RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA 16 MARZO 2020, N. 7279 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI. Accise su oli lubrificanti - Domanda di rimborso - Obbligo di comunicazione all’Ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi - Ambito applicativo - A pena di inammissibilità - Rilevabilità d’ufficio - Sussistenza - Sopravvenuta previsione di cui all’art. 14 d.lgs. n. 504/1995 - Abrogazione - Esclusione - Fondamento - Conformità a diritto Unione Europea. In tema di accise sugli oli lubrificanti, l'obbligo di comunicare la domanda di rimborso anche all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza, previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 29, comma 4, della legge n. 428/1990, e rilevabile d'ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del giudizio, non opera indiscriminatamente, ma soltanto quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito d'impresa. Tale obbligo, peraltro, non è stato implicitamente abrogato dal sopravvenuto art. 14 del d.lgs. n. 504/1995, che impone la proposizione dell'istanza entro i due anni dal pagamento, trattandosi di disposizione meramente integrativa della precedente, siccome funzionale all'esigenza di rendere edotta l'Agenzia delle entrate della presentazione di domande di rimborso, in relazione a possibili effetti sui redditi dichiarati dell'esercizio di competenza, né si pone in contrasto col diritto unionale, come statuito da Corte di giustizia, 9 febbraio 1999, in causa C-343/96. Si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13087/2012 L'art. 29, comma 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 legge comunitaria per il 1990 - il quale stabilisce che la domanda di rimborso di diritti o imposte riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie deve essere comunicata, a pena di inammissibilità, anche all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza - pone un onere a carico del contribuente, che, essendo volto a consentire l'informazione sul preteso rimborso all'Agenzia delle entrate per i riflessi sui redditi dichiarati dell'esercizio di competenza, si aggiunge a quello del rispetto del termine di decadenza, e si applica allo stesso modo a tutte le azioni previste dalla disposizione e, quindi, sia alle azioni di ripetizione di tributi basate sul diritto comunitario, sia a quelle basate sul solo diritto nazionale . L'esigenza di rendere concretamente operante il coordinamento tra i due diversi Uffici coinvolti importa che l'obbligatoria comunicazione all'Agenzia delle entrate debba essere fatta dal contribuente contestualmente, o, al più tardi, prima del provvedimento di diniego e, se non ancora intervenuto, non oltre il biennio decadenziale, restando inoltre escluso che possa rilevare una comunicazione postuma per conseguire dal Fisco un provvedimento in via di autotutela, attesa la discrezionalità da cui l'attività di autotutela è connotata e la mancanza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto stesso. Principio affermato con riferimento ad una domanda di rimborso dell'imposta sul consumo degli olii lubrificanti, censurata dalla Corte giustizia con la sentenza del 25 settembre 2003 C-437/01 per violazione delle direttive europee 92/81 e 92/12 . SEZ. V ORDINANZA 12 MARZO 2020, N. 7077 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO NOZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE. Avviso di pagamento dell’Agenzia delle Dogane per violazioni sulle accise - Nullità per carenza del potere di firma in capo al funzionario ex art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973 e art. 56 d.P.R. n. 633/1972 - Configurabilità - Esclusione - Equivalenza dell’assenza di delega di firma all’usurpazione del potere da parte del firmatario - Insussistenza. La nullità per difetto di sottoscrizione del capo dell'Ufficio, ovvero di un funzionario da lui delegato, prevista per gli avvisi di accertamento in tema di imposte dirette e di IVA non si applica agli avvisi di pagamento emessi dall'Agenzia delle Dogane per violazioni sulle accise, per essere l'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973 e l'art. 56 del d.P.R. n. 633/1972 norme di stretta interpretazione né la contestazione sull'assenza della delega di firma può considerarsi equivalente all'eccezione di usurpazione dei poteri ad opera del soggetto firmatario dell'atto, qualora non sia allegato che tale soggetto non appartenga all'Ufficio emittente. In precedenza a Sez. 5 - , Ordinanza n. 27871/2018 In tema d'imposte sui redditi, l'avviso di accertamento, a norma degli artt. 42 del d.P.R. n. 600/1973, è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, nel caso in cui la sottoscrizione non sia quella del capo dell'ufficio titolare, in caso di contestazione, incombe sull'Amministrazione dimostrare il corretto esercizio del potere, mentre, in mancanza di una sanzione espressa, per la cartella esattoriale, il diniego di condono, l'avviso