RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA 10 MARZO 2020, N. 6718 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO NOZIONE - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE CATASTO - IN GENERE. Reddito dei fabbricati a fini fiscali - Entità del saggio di capitalizzazione - Assenza di discrezionalità in capo all’Ufficio tecnico erariale - Sua determinazione, anche in misura superiore, in sede di conciliazione stragiudiziale - Modificabilità e impugnabilità - Esclusione - Fondamento. In tema di reddito dei fabbricati a fini fiscali, pur vigendo il principio secondo cui il saggio di capitalizzazione delle rendite catastali per la determinazione del capitale fondiario, cui fa riferimento l'art. 29 del d.P.R. n. 1142/1949, è indicato autoritativamente e uniformemente per ciascun gruppo senza che l'UTE abbia alcun potere discrezionale nella sua individuazione, la determinazione consensuale tra proprietario e Agenzia del territorio dei parametri della rendita, ivi compreso il saggio di interesse, a mezzo di conciliazione stragiudiziale ex art. 48 d.lgs. n. 546/1992, non è impugnabile né modificabile se non in caso di sopravvenuto mutamento delle condizioni o dei parametri posti a base dell'accordo che giustifichi il riesame della situazione, atteso che detta conciliazione ha natura equiparabile all'accertamento adesivo e che la determinazione del maggior tasso non si risolve in un errore di diritto legittimante la sua revisione ex art. 1969 c.c., non costituendo presupposto logico dell'accordo, ma oggetto della controversia poi concordata. Si richiama Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25555/2014 In tema di reddito dei fabbricati a fini fiscali, il saggio di capitalizzazione delle rendite catastali, al quale fa riferimento l'art. 29 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, per la determinazione del capitale fondiario, è indicato uniformemente ed autoritativamente per ciascun gruppo senza che l'UTE abbia alcun potere discrezionale nella sua individuazione. Ne consegue che l'UTE, in mancanza di contestazioni riguardanti il gruppo di appartenenza o il valore di mercato dell'immobile a fondamento dell'attribuzione della rendita catastale ai sensi del d.m. 20 gennaio 1990, applicabile ratione temporis , non può eccedere il tasso di fruttuosità stabilito come variabile solo fra l'1 per cento e il 3 per cento proprio dei fabbricati ad uso industriale e pari al 2 per cento, ed applicare un differente tasso, esorbitante dalla misura massima consentita. Fattispecie in cui era stato applicato un tasso di fruttuosità del 3% per un immobile di categoria D, mentre andava obbligatoriamente individuato nella misura fissa del 2% . SEZ. V ORDINANZA 10 MARZO 2020, N. 6713 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - IN GENERE. Avviso di accertamento catastale - Agenzia del territorio - Incorporazione nell’Agenzia delle entrate - Effetto interruttivo - Esclusione - Legittimazione processuale - Uffici provinciali del territorio - Sussistenza - Potere di rappresentanza processuale - In capo al Direttore dell’Ufficio territoriale. Nel giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento catastale, l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate per effetto dell'art. 23 quater , d.l. n. 95/2012, conv. in l. n. 135/2012, non produce effetto interruttivo del giudizio, spettando agli Uffici provinciali del territorio la legittimazione processuale e sussistendo in capo al Direttore di tali uffici il potere di rappresentanza processuale. Non si rilevano precedenti in termini. SEZ. V SENTENZA 10 MARZO 2020, N. 6705 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO NOZIONE - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE CATASTO - IN GENERE. Cabina di trasformazione presso l’autostrada per la somministrazione dell’energia elettrica occorrente all’illuminazione e al funzionamento dell’infrastruttura - Caratteri - Inclusione nel gruppo E delle categorie catastali - Fondamento. La cabina di trasformazione, installata presso l'autostrada, per la somministrazione dell'energia elettrica occorrente all'illuminazione e al funzionamento degli apparati dell'infrastruttura, costituisce unità immobiliare a destinazione particolare compresa nel gruppo E delle categorie catastali e non presenta autonomia funzionale e reddituale rispetto all'immobile principale. Non si rilevano precedenti in termini.