RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V SENTENZA 9 MARZO 2020, numero 6569 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI. Contratto di consorzio - Rilevanza esterna - Rapporto di mandato tra consorzio e consorziati - Sussistenza - Conseguenze - Soggetto passivo dell’obbligazione tributaria - Fattispecie in tema di Tarsu. Il contratto di consorzio di cui all'art. 2602 c.c. comporta non già l'assorbimento delle imprese consorziate in un organismo unitario, realizzativo di un rapporto di immedesimazione organica con le singole contraenti, bensì la costituzione tra le stesse di un'organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle loro attività, ciascuna delle quali, in seguito all'ampliamento della causa storica di tale contratto intervenuta con la modifica dell'art. 2606 c.c., introdotta dalla l. n. 377/1976, e l'entrata in vigore della l. n. 240 del 1981, è affidata ad un'organizzazione autonoma avente, nell'attività di gestione svolta, rilevanza esterna, sicché il consorzio, coerentemente coi principi di cui agli artt. 2608 e 2609 c.c., nel contrattare con i terzi, ai sensi dell'art. 2615, comma 2, c.c., opera quale mandatario dei consorziati senza bisogno di spenderne il nome, con la conseguenza che l'obbligazione sorge in capo ad essi per il solo fatto che sia stata assunta nel loro interesse. Nella specie, la S.C., nel cassare con rinvio la sentenza del giudice di merito, ha ritenuto che soggetto passivo della Tarsu fosse la società consorziata che aveva assunto la gestione delle aree di sosta a pagamento, benché gli obblighi contrattuali nei confronti del Comune fossero stati assunti dall'associazione temporanea di imprese di cui la stessa era consorziata . Si richiama Cass. Sez. 1, sentenza n. 6774/1996 con la modifica dell'art. 2602 c.c., introdotta dalla legge 10 maggio 1976 n. 377, e l'entrata in vigore della legge 21 maggio 1981 n. 240 - che hanno realizzato un ampliamento della causa storica del contratto di consorzio - specifiche fasi dell'attività dei consorziati vengono affidate ad una organizzazione autonoma, che, per la gestione che deve compiere, non può non avere rilevanza esterna. Pertanto, il consorzio, contrattando con i terzi, ex art. 2615 cod. civ., comma secondo, e coerentemente ai principi di cui agli artt. 2608, 2609 cod. civ., opera quale mandatario dei consorziati, qualità nella quale è legittimato a compiere, ai sensi dell'art. 1710 c.c., atti interruttivi della prescrizione nella specie, il consorzio aveva stipulato un'assicurazione per conto delle società consorziate . SEZ. V ORDINANZA 9 MARZO 2020, numero 6563 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - IN GENERE. Conferimento di un’azienda bancaria - Regime fiscale - Disciplina dell’art. 7 della legge n. 218 del 1990 - Portata - Imposte di registro, ipotecaria e catastale - Aliquota dell’uno per mille e limite dei cento milioni - Applicabilità ai conferimenti e aumenti di capitale effettuati dall’ente ormai privatizzato” - Esclusione - Fondamento - Qualificazione come comuni operazioni economiche societarie - Conseguenze - Finalità di cui all’art. 1 l. n. 218/1990 - Inconfigurabilità. L'art. 7, comma 1, l. n. 218/1990 sull'agevolazione delle ristrutturazioni e integrazioni patrimoniali degli istituti di credito di diritto pubblico, nel disporre che al conferimento di un'azienda bancaria si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura dell'uno per mille e sino a un importo massimo non superiore a cento milioni di lire, va interpretato nel senso dell'agevolazione in questione godono solo i conferimenti e gli aumenti di capitale funzionali agli scopi di cui all'art. 1 della citata l. n. 218/1990, che determinino cioè la trasformazione o l'assorbimento in società per azioni degli enti creditizi pubblici nel detto art. 1 indicati, non anche, quindi, il mero aumento di capitale sociale deliberato dall'ente ormai privatizzato per reperire sul mercato mezzi economici, giacché gli aumenti di capitale sociale non connessi al venir meno di un'attività pubblica d'impresa non sono effettuati a norma dell'art. 1 citato ma, in quanto insorgenti dal concorso economico di privati, rientrano tra le comuni operazioni economiche societarie. In senso pienamente conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16056/01 l'art. 7, primo comma della legge 30 luglio 1990 n. 218 sull'agevolazione delle ristrutturazioni ed integrazioni patrimoniali degli istituti di credito di diritto pubblico, nel disporre che al conferimento di un'azienda