di mora e l'attribuzione di rendita, opera la generale presunzione di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato. b Sez. 5 - , Sentenza n. 24271/2019 La somministrazione di pasti e bevande svolta al di fuori dei locali edifici o parti già esistenti del fondo dell'azienda agricola, ove non rientri nelle attività di cui all'art. 2, comma 3, lett. d , della l. n. 96 del 2006, non costituisce attività agrituristica, con conseguente inapplicabilità del regime fortettario di determinazione del reddito di impresa e dell' IVA di cui all'art. 5, comma 2, della l. n. 413/1991. SEZ. V SENTENZA 11 MARZO 2020, N. 6855 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - GIURISDIZIONI SPECIALI IMPUGNABILITA' - COMMISSIONI TRIBUTARIE. Amministrazione finanziaria - Notificazione atti - A mezzo di messo - Limitazione a giudizio di primo e secondo grado - Sussistenza - Ricorso per cassazione - Notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario - Necessità - Fondamento - Violazione - Conseguenze. La notificazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria può essere effettuata a mezzo di messo, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 546/1992, soltanto in primo grado e in appello, ma non anche nel giudizio di cassazione, per il quale vale la regola di cui all'art. 137 c.p.c., stante l'applicabilità di tale disposizione anche in materia tributaria per effetto dell'integrale rinvio alle norme codicistiche operato dall'art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la notificazione eseguita in tale sede dal messo anziché dall'ufficiale giudiziario ne determina la nullità ma non l'inesistenza . Si vedano a Sez. 5, Sentenza n. 18291/2004 La notifica del ricorso per cassazione dell'Amministrazione finanziaria avverso sentenza della Commissione tributaria regionale, eseguita da messo autorizzato dalla stessa Amministrazione è nulla, in quanto non eseguita dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 137 cod. proc. civ. norma applicabile al giudizio di cassazione in materia tributaria, per effetto dell'integrale rinvio alle norme codicistiche operato dall'art. 62 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 essa, però, non è inesistente, atteso che il messo è abilitato ad effettuare, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. cit., sia in primo grado che nel giudizio di appello, le notificazioni degli atti dell'Amministrazione finanziaria, e tale sua peculiare competenza fa sì che la notificazione da lui eseguita nel giudizio di cassazione non possa ritenersi che esorbiti completamente dallo schema legale degli atti di notificazione del processo tributario e sia incompatibile con il modulo legale che disciplina, in tale giudizio, la sequenza degli atti processuali. Pertanto il vizio di siffatta notificazione è sanato, per raggiungimento dello scopo, con effetto ex tunc , dalla costituzione in giudizio del soggetto intimato. b Sez. 5, Sentenza n. 14273/2016 In tema di contenzioso tributario, ai fini della regolare proposizione dell'appello, la notifica tramite il messo, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992, equivale integralmente a quella effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario, sicché, in caso di omesso deposito della copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria provinciale, non opera la comminatoria d'inammissibilità di cui all'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, che si riferisce alle semplici raccomandate previste dall'art. 16, comma 3, del citato decreto, trovando applicazione la regola di cui all'art. 123, comma 1, disp. att. c.p.c., in virtù della quale l'ufficiale giudiziario, e quindi anche il messo notificatore, è onerato di dare immediato avviso scritto dell'avvenuta notificazione dell'appello al cancelliere del giudice che ha reso la sentenza impugnata. SEZ. V SENTENZA 11 MARZO 2020, N. 6795 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972. Ici - Agevolazione ex art. 7, comma 1, d.lgs. n. 504/1992 – Immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lett. c , d.P.R. n. 917/1986 - Requisiti oggettivi e soggettivi - Necessaria coesistenza - Destinazione degli utili eventualmente ricavati al perseguimento di fini sociali o religiosi - Irrilevanza - Fondamento - Compatibilità con i principi eurounitari - Accertamenti necessari - Fattispecie. In materia di ICI, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i , del d.lgs. n. 504/1992, in relazione ai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c , del d.P.R. n. 917/1986 TUIR , presuppone la ricorrenza cumulativa sia del requisito soggettivo della natura non commerciale dell'ente, sia del requisito oggettivo della diretta destinazione dell'immobile allo svolgimento delle attività previste dal medesimo art. 7, tra cui rientrano quelle volte all'esercizio del culto e della cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi ed all'educazione cristiana, mentre