RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V SENTENZA 11 MARZO 2020, N. 6851 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - ALTRI ENTI. Agevolazioni di cui al d.lgs. n. 460/1997 - Enti Ecclesiastici - ONLUS di diritto - Esclusione - Condizioni per beneficiare del regime tributario di favore - Fattispecie. Ai fini delle agevolazioni tributarie di cui al d.lgs. n. 460/1997 nella specie, in materia di imposta di registro , gli enti ecclesiastici non sono ONLUS di diritto, attesa la mancata inclusione degli stessi nell'elenco tassativo di cui all'art. 10, comma 8, del citato decreto, non essendo sufficiente la qualificazione giuridica dell'ente, ma rilevando le finalità da questo perseguite nel rispetto delle altre condizioni della tenuta separata delle scritture contabili di cui all'art. 20 bis del d.P.R. n. 600/1973, dei requisiti statutari e dei vincoli sostanziali imposti dall'art. 10 del citato d.lgs. n. 460 e della comunicazione all'anagrafe unica delle ONLUS di cui al successivo art. 11. I precedenti i Sez. 5, ordinanza n. 9831/17 in materia di ONLUS, ai fini dell'applicazione del regime tributario di favore previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, non rileva la veste giuridica assunta dall'ente ma l'effettivo svolgimento di attività aventi natura solidaristica, quali la cessione di beni o la prestazioni di servizi riconducibili agli scopi associativi, effettuati verso corrispettivo nei confronti di soggetti svantaggiati o anche non svantaggiati, purchè non si travalichi il limite del reperimento di fondi per finanziare l'attività solidaristica concretando un'attività avente fine di lucro. ii Sez. V, ordinanza n. 10300/19 la corretta e completa compilazione della comunicazione ex art. 11 del d.lgs. n. 460 del 1997 è necessaria per l'iscrizione nell'anagrafe delle ONLUS, poiché il rispetto dei requisiti formali indicati dall'art. 10 del detto decreto costituisce un presupposto fondamentale per ottenere il regime agevolativo dal medesimo previsto. iii Sez. V, sentenza n. 17252/19 in tema di imposta di registro, le società di mutuo soccorso possono beneficiare dell'aliquota agevolata prevista dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 347 del 1990, trattandosi di enti equiparabili alle ONLUS di diritto di cui al d.lgs. n. 460 del 1997, avendo riguardo al disposto dell'art. 9 della l. n. 3818 del 1886, che non può ritenersi abrogato dall'art. 42 del d.lgs. n. 601 del 1973, che ha eliminato solo alcuni benefici di carattere soggettivo, individuati per specifiche categorie, peraltro afferenti esclusivamente l'Irpef, l'Irpeg e l'Ilor e non anche, in conformità al principio di tassatività, l'imposta di registro. SEZ. V SENTENZA 11 MARZO 2020, N. 6839 AGRICOLTURA - BONIFICA - CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORZIALI. Contributi consortili - Mancata contestazione o impugnazione del piano di classifica richiamato dalla cartella - Conseguenze - Contestazione della sussistenza dei benefici - Ammissibilità - Onere della prova - Poteri istruttori del giudice e disapplicazione dell’atto. In tema di contributi consortili, quando la cartella esattoriale emessa per la loro riscossione sia motivata facendo riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, il contribuente, anche in assenza di contestazione di tale piano in sede di impugnazione della cartella o di sua mancata impugnazione innanzi al giudice amministrativo, è sempre ammesso a contestare in giudizio la sussistenza del beneficio fondiario o i criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei suoi confronti, fornendo la relativa prova, mentre l'ente impositore è esonerato dall'onere di dimostrare il beneficio, in ragione della presunzione derivante dalla comprensione dei fondi nel suo perimetro d'intervento e dall'avventa approvazione del piano di classifica. Peraltro, il giudice tributario, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, può in ogni caso avvalersi dei poteri ufficiosi se ritenga necessario indagare sulle modalità di liquidazione del contributo da parte dell'ente e provvedere alla disapplicazione del piano di classifica, in quanto illegittimo, quando sia soddisfatto l'onere probatorio gravante sul contribuente. Si richiamano i Sez. 5, Sentenza n. 17066/10 in tema di contributi consortili, quando la cartella esattoriale emessa per la loro riscossione sia motivata con riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio grava sul Consorzio circa l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica, ma tale inversione dell'onere probatorio realizza una presunzione iuris tantum e non iuris ed de iure che può derivare solo dalla legge , per cui non viene meno il diritto del contribuente di fornire nel giudizio tributario la prova contraria, anche se non abbia