nazionali o comunitari , richiede, ai fini della fruizione delle agevolazioni, l'esibizione, su richiesta dell'Ufficio, dei documenti giustificativi concernenti gli elementi dichiarati , dovendo riportarsi nella dichiarazione i dati delle fatture di acquisto e stabilendo, solo per casi particolari e per un periodo transitorio dal 16 gennaio 1999 all'11 ottobre 2000, data di entrata in vigore , che la scheda carburanti di cui al d.P.R. n. 444 del 1997 tenga luogo della fattura. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva escluso la necessità dell'indicazione del numero di targa dei veicoli nella fattura cumulativa mensile, essendo già presente nelle dichiarazioni redatte per ogni erogazione dal gestore del distributore di carburante . SEZ. V SENTENZA DEL 16 MARZO 2020, N. 7293 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE. Sostituzione in autotutela ex art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 - Motivazione - Mera rivalutazione fattuale o giuridica degli stessi elementi - Esclusione - Elementi in precedenza non conosciuti - Necessità - Differenza con accertamento integrativo - Presupposti sopravvenuta conoscenza di nuovi fatti di evasione - Necessità - Motivazione. In tema di accertamento delle imposte, la sostituzione in autotutela dell'avviso di accertamento è istituto diverso dall'accertamento integrativo, in quanto soltanto quest'ultimo può fondarsi sulla sopravvenuta conoscenza di nuovi fatti di evasione, sicché l'avviso che abbia sostituito quello annullato in autotutela, ove incrementativo della ripresa a tassazione, non può fondarsi sulla mera rivalutazione fattuale e giuridica degli stessi elementi posti a fondamento di quello annullato, ma, in forza di quanto previsto dall' art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 vigente ratione temporis , su elementi in precedenza non conosciuti dall'Ufficio accertatore ed in questo senso essere adeguatamente motivato. Si richiamano a Sez. 5, Sentenza n. 11421 del 2015 Il principio della tendenziale unitarietà dell'avviso di accertamento, desumibile dall'art. 43, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 nel testo vigente ratione temporis , comporta che è ammissibile il frazionamento dell'accertamento in caso di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi , sicché non è consentito all'Ufficio sostituire un primo atto di accertamento con altro successivo sulla base degli stessi elementi diversamente valutati. b Sez. 5 - , Sentenza n. 27543 del 2018 In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'integrazione o la modifica in diminuzione di un precedente avviso, non integrando una nuova pretesa tributaria, bensì una mera riduzione di quella originaria, operata in autotutela, non necessita di adempimenti formali né di una specifica motivazione, a differenza della modifica in aumento che, determinando una pretesa nuova , deve necessariamente formalizzarsi nell'adozione di un avviso di accertamento, integrativo o sostitutivo di quello preesistente, il quale, a garanzia del contribuente, esige specifica motivazione, con l'indicazione dei nuovi elementi di fatto di cui è sopravvenuta la conoscenza, così come prescritto a pena di nullità dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973. Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva qualificato la rettifica in diminuzione degli atti di accertamento dell'Agenzia delle Entrate come una mera proposta di conciliazione e non come atto di autotutela, senza tenere conto della parziale rinuncia, implicita nell'adozione del provvedimento, alla pretese di cui agli originari avvisi di accertamento ed alle domande giudiziali, e del conseguente restringimento della materia del contendere .