bancaria si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura dell'uno per mille e sino ad un importo massimo non superiore a cento milioni di lire, va interpretato nel senso che ogni imposta conserva la propria autonomia, con la conseguenza che continuano ad applicarsi le tre imposte, e che per ciascuna delle stesse opera l'aliquota dell'uno per mille con il limite di cento milioni. Dell'agevolazione in questione godono, peraltro, solo i conferimenti e gli aumenti di capitale funzionali agli scopi di cui all'art. 1 della citata l. n. 218/1990, che determinino cioè la trasformazione o l'assorbimento in società per azioni degli enti creditizi pubblici nel detto art. 1 indicati non anche, quindi, il mero aumento di capitale sociale deliberato dall'ente ormai privatizzato per reperire sul mercato mezzi economici, giacché gli aumenti di capitale sociale non connessi al venir meno di un'attività pubblica d'impresa non sono effettuati a norma dell'art. 1 citato ma, in quanto insorgenti dal concorso economico di privati, rientrano tra le comuni operazioni economiche societarie. SEZ. V SENTENZA 9 MARZO 2020, numero 6555 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTE CATASTALI - IN GENERE. Classificazione catastale - Immobili pertinenti agli impianti di risalita sciovie, seggiovie, funivie adibiti in via esclusiva al servizio delle piste da sci o dei rifugi in alta quota - Classificazione nella categoria E/1 - Esclusione - Classificazione nella categoria D/8 - Sussistenza - Fondamento. I fabbricati inclusi nella categoria catastale E/1 Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei sono soltanto quelli adibiti al pubblico servizio del trasporto universale. Gli immobili pertinenti agli impianti di risalita sciovie, seggiovie, funivie , adibiti in via esclusiva al servizio delle piste da sci o dei rifugi in alta quota, rientrano nella previsione della categoria catastale D/8, comprendente i Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni . In precedenza a Sez. 6 - 5, ordinanza n. 1442/17 in materia di classamento catastale, i locali tecnici e la cabina di manovra di una seggiovia, che non è un mezzo di trasporto a disposizione del pubblico, ma un bene avente un'esclusiva funzione commerciale, collegata all'uso delle piste sciistiche, non possono essere inquadrati nella stazione di un servizio di pubblico trasporto, sicché devono essere classificati non nella categoria catastale E, che ricomprende, peraltro, solo gli immobili specificamente ed analiticamente indicati, ma in quella D/8. b Sez. 5 - , ordinanza n. 5070/19 in tema di classamento catastale dei beni immobili, gli impianti di risalita al servizio di piste sciistiche, come le sciovie, le funivie e le seggiovie, possono essere classificati come mezzi pubblici di trasporto , con il conseguente accatastamento nella categoria catastale E, ove, pur soddisfacendo un interesse commerciale, siano anche funzionali alle esigenze di mobilità generale della collettività. SEZ. V SENTENZA 9 MARZO 2020, numero 6524 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI - RISCOSSIONE - IN GENERE. Dazi all’importazione - Accertamento dell’Amministrazione doganale sui presupposti dell’agevolazione daziaria - Estensione - Rilevanza dell’errore - Esclusione. In tema di dazi all'importazione, il potere di accertamento degli Uffici finanziari in merito ai presupposti per la fruizione del trattamento daziario agevolato non è limitato al mero possesso, da parte dell'importatore, del titolo AGRIM, ma si estende, ex art. 78, par. 3, CDC, a qualsiasi ipotesi di mancata o inesatta contabilizzazione dei diritti doganali e, quindi a tutti gli errori di calcolo nella liquidazione o di erronea applicazione delle tariffe o di erroneo o inesatto accertamento della qualità, quantità, valore o origine della merce, indipendentemente dal fatto che tali errori siano o meno dipesi da un errore o da inesattezza dell'Amministrazione doganale inerente al calcolo o alla individuazione e classificazione della merce. Si richiama, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25977/14 in tema di dazi all'importazione, il potere di accertamento degli uffici finanziari in revisione della dichiarazione doganale si estende a qualsiasi ipotesi di mancata o inesatta contabilizzazione dei diritti doganali e, quindi, a tutti gli errori di calcolo nella liquidazione o applicazione delle tariffe doganali o nell'accertamento della qualità, quantità, valore o origine della merce, anche se dipesi dall'Amministrazione doganale.