RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA DEL 3 MARZO 2020, N. 5808 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA IMPOSTA DI CONSUMO SUL . Accise sui prodotti energetici - Rapporto in corso - Credito maturato per eccedenza dei versamenti - Decadenza se regolarmente riportato nelle successive dichiarazioni - Esclusione - Rimborso dello stesso credito prima della chiusura del rapporto - Esclusione - Trasferimento del credito ad altra posizione gestita dal medesimo contribuente - Possibilità - Decadenza - Esclusione. In tema di accise sui prodotti energetici, nel corso del rapporto a il credito maturato per eccedenza dei versamenti non incorre in alcuna decadenza ove regolarmente riportato nelle successive dichiarazioni b è preclusa, fino alla chiusura del rapporto medesimo, la possibilità di ottenere il rimborso del credito stesso, sicché non può essere accolta la richiesta anticipata di rimborso c è consentito, senza che sia rilevabile o eccepibile alcuna decadenza, il trasferimento contabile del credito ad altra posizione gestita dal medesimo contribuente. Si richiama, Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 27290 del 2019 In tema di accise sull'energia elettrica, il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale - costituendo una modalità di pagamento dell'imposta, in quanto detratto ex lege dai successivi versamenti di acconto - non è reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza ex art. 14, co. 2, del d.lgs. n. 504 del 1995 TUA , per il rimborso dell'eventuale credito di imposta, dal momento della presentazione dell'ultima dichiarazione. SEZ. V SENTENZA DEL 2 MARZO 2020, N. 5647 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE. Regime del consolidato nazionale - Art. 119 T.U.I.R. - Tassazione di gruppo - Avvenuto esercizio congiunto dell’opzione da parte della controllante e controllata - Comunicazione all’Agenzia delle Entrate - Modalità telematica - Necessità - Fondamento. In tema di regime consolidato nazionale, ai fini del riconoscimento dei benefici della tassazione di gruppo, l'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione da parte della controllante e della controllata deve essere comunicato all'Agenzia dell'entrate in via esclusivamente telematica, attraverso la presentazione dell'apposito modello, atteso che dal tenore letterale degli artt. 119, comma 1, lett. d , T.U.I.R. e 5, comma 2, del d.m. 9 giugno 2004 si evince come l'invio di tale comunicazione costituisca condizione essenziale per l'ammissione ai relativi benefici, in quanto diretta ad esprimere la scelta sul tipo di tassazione da adottare. Si richiama, Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 1329 del 2020 In tema di disciplina fiscale del consolidato nazionale, ai sensi dell'art. 40 bis d.P.R. n. 917 del 1986, quale aggiunto dall'art. 35, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. nella l. n. 122 del 2010, nel giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento con cui è stato rettificato il reddito complessivo proprio di ciascuno dei partecipanti, sussiste il litisconsorzio necessario tra la società consolidata e la consolidante. Nella specie, era in discussione, oltre all'applicabilità delle perdite di periodo del consolidato non utilizzate, anche la legittimità della ripresa a tassazione di costi non inerenti, riferiti a costi riaddebitati alla società dalla propria controllata per servizi di consulenza fatturati a quest'ultima da soggetti terzi . SEZ. V SENTENZA DEL 2 MARZO 2020, N. 5645 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI IMMATERIALI. Valore normale” della transazione commerciale infragruppo - Art. 9, seconda parte, T.U.I.R. - Criteri - Metodo del prezzo di rivendita - Adozione - Circolare n. 32/9/2267 del 1980 e rapporto OCSE del 1995 - Rilevanza - Fattispecie. In tema di reddito di impresa, il valore normale della transazione commerciale infragruppo di cui all'art. 9, comma 3, T.U.I.R. va determinato in base al metodo del prezzo di rivendita Resale Price Method , in aderenza ai criteri della circolare del n. 32/9/2267 del 1980 e del rapporto OCSE del 1995. Fattispecie relativa a transazione infragruppo avente ad oggetto l'uso di diritti di licenza su marchi e know how in cui la S.C. ha confermato la decisione che aveva confrontato il prezzo stabilito per la transazione tra la società madre italiana e la società figlia olandese e quello, relativo alla subconcessione, tra quest'ultima e la controllata spagnola, evincendo una sproporzione priva di giustificazione . Si richiama Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 16948 del 2019 In tema di determinazione del reddito d'impresa, lo scostamento dal valore normale del prezzo di transazione ex art. 9 del d.P.R. n. 917 del 1986 può assumere rilievo, anche per operazioni infragruppo interne, quale elemento indiziario ai fini della valutazione di antieconomicità delle operazioni sotto il profilo della carenza di inerenza dei costi eccessivi, ovvero