RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA 9 MARZO 2020, N. 6551 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI. TARSU - Stabilimento balneare con annesso ristorante sottoposto a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. - Automatica riduzione della tariffa - Esclusione - Ragioni - Onere della prova - A carico del contribuente - Contenuto. In tema di TARSU, lo stabilimento balneare con annesso ristorante che sia stato sottoposto a sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p., avente quale unica finalità quella di limitare la libera disponibilità del bene per evitare l'aggravarsi o il protrarsi di reati già commessi o la commissioni di altri reati, non è perciò solo soggetto ai temperamenti previsti dall'art. 66 del d.lgs. n. 507 del 1993 per situazioni che comportano l'oggettiva minore utilizzazione del servizio come in caso di uso stagionale , in quanto l'attuazione del provvedimento non determina automaticamente la perdita immediata della facoltà di continuare ad occupare o detenere il bene, essendo tale evenienza condizionata dalle modalità di esecuzione della misura ne deriva che, essendo il presupposto impositivo costituito dalla mera disponibilità di area produttrice di rifiuti e sussistendo una presunzione iuris tantum di produttività dei medesimi, grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'avvenuta esecuzione del sequestro penale e le modalità di esecuzione dello stesso, la coincidenza delle aree sottoposte a sequestro con quelle oggetto dell'imposizione tributaria e la perdita di fatto della disponibilità di tali aree in conseguenza del provvedimento dell'autorità giudiziaria. In precedenza i Sez. 5, sentenza n. 22130/17 in materia di imposta sui rifiuti TARI , pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale Nel caso di specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del contribuente - che assumeva di non essere tenuto al pagamento dell'imposta sul presupposto che l’area da lui occupata era adibita a deposito di materiali e merci - non potendo escludersi che l'area fosse suscettibile di produrre rifiuti e non ricorrendo ipotesi di esenzione . ii Sez. 5, ordinanza n. 14037/19 in tema di TARSU, il carattere stagionale dell'uso dei locali, ai fini della riduzione della tariffa, deve essere allegato e documentato dal contribuente in sede di denuncia originaria o in variazione dei presupposti della tassa ed, in difetto, la relativa circostanza non può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo. SEZ. V SENTENZA 9 MARZO 2020, N. 6526 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA – DETRAZIONI. IVA - Diritto alla detrazione - Effettiva realizzazione dell’operazione imponibile - Necessità - Mancata rettifica dell’Iva dichiarata dall’emittente della fattura per inesistenza dell’operazione e volontà del destinatario - Irrilevanza - Violazione della neutralità fiscale - Esclusione. In tema di IVA, il diritto alla detrazione, il quale nasce quando l'imposta detraibile diventa esigibile, è subordinato alla condizione dell'effettiva realizzazione della corrispondente operazione imponibile, non essendo sufficiente che di essa sia fatta menzione nella relativa fattura, senza che rilevi la mancata rettifica dell'Iva dichiarata dall'emittente della fattura in ragione dell'assenza di un'operazione imponibile, né la volontà del soggetto passivo, non ostandovi il principio della neutralità fiscale. Si richiamano a Sez. 6 - 5, ordinanza n. 4344/19 in tema di IVA la sovrafatturazione di operazioni commerciali oggettivamente inesistenti, in attuazione del principio di cartolarità sancito dall'art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 nel testo modificato dall'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 158 del 2015 , determina l'insorgenza del rapporto impositivo a fronte della semplice emissione del documento contabile, in quanto suscettibile di essere utilizzato a fini fiscali ove non sottratto tempestivamente al commercio giuridico, senza che ciò violi il principio di neutralità dell'IVA che informa la disciplina unionale, prevalendo la funzione ripristinatoria conseguente all'eliminazione dell'anomalia creata in difetto di rettifica od annullamento della fattura concernente dati difformi dalla realtà dell'operazione economica. b Sez. 5, ordinanza n. 1249/20 in tema di