RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA DEL 28 FEBBRAIO 2020, N. 5508 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA – RIMBORSI. Iva - Garanzia fideiussoria per sospensione o rateizzazione o rimborso tributi - Costo relativo - Diritto al rimborso - Fondamento. In tema di IVA, il diritto al rimborso dei costi relativi alla garanzia fideiussoria, chiesta dal contribuente per ottenere la sospensione, la rateizzazione o il rimborso dei tributi, ha portata generale ed è indipendente dalla fisionomia della controversia tributaria, stante l'esigenza ad essa sottesa di preservare l'integrità patrimoniale dei contribuenti, in caso di infondatezza della pretesa impositiva o di legittimità della pretesa di rimborso di somme dovute, che una diversa interpretazione frustrerebbe, oltre a porsi in contrasto con il diritto unionale. In precedenza, Cass. Sez. V, Sentenza n. 16409/2015 L'art. 8, comma 4, della legge n. 212/2000 cd. statuto del contribuente , che impone all'Amministrazione finanziaria di rimborsare il costo delle fideiussioni richieste dal contribuente per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi, ha natura immediatamente precettiva, attribuendo al contribuente un diritto soggettivo perfetto a tutela della sua integrità patrimoniale, a prescindere dell'emanazione dei decreti ministeriali d'attuazione, e ricomprende anche i costi delle fideiussioni stipulate prima della sua entrata in vigore. SEZ. V ORDINANZA DEL 28 FEBBRAIO 2020, N. 5487 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IN GENERE. Fondi previdenziali integrativi - Rendimento del capitale da assoggettare a tassazione nella misura del 12,5 per cento - Nozione - Doveri di accertamento del giudice. In tema di fondi previdenziali integrativi, il rendimento da capitale da assoggettare a tassazione nella misura del 12,5 per cento ex art. 6 della l. n. 482/1985 è quello netto imputabile alla gestione del fondo sul mercato - non necessariamente finanziario - non anche quello calcolato attraverso l'adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate. La quantificazione di detto rendimento deve essere compiuta dal Giudice di merito sulla base di una congruente analisi giuridica della fattispecie concreta, che operi l'accertamento della natura e della quantità del rendimento che sarebbe stato erogato del contribuente, verificando se vi sia stato e quale sia stato da parte del Fondo l'impiego sul mercato del capitale accantonato e quale e quanto sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego. Vanno richiamati a Sez. 5 - , Sentenza n. 24525/2017 In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario a per gli importi maturati a decorrere dal 10 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a , e 17 del d.P.R. n. 917/1986 nel testo vigente ratione temporis b per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, invece, la prestazione è assoggettata a detto regime di tassazione separata solo per quanto riguarda la sorte capitale, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore e corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre si applica la ritenuta del 12,50 per cento, prevista dall'art. 6 della l. n. 482/1985, alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento. Sono tali le somme derivanti dall'effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato non necessariamente finanziario” non anche quelle calcolate attraverso l'adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate. b Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16116/2018 Le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto ai fondi previdenziali integrativi da epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124/1993, sono assoggettate, quanto agli importi maturati fino alla data del 31 dicembre 2000, al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a , e 17 del d.P.R. n. 917/1986, per quanto riguarda la sorte capitale corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre, alle somme provenienti dalla liquidazione del rendimento netto , imputabile alla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato da parte del fondo, si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall'art. 6 della l. n. 482/1985. Nella specie, in relazione ai fondi Fondenel/P.I.A., la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva applicato la più favorevole tassazione di cui al richiamato art. 6 sulle somme versate dal contribuente ad un fondo P.I.A. che non aveva mai investito sul mercato finanziario . SEZ. V ORDINANZA DEL 27 FEBBRAIO 2020, N. 5353 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE. Agevolazioni cd. prima casa - Alienazione dell'immobile prima del decorso di cinque anni - Decadenza - Acquisto entro un anno della sola prenotazione di un alloggio mediante subentro ad altro socio della cooperativa - Rilevanza - Esclusione. La decadenza dall'agevolazione prima casa prevista dall'art. 1, nota II bis , comma 4, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, per avere il contribuente trasferito, per atto a titolo oneroso o gratuito, l'immobile acquistato con l'agevolazione medesima prima del decorso del termine di cinque anni dalla data di acquisto, non è evitata ove, entro un anno dall'alienazione di tale bene, il contribuente medesimo proceda al conseguimento della sola prenotazione di un alloggio mediante subentro ad altro socio di una cooperativa. Si richiamano a Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17151 del 2014 In tema di agevolazioni tributarie per l'acquisto della prima casa, il contribuente che abbia venduto l'immobile entro cinque anni dall'acquisto, per evitare la decadenza dal beneficio, é tenuto a comprare, entro un anno dall'alienazione, altro immobile da adibire a propria abitazione principale, non potendosi considerare sufficiente la stipula di un contratto preliminare, che ha effetti solo obbligatori, atteso che per acquisto , ai sensi dell'art. 1, nota II bis, quarto comma, della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, si deve intendere l'acquisizione del diritto di proprietà e non la mera insorgenza del diritto di concludere un contratto di compravendita. b Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3713 del 2017 In tema di agevolazioni fiscali cd. prima casa , ai fini dell'applicazione dell'art. 1, nota II bis, comma 4, parte I, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, secondo cui il contribuente che non voglia perdere il benficio, pur avendo venduto l'immobile entro cinque anni dall'acquisto, deve procedere entro un anno dall'alienazione all'acquisto di altro immobile, il requisito della destinazione del nuovo immobile ad abitazione principale deve intendersi riferito al dato anagrafico e non meramente fattuale, per cui non può desumersi dalla produzione di documenti di spesa nelle specie, spese condominiali e utenze in luogo della certificazione anagrafica. c Sez. 5 - , Sentenza n. 17148 del 2018 La decadenza dall'agevolazione prima casa prevista dall'art. 1, nota II bis , comma 4, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, per avere il contribuente trasferito, per atto a titolo oneroso o gratuito, l'immobile acquistato con l'agevolazione medesima prima del decorso del termine di cinque anni dalla data di acquisto non è evitata ove, entro un anno dall'alienazione di tale bene, proceda all'acquisto della nuda proprietà di un altro immobile, atteso che lo stesso non può essere adibito, come necessario per il mantenimento del beneficio, ad abitazione principale. d Sez. 5 - , Sentenza n. 34572 del 2019 In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali, previsti dall'art. 1, comma 6, della legge n. 168 del 1982, per l'acquisto della prima casa , possono essere conservati soltanto se l'acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione dell'immobile acquistato ad abitazione propria ne consegue, che la decadenza dall'agevolazione prima casa , prevista dall'art. 1, nota II bis , comma 4, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, per avere il contribuente trasferito, per atto a titolo oneroso o gratuito, l'immobile acquistato con l'agevolazione medesima prima del decorso del termine di cinque anni dalla data di acquisto, può essere evitata ove, entro un anno dall'alienazione di tale bene, proceda all'acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale. SEZ. V SENTENZA DEL 27 FEBBRAIO 2020, N. 5339 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERI. Iva – Operazioni inesistenti – Conoscenza o conoscibilità, da parte del soggetto passivo, della evasione di imposta sul valore aggiunto derivante dalla cessione - Prova mediante presunzioni – Ammissibilità. In tema di detrazione dell'IVA correlata ad operazioni inesistenti, la prova che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione dei beni si iscriveva in un'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia Corte giustizia 22 ottobre 2015, C-277/14 , può essere fornita dall'Amministrazione anche mediante presunzioni - come espressamente prevede l'art. 54, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - valorizzando, nel quadro indiziario, quali elementi sintomatici della mancata esecuzione della prestazione dal fatturante, l'assenza della minima dotazione personale e strumentale adeguata alla predetta esecuzione, l'immediatezza dei rapporti cedente/prestatore fatturante interposto e cessionario/committente , una conclamata inidoneità allo svolgimento dell'attività economica e la non corrispondenza tra i cedenti e la società coinvolta nell'operazione. Sul tema, assai frequentato i Sez. 5 - , Sentenza n. 30148 del 2017 In tema di contenzioso tributario, l'Amministrazione finanziaria, ove