del possibile occultamento parziale del prezzo nel caso di profitti eccessivamente bassi. SEZ. V SENTENZA DEL 2 MARZO 2020, N. 5644 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IN GENERE. Elusione fiscale - Costruzioni di puro artificio - Raccomandazione n. 2012/772/UE - Rilevanza - Modalità di valutazione - Sostanza economica dell’operazione - Rilevanza - Conseguenze - Prova - Contenuto - Fattispecie. In tema di elusione fiscale, poiché le costruzioni di puro artificio vanno parametrate alla loro sostanza economica , conformemente alla raccomandazione n. 2012/772/UE, finalizzata a perseguire le pianificazioni fiscali aggressive, va escluso il carattere elusivo di un'operazione caratterizzata dalla compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali, le quali non sono necessariamente identificabili in una redditività immediata dell'atto posto in essere, ma possono consistere anche in esigenze di natura organizzativa implicanti un miglioramento strutturale e funzionale del contribuente ne consegue che la prova dell'elusione deve incentrarsi sulle modalità di manipolazione ed alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati, nonché sulla loro mancata conformità ad una normale logica di mercato. Fattispecie relativa ad acquisti di partecipazioni di società infragruppo in cui la controllata aveva distribuito dividendi generando un credito d'imposta in favore della controllante-acquirente, la quale aveva iscritto in bilancio le partecipazioni al valore di costo anziché al valore del patrimonio residuo, senza spiegare se la transazione, in tutte le sue fasi, fosse giustificata da ragioni extra fiscali, anche di natura organizzativa, o di mero risparmio d'imposta . Si vedano a Sez. 5 - , Ordinanza n. 16217 del 2018 In materia tributaria, l'operazione economica che abbia quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo di eludere il fisco costituisce condotta abusiva, la quale, pertanto, non ricorre qualora tale operazione possa spiegarsi altrimenti, che con il mero intento di conseguire un risparmio di imposta, fermo restando che incombe sull'Amministrazione finanziaria la prova sia del disegno elusivo che delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, senza valorizzare i diversi elementi sintomatici della sussistenza dell'abuso allegati dall'Agenzia delle Entrate né affrontare le concrete ricadute dell'operazione medesima ed erroneamente configurando un risparmio fiscale solo potenziale e futuro, aveva ritenuto non elusiva la complessa operazione negoziale tra società controllate, contraddistinta dalla rinuncia ad un credito della controllante verso la controllata, con conseguente sterilizzazione, ad opera di quest'ultima, della sopravvenienza attiva, ex art. 55 T.U.I.R. . b Sez. 5 - , Sentenza n. 34595 del 2019 In materia tributaria, l'elusione fiscale, quale espressione dell'abuso del diritto, in ossequio ai principi espressi dalla raccomandazione 2012/772/Ue, sussiste quando l'operazione economica in esame manca di sostanza economica, i cui indici sono la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato, mentre per vantaggi fiscali indebiti si considerano i benefici realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario. SEZ. V SENTENZA DEL 2 MARZO 2020, N. 5641 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO NOZIONE - CONCORDATO TRIBUTARIO ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO - IN GENERE. Accertamento con adesione - Art. 13-decies d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011 - Natura più favorevole - Fondamento - Applicabilità alla rateizzazione in corso - Efficacia retroattiva rispetto ai diritti quesiti - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. In tema di accertamento con adesione, l'art. 13-decies del d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011 - norma più favorevole per il contribuente, avendo eliminato l'obbligo di prestazione della garanzia fideiussoria commisurata al totale delle somme dovute - si applica alle rateizzazioni in corso al momento della sua entrata in vigore, ma non ha efficacia retroattiva rispetto ai diritti quesiti che, per legge, debbano essere rateizzati in più anni, atteso che la prestazione della garanzia per la rateizzazione costituisce elemento costitutivo della fattispecie adesiva e non semplice modalità esecutiva della prestazione. Fattispecie in cui la S.C. ha respinto il ricorso del contribuente fondato anche sull'applicazione della suindicata norma relativamente ad una rateizzazione del debito subordinata alla prestazione di garanzia fideiussoria avente fonte nella volontà delle parti . Si richiamano i Sez. 5, Sentenza n. 5403 del 2012 Anche in materia di IRAP, in relazione alle imprese bancarie, la svalutazione dei crediti risultanti dal bilancio di esercizio determina immediatamente la decurtazione del valore fiscale dei ricavi, poiché ad essa è stata riconosciuta rilevanza dall'art. 71, comma terzo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 poi divenuto art. 106, comma terzo, del medesimo d.P.R. per rendere la disciplina fiscale più adeguata alle esigenze del mercato bancario ed assicurare pieno riconoscimento alle svalutazioni imputate al conto economico, e la relativa deduzione è soltanto rinviata, per noni, agli esercizi successivi, secondo il criterio di cui all'art. 106, comma terzo, citato, per evitare il superamento del limite massimo di deducibilità in ciascun esercizio. Ne consegue che l'indeducibilità ai fini dell'IRAP, introdotta dall'art. 2, comma secondo, del d.l. 