resta irrilevante la successiva destinazione degli utili, eventualmente ricavati, al perseguimento di fini sociali o religiosi, siccome riguardante un momento successivo alla loro produzione, tale da non far venir meno l'eventuale carattere commerciale dell'attività. Peraltro, tale esenzione è compatibile con il divieto di aiuti di Stato, sancito dalla normativa unionale, soltanto qualora abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica nei termini sopra precisati, e l'attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico. Nella specie la S.C., in processo relativo all'esenzione dal pagamento dell'Ici di una casa di riposo per anziani, svolta in un immobile nel possesso di fondazione religiosa eretta in ente morale, ma gestita da diverso soggetto che conduceva l'immobile in locazione, ha cassato con rinvio la decisione della corte di merito, rilevando che non era stata correttamente valutata la ricorrenza del presupposto oggettivo necessario per conseguire l'esenzione dal pagamento dell'ICI . Vanno richiamati i Sez. 5, Sentenza n. 24500 del 2009 In tema di imposta comunale sugli immobili ICI , l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i , del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 è limitata all'ipotesi in cui gli immobili siano destinati in via esclusiva allo svolgimento di una delle attività di religione o di culto indicate nell'art. 16, lett. a , della legge 20 maggio 1985, n. 222, e pertanto non si applica ai fabbricati di proprietà di enti ecclesiastici nei quali si svolga attività sanitaria, non rilevando in contrario né la destinazione degli utili eventualmente ricavati al perseguimento di fini sociali o religiosi, che costituisce un momento successivo alla loro produzione e non fa venir meno il carattere commerciale dell'attività, né il principio della libertà di svolgimento di attività commerciale da parte di un ente ecclesiastico - fondato, oltre che sull'art. 16, lett. a , della legge n. 222 del 1985, anche sulla legge 25 marzo 1985, n. 121 in tema di revisione del concordato -, né la successiva evoluzione normativa, in quanto a l'art. 7, comma 2-bis, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203 aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248, poi modificato dal comma 133 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed infine sostituito dall'art. 39, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248 nell'estendere l'esenzione disposta dall'art. 7, comma 1, lett. i , cit. alle attività ivi indicate a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse versione originaria e poi a quelle che non abbiano esclusivamente natura commerciale versione vigente , ha carattere innovativo e non interpretativo b l'art. 111-bis del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, aggiunto dall'art. 6 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 , nel prevedere comma 1 la perdita della qualifica di ente non commerciale per gli enti che esercitino prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta ad esclusione comma 4 di quelli ecclesiastici, riflette i suoi effetti unicamente sulla qualità del soggetto utilizzatore dell'immobile, ma non sul requisito oggettivo dell'attività nello stesso esercitata. ii Sez. 5 - , Ordinanza n. 4066 del 2019 In tema di ICI, l'esenzione prevista in favore degli enti non commerciali dall'art. 7, comma 1, lett. i , del d.lgs. n. 504 del 1992, è compatibile con il divieto di aiuti di Stato sancito dalla normativa unionale ove abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica, dovendo intendersi tale, secondo il diritto dell'Unione decisione 2013/284/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012 , l'attività svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico. Nella specie, la S.C. ha escluso l'operatività dell'esenzione, ritenendo mancante il descritto requisito oggettivo, tenuto conto che l'immobile veniva utilizzato come casa per ferie, gestita a pagamento da un'opera diocesana, sia pure praticando particolari sconti a famiglie numerose e a persone disabili . iii Sez. 5 - , Ordinanza n. 7415 del 2019 In materia di ICI, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i , del d.lgs. n. 504 del 1992, come modificato dall'art. 39 del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006, presuppone l'esistenza sia di un requisito soggettivo, costituito dalla natura non commerciale dell'ente, sia di un requisito oggettivo, ovvero che l'attività svolta nell'immobile rientri tra quelle previste dal medesimo art. 7, non assumendo rilevanza la successiva destinazione degli utili al perseguimento di fini sociali o religiose, che non fa venire meno il carattere commerciale dell'attività. In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che l'attività recettiva svolta da un istituto religioso, attraverso una casa per ferie, dia diritto ad un'esenzione dall'ICI, ove non sia offerta gratuitamente o ad un prezzo simbolico .