contesti al cessionario/committente l'assenza di buona fede in caso di irregolarità fiscali o di evasione, ha l'onere di allegare e provare gli elementi probatori su cui si fonda la contestazione, tra i quali possono rilevare, in via indiziaria, quali elementi sintomatici della mancata esecuzione della prestazione dal fatturante, l'assenza della minima dotazione personale e strumentale, l'immediatezza dei rapporti cedente/prestatore fatturante interposto e cessionario/committente , una conclamata inidoneità allo svolgimento dell'attività economica e la non corrispondenza tra i cedenti e la società coinvolta nell'operazione. In tal caso, conseguentemente, grava in capo al contribuente l'onere di provare di non essere a conoscenza del fatto che il fornitore effettivo del bene o della prestazione non fosse il fatturante ma altri. In applicazione del principio, la S.C., con riferimento a detrazioni IVA e costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti connesse all'acquisto di autovetture di provenienza comunitaria da società nazionali fittiziamente interposte, ha censurato la sentenza di merito per non aver ritenuto assolto l'onere gravante in capo al contribuente che, invece, aveva indicato i diversi elementi volti a dimostrare l’apparente operatività delle società interposte e l’idoneità delle stesse ad eseguire le prestazioni fatturate . ii Sez. 5 - , Ordinanza n. 21104 del 2018 In tema d'IVA, ove l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, non solo l'inesistenza del fornitore, ma anche, sulla base di elementi oggettivi e specifici, che il cessionario sapeva o avrebbe potuto sapere , con l'ordinaria diligenza ed alla luce della qualificata posizione professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in un'evasione dell'imposta incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di detta consapevolezza e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi. iii Sez. 5 - , Sentenza n. 27566 del 2018 In tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi. iv Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5873 del 2019 Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, è onere dell'Amministrazione che contesti il diritto del contribuente a portare in deduzione il costo ovvero in detrazione I'IVA pagata su fatture emesse da un concedente diverso dall'effettivo cedente del bene o servizio, dare la prova che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapesse o potesse sapere, con l'uso della diligenza media, che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si è iscritta in un'evasione o in una frode. La dimostrazione può essere data anche attraverso presunzioni semplici, valutati tutti gli elementi indiziari agli atti, attraverso la prova che, al momento in cui ha stipulato il contratto nella specie di leasing immobiliare , il contribuente è stato posto nella disponibilità di elementi sufficienti per un imprenditore onesto che opera sul mercato e mediamente diligente, a comprendere che il soggetto formalmente cedente il bene al concedente aveva, con l'emissione della relativa fattura, evaso l'imposta o compiuto una frode. Nella specie, la decisione ha riguardato un caso di operazione immobiliare complessa, in cui è stata contestata, tra l'altro, l'indebita deduzione, come componenti negativi di reddito, dei costi dei canoni di leasing di un complesso immobile sopravvalutato . SEZ. V SENTENZA DEL 27 FEBBRAIO 2020, N. 5338 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - IN GENERE. Istanza di rimborso - Accoglimento parziale - Rigetto implicito per il resto - Esclusione - Fondamento - Necessità di interpretare - Sussistenza - Ragioni. In tema di rimborsi di crediti di imposta, il provvedimento di accoglimento parziale dell'istanza non implica necessariamente il rigetto della parte non espressamente accolta, poiché il silenzio rifiuto parziale , a differenza del silenzio rifiuto totale , presuppone l'esistenza di un provvedimento positivo benché parziale , sicché il provvedimento di accoglimento parziale deve necessariamente essere oggetto di interpretazione, ben potendo avere, per la parte non espressamente contemplata, tanto natura reiettiva, quanto interlocutoria come, ad esempio, nell'ipotesi di carenza documentale . Si veda Cass. Sez. V, sentenza n. 12382/2004 In tema di rimborsi di crediti di imposta, il provvedimento di accoglimento parziale della istanza non implica necessariamente il rigetto per la parte non espressamente accolta, poiché il silenzio rifiuto parziale , a differenza del silenzio rifiuto totale , presuppone l'esistenza di un provvedimento positivo benché parziale , il cui contenuto deve essere interpretato con una valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità in mancanza di specifica doglianza attinente la incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata.