RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V SENTENZA DEL 5 MARZO 2020, N. 6240 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - IN GENERE. Attività di cessione di quote di tabacco - Strumentalità rispetto all’attività agricola - Associazione di produttori agricoli - Cessione di quote di produzione di prodotti agricoli per conto dei propri associati - Assoggettamento ad imposta con aliquota ordinaria - Fondamento. La cessione di quote di produzione di prodotti agricoli avente ad oggetto il diritto di coltivazione di un determinato prodotto nella specie tabacco , configurandosi come prestazione di servizi strumentali alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico della coltura, è soggetta al regime ordinario dell'IVA, anche quando la cessione sia effettuata da un'associazione di produttori per conto dei propri associati, stante il disposto di cui all'art. 4, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, vigendo il principio di assoggettamento ad IVA delle operazioni relative a prestazioni di servizi rese dalle associazioni. Si richiama Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7606/2014 La cessione di quote di produzione di prodotti agricoli effettuata da una associazione di produttori per conto dei propri associati ha ad oggetto il diritto di coltivazione di un determinato prodotto nella specie, il tabacco e, pertanto, si configura come una prestazione di servizi strumentali alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico della coltura, restando, soggetta ad I.V.A. Né assume rilievo il regime speciale di imposizione per i produttori agricoli previsto dall'art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che, in sé, concretizza un regime di detrazione senza tradursi in alcuna esenzione, e che, in ogni caso, è inapplicabile alle prestazioni di servizi afferenti beni immateriali, quali le quote, non comprese nelle operazioni da assoggettare ad aliquota ridotta ai sensi della tabella A, allegata al d.P.R. n. 633 cit SEZ. V ORDINANZA DEL 4 MARZO 2020, N. 6243 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE. Accertamento parziale - Dopo una verifica generale - Legittimità - Fondamento. In materia di IVA, l'accertamento parziale, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 633/1972, è uno strumento diretto a perseguire la sollecita emersione della materia imponibile, laddove le attività istruttorie non richiedano, per la loro oggettiva consistenza, ulteriori valutazioni, sicché, anche nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 311/2004, può essere fondato pure su una verifica generale, che abbia dato luogo ad un processo verbale di constatazione, in quanto la segnalazione degli organi indicati costituisce un semplice atto di comunicazione, distinto dall'attività istruttoria, da esso necessariamente presupposta. In senso pienamente conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21992/2015 L'accertamento parziale dell'IVA, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 633/1972, è uno strumento diretto a perseguire la sollecita emersione della materia imponibile, laddove le attività istruttorie non richiedano, per la loro oggettiva consistenza, ulteriori valutazioni, sicché, anche nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 311/2004, può essere fondato pure su una verifica generale, che abbia dato luogo ad un processo verbale di constatazione, in quanto la segnalazione degli organi indicati costituisce un semplice atto di comunicazione, distinto dall'attività istruttoria, da esso necessariamente presupposta. . SEZ. V ORDINANZA DEL 4 MARZO 2020, N. 6046 ATTO GIURIDICO – UNILATERALI. Accertamento standardizzato - Dichiarazione del contribuente di adeguamento agli studi di settore - Natura - Atto negoziale - Conseguenze - Emendabilità - Condizioni - Vizi della volontà - Rilevanza. In tema di accertamento standardizzato, la dichiarazione del contribuente di volersi adeguare allo studio di settore, avendo natura di atto negoziale, incidente sulla determinazione dell'imponibile e sull'entità del tributo da versare, è sottratta al principio dell'emendabilità degli errori della dichiarazione e soggiace alla disciplina generale dei vizi della volontà di cui agli artt. 1427 c.c. ss., applicabile ex art. 1324 c.c., in quanto compatibile, agli atti unilaterali inter vivos a contenuto patrimoniale. Si vedano a Sez. 5, Sentenza n. 19410/2015 In tema di dichiarazione dei redditi, l'errore relativo all'indicazione di dati inerenti all'esercizio di un'opzione offerta dal legislatore, costituente, come tale, espressione di volontà negoziale, è emendabile e ritrattabile solo se il contribuente, secondo la disciplina generale dei vizi della volontà di cui agli artt. 1427 e ss. c.c., estesa dall'art. 1324 c.c. agli atti unilaterali in quanto compatibile, fornisce la prova della sua essenzialità e obiettiva riconoscibilità da parte dell'Amministrazione finanziaria. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto emendabile, a mezzo di dichiarazione correttiva ex art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322/1998, in assenza di prova circa l'essenzialità e l'obiettiva riconoscibilità, l'errore compiuto dal contribuente in una precedente dichiarazione in cui si era conformato, ai fini di cui all'art. 10, comma 4, della legge n. 146/1998, agli studi di settore . b Sez. 2 - , Sentenza n. 24208 del 2018 Ove il contenuto del contratto, così come risulta materialmente redatto, non corrisponda, quanto alle espressioni usate, alla comune, reale volontà delle parti, per erronea formulazione, redazione o trascrizione di elementi di fatto ad esso afferenti, deve ritenersi, ancorché la discordanza non emerga prima facie dalle tavole negoziali, che tale situazione non integri alcuna delle fattispecie dell'errore ostativo e che, di conseguenza, non trovi applicazione la normativa dettata in materia di annullamento del contratto per detto vizio, vertendosi, piuttosto, in tema di mero errore materiale, ricostruibile con ogni mezzo di prova, al di là della forma di volta in volta richiesta per il contratto cui afferisce, onde consentire al giudice la formazione di un corretto convincimento circa la reale ed effettiva volontà dei contraenti. SEZ. 5 SENTENZA DEL 4 MARZO 2020, N. 6016 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE. Consolidato nazionale - Opzione per la dichiarazione e tassazione del gruppo - Errori formali nella compilazione - Emendabilità - Fondamento - Natura di dichiarazione di scienza. In tema di disciplina fiscale del consolidato nazionale, la società controllante che eserciti, congiuntamente alle controllate, l'opzione per la dichiarazione e tassazione dei redditi del gruppo di imprese ai sensi degli artt. 117 e 118 T.U.I.R. e commetta, in sede di compilazione della dichiarazione quale consolidante, errori formali nell'indicazione dei dati necessari alla determinazione dell'imposta con particolare riguardo alla compilazione del quadro CC ai fini dell'utilizzo dei crediti trasferiti alla tassazione di gruppo , può sempre emendare tale dichiarazione, trattandosi di dichiarazione di scienza. Si vedano a Sez. 5 - , Ordinanza n. 14044/2019 Il contribuente che abbia commesso un errore nella dichiarazione dei redditi, dal quale sia derivato un maggiore prelievo fiscale, può procedere alla correzione chiedendo all'amministrazione il rimborso di quanto pagato in eccesso nel termine previsto dall'art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973 nella formulazione, applicabile ratione temporis , antecedente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 5, della l. n. 133/1999 , anche se l'errore è intervenuto prima dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 1, lett. c e d , del d.P.R. n. 435/2001, che ha introdotto l'istituto della dichiarazione dei redditi integrativa peraltro, il diritto al rimborso non si consolida, qualora l'Amministrazione finanziaria non effettui la rettifica nel termine previsto dall'art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973 testo applicabile ratione temporis , introdotto dall'art. 1 del d.P.R. n. 506/1979 , che ha natura meramente ordinatoria come precisato dall'art. 28, comma 1, della l. n. 449/1997 , ovvero non compia alcun accertamento nel termine stabilito dall'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, poiché tali termini operano solo con riferimento all'accertamento dei crediti, e non dei debiti, dell'Erario, gravando quindi sul contribuente, che impugni il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, l'onere di provare, in base alle regole generali, il vantato diritto al rimborso. b Sez. 5 - , Sentenza n. 31237/2019 Sebbene le denunce dei redditi costituiscano di norma delle dichiarazioni di scienza e possano, quindi, essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti, le scelte che il contribuente può, in quest'ambito, operare attraverso la compilazione di un modulo predisposto dall'erario, ad esempio per avvalersi di un beneficio fiscale, implicano una manifestazione di volontà, cui la concessione del beneficio è subordinata, avente valore di atto negoziale, la quale è, in quanto tale, irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall'amministrazione. Ne consegue che l'esercizio della facoltà di opzione riconosciuta al contribuente di volersi o meno uniformare agli studi di settore, costituendo manifestazione di volontà negoziale diretta ad incidere sull'obbligazione tributaria e sul conseguente effetto vincolante di assoggettamento all'imposta, è estranea all'ipotesi di emendabilità degli errori, tipicamente materiali o formali, commessi nella dichiarazione fiscale, assumendo rilevanza, eventuali errori della volontà espressa dal contribuente, soltanto ove sussistano i requisiti di essenzialità e riconoscibilità dell'errore ex art. 1428 c.c., applicabile, ai sensi dell'art. 1324 c.c., anche agli atti negoziali unilaterali diretti ad un destinatario determinato. SEZ. V SENTENZA DEL 4 MARZO 2020, N. 6015 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE. Spese per formazione tecnica e ricerca di personale - Attivo patrimoniale - Iscrizione - Principio contabile e OIC n. 24 - Deducibilità pro quota - Condizioni - Art. 108, comma 3, T.U.I.R. - Spese pluriperiodali residuali - Applicabilità - Quote costanti - Principio di competenza - Configurabilità. In tema di reddito di impresa, ove le spese per la formazione tecnica e la ricerca di personale siano state iscritte nell'attivo patrimoniale, benché ciò non sia obbligatorio ai sensi del Principio contabile n. 24 analogo al successivo OIC n. 24 stante l'alto grado di aleatorietà di tali costi, l'art. 108 T.U.I.R. applicabile ratione temporis ne impone la deducibilità in quote costanti secondo il principio di competenza, trattandosi di spese