IVA, la speciale procedura di variazione prevista dall'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, in ragione della funzione perseguita, presuppone necessariamente che l'operazione per la quale sia stata emessa fattura da rettificare perché venuta meno in tutto o in parte in conseguenza di uno degli specifici motivi indicati nel secondo comma dello stesso articolo sia una operazione vera e reale e non già del tutto inesistente. Ciò discende anche dal disposto dell'art. 21, comma 7, del menzionato d.P.R. n. 633 del 1972, il quale - nel prevedere la debenza dell'imposta per l'intero ammontare indicato nella fattura - incide sia direttamente sul soggetto emittente, costituendolo debitore d'imposta sulla base dell'applicazione del solo principio di cartolarità, sia indirettamente, in combinato disposto con gli artt. 19, comma 1, e 26, comma 3, dello stesso d.P.R., anche sul destinatario della fattura medesima, il quale non può esercitare il diritto alla detrazione o alla variazione dell'imposta in totale carenza del suo presupposto, e cioè dell'acquisto o dell'importazione di beni e servizi nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. SEZ. V SENTENZA 9 MARZO 2020, N. 6524 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO NOZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE. Avviso di rettifica - Motivazione - Rinvio a processi verbali della Guardia di Finanza - Sufficienza - Requisito formale di validità - Sussistenza di elementi di prova - Differenze. La motivazione dell'avviso di rettifica che rinvii a processi verbali della Guardia di Finanza, individuando in tal modo la causa giustificativa della pretesa impositiva, è requisito formale di validità dell'atto che si distingue da quello dell'effettiva sussistenza degli elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, l'indicazione dei quali è disciplinata dalle regole processuali dell'istruzione probatoria operanti nell'eventuale giudizio avente ad oggetto detta pretesa. Non si rilevano precedenti in termini. SEZ. V SENTENZA 6 MARZO 2020, N. 6423 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA – DETRAZIONI. Agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea - Tour operators - IVA assolta in Italia sull'acquisto di beni o servizi compresi nel pacchetto turistico erogati da terzi direttamente ai viaggiatori - Rimborso - Esclusione - Fondamento - Regime intertemporale previsto dall'art. 55 d.l. n. 69/2013 - Disapplicazione - Necessità. In tema di IVA, il disposto dell'art. 74-ter d.P.R. n. 633/1972 - come interpretato dall'art. 55 d.l. n. 69/2013, conv. con modif. in l. n. 98/2013 - costituisce applicazione dell'art. 310 direttiva 2006/112/CE, nella parte in cui prevede che non è detraibile né rimborsabile l'imposta assolta in Italia dalle agenzie di viaggio stabilite in Stati fuori dell'UE che, nella qualità di tour operators , abbiano acquistato beni o servizi, compresi nel pacchetto turistico, erogati da terzi direttamente a vantaggio dei viaggiatori. Tale limitazione è necessaria al fine di assicurare l'attribuzione del gettito dell'imposta a ciascuno degli Stati in cui tali prestazioni sono rese, evitando disparità di trattamento rispetto alle agenzie che, stabilite all'interno dell'Unione, svolgono la medesima attività. Deve conseguentemente essere disapplicato il regime intertemporale stabilito dall'art. 55 cit. che, in contrasto con il menzionato art. 310 direttiva 2006/112/CE, fa salvi i rimborsi effettuati, e non recuperati, entro la data di entrata in vigore del d.l. n. 69 del 2013, comportando per essi un'ingiustificata rinuncia alla riscossione e una discriminazione tra contribuenti calibrata su un dato meramente casuale. In senso conforme, Cass. Sez. 5, sentenza n. 4961/2017 in tema di IVA, - ai sensi dell'art. 74-ter d.P.R. n. 633/1972, come interpretato dall’art. 55 del d.l. n. 69/2013, conv., con modif., dalla l. n. 98/2013, in applicazione dei principi comunitari di cui all’art. 310 della direttiva 2006/112/CE che impongono allo stato membro di garantire una riscossione effettiva delle risorse dell’Unione - gli importi dell’imposta assolta in Italia da soggetti non residenti o domiciliati in Stati dell’Unione nella qualità di tour operator , quanto a servizi turistici prestati in Italia, non è detraibile, né conseguentemente rimborsabile, sicché l’art. 55 del d.l. n. 69 citato deve essere disapplicato laddove esclude il recupero dei rimborsi già realizzati alla data di entrata in vigore del decreto, rendendoli, così, ripetibili se il preteso creditore non dimostri di aver agito esclusivamente in qualità di intermediario, e non in nome proprio, fra il viaggiatore ed il terzo fornitore di servizi, oppure di aver reso singoli servizi turistici svincolati dall'organizzazione del viaggio. SEZ. V SENTENZA 5 MARZO 2020, N. 6242 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI . Reddito d’impresa derivante da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni - Filiale italiana di banca estera - Branch bancaria sottocapitalizzata - Deducibilità dei componenti negativi - Condizioni - Par. 18.3 del Commentario Ocse - Valore - Raccomandazione agli Stati - Fattispecie. Ai fini della determinazione del reddito della stabile organizzazione imputabile ad una filiale italiana di banca estera, sottocapitalizzata o priva di capitale di rischio, la deducibilità dei componenti negativi postula la necessaria adozione di correttivi nella specie individuati dall'Agenzia delle Entrate nel fondo di dotazione figurativo, rilevante ai fini della determinazione del quantum delle perdite dei crediti deducibili, per effetto della loro imputazione pro-quota , rispettivamente, alla filiale italiana ed alla casa madre estera , anche mediante richiamo al par. 18.3. del Commentario Ocse contro le doppie imposizioni, che, pur non avendo valore normativo, costituisce una raccomandazione diretta ai Paesi aderenti. In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la pronuncia della CTR che aveva dichiarato l'illegittimità del recupero fiscale delle svalutazioni sui finanziamenti concessi al gruppo Parmalat attraverso liquidità ottenute da una banca statunitense tradotte in speculari interessi passivi, rilevati dalla branch domestica nei confronti della casa madre statunitense, malgrado l'assenza di un'adeguata e corrispondente patrimonializzazione . Si richiamano a Sez. 5, sentenza n. 27018/17 in tema di reddito d'impresa, l'art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986, va inteso come attuativo del principio di libera concorrenza, esclusa ogni qualificazione dello stesso come norma antielusiva, sicché la valutazione del valore normale delle operazioni poste in essere postula l'esame della loro sostanza economica, in una prospettiva di comparazione con analoghe operazioni effettuate tra imprese indipendenti e in libera concorrenza, con la conseguenza che sono soggetti alla medesima disciplina i finanziamenti infruttiferi internazionali tra imprese controllate e controllanti attesa l'esigenza, in funzione dell'unitaria ratio dell'istituto, di oggettivare il valore delle operazioni ai soli fini fiscali, senza che ne siano alterati gli equilibri civilistici tra i contraenti. b Sez. 5, sentenza n. 23355/19 in tema di determinazione del reddito d'impresa derivante da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni, la deducibilità dei componenti negativi deve avvenire nel rispetto del principio di libera concorrenza - del quale è attuativo l'art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986 - il quale impone che i criteri di determinazione del reddito delle stabili organizzazioni siano omogenei rispetto a quelli operanti per le imprese residenti nello Stato. Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata là dove aveva reputato la legittimità di un avviso di accertamento che, in presenza di una stabile organizzazione sottocapitalizzata di una società del Regno Unito esercente l'attività bancaria nel territorio dello Stato, adottando dei correttivi ai fini della salvaguardia del principio di libera concorrenza, aveva, per un verso, individuato un fondo di dotazione figurativo della stabile organizzazione e riconosciuto la deducibilità degli interessi passivi su finanziamenti della casa madre solo per quelli maturati sull'importo eccedente tale fondo e, per un altro, assunto l'esistenza, anch'essa figurativa e ipotetica, di un patrimonio di vigilanza, parametrato alle linee di credito concesse, e riconosciuto la deducibilità delle perdite su crediti nella misura corrispondente al profitto dichiarato dalla stabile organizzazione in Italia, con l'esclusione, invece, della quota parte di perdite riferibile alla casa madre .