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge 30 luglio 2004, n. 191, a partire dall'esercizio 2005, non attinge le quote cd. noni pregressi di competenza degli esercizi anteriori, in quanto relative a svalutazioni di crediti operate nei corrispondenti bilanci, ed oggetto, quindi, di una situazione giuridica sostanziale già consolidata né è giustificabile un'interpretazione della disciplina in chiave retroattiva, in assenza di specifica previsione, poiché la stessa si porrebbe in contrasto con il canone ermeneutico di cui all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212. ii Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1520 del 2019 In tema di equa riparazione ai sensi della l. n. 89 del 2001, il principio della unitarietà del procedimento impone che la durata del giudizio presupposto vada riguardata nel suo complesso e non limitatamente alla singola fase processuale che si sia protratta oltre il rispettivo standard di ragionevolezza. iii Sez. 5 - , Ordinanza n. 2161 del 2019 In materia tributaria, ai fini del perfezionamento della procedura di accertamento con adesione del contribuente, il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia non costituiscono una semplice modalità di esecuzione della procedura ma un presupposto fondamentale e imprescindibile di efficacia della stessa, completandosi in tal modo la fattispecie del concordato conseguentemente, quando essi difettino, la procedura del concordato con adesione non si perfeziona e la pretesa tributaria permane nella sua integrità. SEZ. V SENTENZA DEL 2 MARZO 2020, N. 5638 TRIBUTI IN GENERALE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI BENEFICI IN GENERE. Locazione di immobili a condizioni concordate - Art. 2 della l. n. 431 del 1998 - Aliquote ICI ridotte - Locazione di immobili realizzati in attuazione del piano straordinario di cui all'art. 18 del d.l. n. 152 del 1991 - Estensibilità dell'agevolazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. In tema di ICI agevolata, il beneficio previsto dall'art. 2, comma 4, della l. n. 431 del 1998, secondo il quale i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni concordate fra le organizzazioni dei proprietari e dei conduttori, non è applicabile agli alloggi edificati e concessi in locazione in attuazione del piano straordinario di edilizia residenziale di cui all'art. 18 del d.l. n. 152 del 1991, conv. in l. n. 203 del 1991, giacché il predetto regime fiscale di favore - avente natura derogatoria ed eccezionale - è insuscettibile di interpretazione estensiva, per difetto di identità di ratio e per diversità degli scopi perseguiti dalle previsioni contrattuali, finalizzati alla riduzione della tensione abitativa mediante reimmissione sul mercato di unità abitative sfitte e, rispettivamente, ad incentivare la mobilità dei dipendenti delle Amministrazioni statali per contrastare la criminalità organizzata. Fattispecie in cui è stata esclusa l'agevolazione relativamente ad immobili destinati a locazione in favore delle forze dell'ordine ma che, esaurite le graduatorie ed in forza di un accordo tra Comune e Amministrazione coinvolta, erano stati poi locati col medesimo canone agevolato a persone ad esse estranee . In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2824 del 2012 In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio previsto dall'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, secondo il quale i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni concordate fra le organizzazioni dei proprietari e dei conduttori, non è applicabile agli alloggi edificati e concessi in locazione in attuazione del piano straordinario di edilizia residenziale di cui all'art. 18 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152 conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203 , approvato per favorire la mobilità dei dipendenti delle Amministrazioni statali per necessità di lotta alla criminalità organizzata, giacché il predetto regime fiscale di favore avente natura derogatoria ed eccezionale non è suscettibile di interpretazione estensiva, per difetto dell'identità di ratio e per diversità degli scopi perseguiti dalle norme sui contratti di locazione, consistenti, rispettivamente, nella riduzione della tensione abitativa mediante reimmissione sul mercato di unità abitative sfitte e nell'incentivo al trasferimento del personale per contrastare la criminalità organizzata.