impugnato il piano in sede amministrativa, stante la possibilità per il giudice tributario, avvalendosi dei poteri ufficiosi previsti dall'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di disapplicare un regolamento od un atto amministrativo generale ove ritenuto illegittimo in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente. Ne deriva che il contribuente è ammesso a provare in giudizio l'insussistenza del beneficio, sia sotto il profilo della sua inesistenza, con conseguente illegittimità del piano, in ordine a tale punto specifico, e correlativa disapplicazione dello stesso, sia in ordine ai criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell'onerato. ii Sez. 5, Sentenza n. 21176/14 in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio , che riguardano l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente. iii Sez. 5, ordinanza n. 9511/18 in tema di contributi di bonifica, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio. SEZ. V SENTENZA 11 MARZO 2020, N. 6828 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO NOZIONE - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE CATASTO - IN GENERE. Classamento catastale - Casello autostradale - Categoria gruppo E - Ragioni. In tema di classamento catastale, l'area adibita a stazione di esazione di pedaggio autostradale deve essere classata come E/1, in quanto priva di autonomia funzionale e reddituale, rispetto all'attività avente ad oggetto lo sfruttamento della rete autostradale, e strumentale al servizio pubblico, a nulla rilevando la veste di società di capitali della concessionaria e il suo scopo di lucro. Si veda Cass. Sez. V, ordinanza n. 34657/19 in tema di ICI, le aree portuali anche demaniali sono classificabili nella categoria E di cui all'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 n. 2006 conv. in l. n. 286 del 2006 se aventi caratteristiche tipologico-funzionali tali da renderle estranee ad ogni uso commerciale o industriale e non anche se presentino autonomia funzionale e reddituale riveniente dal loro concreto impiego per scopi imprenditoriali di siffatta natura, a nulla valendo, in senso contrario, l'art. 1, comma 578, della l. n. 205 del 2017, secondo cui le banchine, le aree portuali scoperte ed i relativi depositi strettamente funzionali alle operazioni ed ai servizi portuali non doganali costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1 anche se affidati in concessione a privati , trattandosi di disposizione espressamente valevole solo per il futuro dal 1° gennaio 2020 . SEZ. V SENTENZA 11 MARZO 2020, N. 6821 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO NOZIONE - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE CATASTO - IN GENERE. Atto di classamento di beni demaniali affidati in concessione - Impugnazione del concessionario - Litisconsorzio necessario dello Stato - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Nel giudizio di impugnazione dell'atto di classamento di beni demaniali affidati in concessione promosso dal concessionario, non sussiste il litisconsorzio necessario dello Stato, perché il concessionario subentra nei poteri e nelle funzioni dell'Amministrazione concedente, divenendo l'unico soggetto tenuto al pagamento delle imposte relative a tali beni, e acquisisce la facoltà di agire a tutela degli stessi, ai sensi dell'art. 823, comma 2, c.c., mentre la partecipazione al processo dello Stato non comporta alcun risultato utile e pratico alla risoluzione della controversia. Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della CTR, che aveva annullato la sentenza appellata e rimesso la causa al primo giudice, ritenendo che fosse stato pretermesso lo Stato, in un giudizio promosso dal concessionario autostradale contro l'accertamento catastale relativo a nuove costruzioni adibite alla stazione autostradale . Si richiamano i Sez. 6 - 5, ordinanza n. 1272/20 in tema di contenzioso tributario, l'impugnazione dell'atto di classamento di un immobile in comproprietà tra più soggetti dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento ? vincolante ai fini del potere impositivo da parte del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili ICI ? possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell'immobile medesimo. ii Sez. V, ordinanza n. 1326/20 nel giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento catastale relativo ad immobili insistenti su suolo del demanio marittimo realizzati dal concessionario in funzione dell'attività svolta, lo Stato non è parte necessaria non avendo esso alcun diritto su tali beni, realizzandosi l'eventuale accessione ex art. 49 c. nav. ipso iure soltanto al termine del periodo di concessione, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione ovvero diversa previsione contenuta nella concessione.