pluriperiodali residuali, e ne comporta la deducibilità in cinque anni secondo l'ammortamento civilistico. Si veda Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 27288/2016 In tema di reddito d'impresa, l'art. 74 ora 108 , comma 2, del d.P.R. n. 917/1986 consente di scegliere, relativamente alle spese di ricerca, regolate in termini analoghi a quelle di pubblicità e propaganda, tra la deduzione immediata nell'esercizio in cui sono state sostenute e quella in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro anni successivi, ma, una volta effettuata la scelta, al contribuente non spetta uno ius variandi , configurando la sua opzione un'immodificabile dichiarazione di volontà che va mantenuta per tutti gli esercizi tra i quali viene ripartito l'ammortamento. SEZ. V ORDINANZA DEL 3 MARZO 2020, N. 5833 TRIBUTI IN GENERALE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE IRAP. Imprese bancarie - Svalutazione dei crediti risultanti dal bilancio di esercizio - Deducibilità frazionata per effetto dell’art. 7 d.lgs. n. 446 del 1997 nel testo antecedente la modifica disposta dall’art. 2 del d.l. n. 168 del 2004 - Esclusione della deducibilità della svalutazione dei crediti per effetto dell’art. 2 del d.l. n. 168 del 2004 - Svalutazioni di crediti operate in epoca antecedente alla suddetta modifica - Deducibilità delle frazioni di credito residue - Ammissibilità - Fondamento - Applicazione del canone interpretativo di cui all’art. 3 della l. n. 212 del 2000 - Fattispecie. Anche in materia di IRAP, in relazione alle imprese bancarie, la svalutazione dei crediti risultanti dal bilancio di esercizio determina immediatamente la decurtazione del valore fiscale dei ricavi, poiché ad essa è stata riconosciuta rilevanza dall'art. 71 ora 106 , comma 3, T.U.I.R. per rendere la disciplina fiscale più adeguata alle esigenze del mercato bancario e assicurare pieno riconoscimento alle svalutazioni imputate al conto economico, e la relativa deduzione è soltanto rinviata, per noni, agli esercizi successivi, secondo il criterio di cui all'art. 106, comma 3, cit., per evitare il superamento del limite massimo di deducibilità in ciascun esercizio. Ne consegue che l'indeducibilità ai fini dell'IRAP, introdotta dall'art. 2, comma 2, del d.l. n. 168 del 2004, conv. con modif. dalla l. n. 191 del 2004, a partire dall'esercizio 2005, non attinge le quote cd. noni pregressi di competenza degli esercizi anteriori, in quanto relative a svalutazioni di crediti operate nei corrispondenti bilanci, e oggetto, quindi, di una situazione giuridica sostanziale già consolidata né è giustificabile un'interpretazione della disciplina in chiave retroattiva, in assenza di specifica previsione, poiché la stessa si porrebbe in contrasto con il canone ermeneutico di cui all'art. 3 della l. n. 212 del 2000. In applicazione del primo principio, la S.C. ha ritenuto che il dies a quo del termine di decadenza per il rimborso dell'acconto IRAP versato in eccedenza per effetto della mancata deduzione dei noni delle svalutazioni dei crediti anteriori al 2005 decorre dal versamento di ciascun acconto, indipendentemente dal diverso metodo retributivo di determinazione del valore della produzione, che è la base imponibile dell'IRAP per i soli enti pubblici, atteso che le svalutazioni dei crediti e i correlativi noni sono componenti passive certe , le quali riducono il valore della produzione in misura sempre identica, determinato, per le banche, con le peculiari modalità previste dall'art. 6 del d.P.R. n. 446 del 1997 . In precedenza, negli stessi termini, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5403 del 2012. SEZ. V ORDINANZA DEL 3 MARZO 2020, N. 5812 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI. Accise sul gasolio per autotrazione - Agevolazioni - Dichiarazione parzialmente mendace - Accertamento dopo la formazione del silenzio-assenso - Perdita dei benefici e irrogazione delle sanzioni - Configurabilità - Limiti. In tema di agevolazioni d'accise sul gasolio per autotrazione, le carenze, gli errori o le falsità contenute nella dichiarazione trimestrale di consumo accertate dall'Amministrazione doganale dopo la formazione del silenzio-assenso e la fruizione del credito determinano la perdita dei benefici, con l'irrogazione delle conseguenti sanzioni, limitatamente agli importi irregolarmente dichiarati o documentati e non rispetto all'intera agevolazione, salvo che l'attestazione mendace o erronea investa un elemento costitutivo dell'istanza. Si richiama Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 25095/2019 In tema di agevolazioni fiscali nella specie sul consumo di gasolio , a fronte della presentazione di una dichiarazione documentata contenente l'opzione per la compensazione in luogo del credito d'imposta, la mancata comunicazione, nel termine di 60 giorni, del provvedimento di diniego da parte dell'Amministrazione finanziaria determina l'implicito accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 277/2000, sicché il contribuente può utilizzare l'importo del credito spettante in compensazione ex art. 17 del d.lgs. n. 247/1997, fermo restando il potere impositivo e di controllo dell'Ufficio che può annullare il silenzio-assenso illegittimamente formatosi con provvedimento motivato coincidente con lo stesso avviso di accertamento con cui procede al recupero del credito d'imposta indebitamente compensato o rimborsato.