RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA DEL 25 FEBBRAIO 2020, numero 5012 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO NOZIONE - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE CATASTO - IN GENERE. Classamento catastale - Modifica - Cambio di destinazione senza modifiche strutturali dell’immobile - Esclusione. In tema di classamento catastale di immobili urbani, il cambio di destinazione d'uso cui non si accompagnino modifiche strutturali dell'immobile non comporta alcuna modifica del classamento catastale. Non si segnalano precedenti in termini. SEZ. V ORDINANZA DEL 25 FEBBRAIO 2020, numero 5009 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO NOZIONE - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE CATASTO - IN GENERE. Informazioni ipocatastali - Elenco soggetti presenti nelle formalità immobiliari di un dato giorno - Tariffa - Contrarietà al diritto comunitario - Insussistenza - Ragioni. In tema di informazioni ipocatastali, la determinazione della tariffa delle tasse ipotecarie per il rilascio, da parte dell'Agenzia delle Entrate, degli elenchi dei soggetti presenti nelle formalità di un dato giorno , nella misura stabilita dall'art. 2, comma 65, lett. c , del d.l. n. 262 del 2006, convertito nella l. n. 286 del 2006, non è impedita dalla direttiva 2003/98/CE nella formulazione, ratione temporis applicabile, anteriore alla direttiva 2013/37/CE , nella parte in cui prevede che l'importo per la fornitura di documenti non deve superare i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione, maggiorati di un congruo utile sugli investimenti, in quanto tale direttiva in parte qua non è immediatamente applicabile, per mancanza dei requisiti di precisione e incondizionatezza . In senso difforme, Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 22139 del 2017 In tema di informazioni ipocatastali, osta al diritto comunitario la determinazione di una tariffa, come indicata dal d.l n. 262 del 2006, conv. con modif. in l. n. 286 del 2006, per il pagamento del rilascio degli elenchi dei soggetti presenti nelle formalità di un dato giorno , la quale preveda un importo maggiore a quello espressamente definito secondo i criteri precisati dalla Direttiva 2003/98/CE, il quale non deve superare i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione, maggiorati di un congruo utile sugli investimenti. SEZ. V SENTENZA DEL 25 FEBBRAIO 2020, numero 4998 TRIBUTI IN GENERALE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI BENEFICI IN GENERE. Fondazioni bancarie - Agevolazione fiscale di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 153 del 1999 - Fondamento - Estensione a società non gravate dall’obbligo di dismissione - Sussistenza - Condizioni. In tema di fondazioni bancarie, l'agevolazione fiscale di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 153 del 1999 - in base al quale le plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella società bancaria conferitaria, se avvenuto entro il termine indicato originariamente di quattro anni e successivamente prorogato , non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEG e IRAP delle fondazioni conferenti, pur fondata sul fatto che la dismissione della partecipazione azionaria di controllo nelle società bancarie conferitarie non è conseguente alla libera determinazione dell'ente, ma costituisce un vero e proprio obbligo giuridico e pur finalizzata ad incentivare ulteriori dismissioni del patrimonio azionario detenuto dalle fondazioni rispetto a quelle imposte dal legislatore, trova applicazione anche alle fondazioni bancarie che, avendo un patrimonio netto contabile non superiore a 200 milioni di euro o la sede operativa prevalentemente in regioni a statuto speciale, sono sottratte al carattere cogente della dismissione e a qualsiasi forma di sanzione in caso di inottemperanza, ricorrendo comunque la ratio della norma quando la vendita, pur facoltativa, avvenga per favorire dismissioni effettive delle originarie partecipazioni, ma non anche quando le azioni della conferitaria siano state oggetto di operazioni di tipo speculativo. TRIBUTI IN GENERALE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI BENEFICI IN GENERE. Fondazioni bancarie con patrimonio netto contabile non superiore a 200 milioni di euro o sede operativa prevalentemente in Regioni a statuto speciale - Agevolazione ex art. 13 del d.lgs. n. 153 del 1999 - Applicabilità - Compatibilità con diritto unionale in tema di aiuti di Stato - Verifiche del giudice - Conseguenze. In tema di fondazioni bancarie, il giudice, ai fini dell'applicabilità dell'agevolazione prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 153 del 1999 alle fondazioni bancarie che abbiano un patrimonio netto contabile non superiore a 200 milioni di euro o la sede operativa prevalentemente in Regioni a statuto speciale, sottratte in quanto tali all'obbligo di dismissione delle proprie partecipazioni di controllo e a limitazioni nell'esercizio del diritto di voto, è tenuto a verificare, ai fini della compatibilità dell'agevolazione con il diritto unionale, se, attraverso la disponibilità della partecipazione, la fondazione sia intervenuta, anche in modo indiretto, nella gestione della società bancaria, giacché, in tal caso, acquisisce la natura di impresa e resta perciò soggetta alle norme comunitarie sugli aiuti di Stato. Non si segnalano precedenti in termini, con riferimento ad entrambi i principi di diritto enunciati. SEZ. V ORDINANZA DEL 25 FEBBRAIO 2020, numero 4997 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI – ESENZIONI. Esenzione Ici ex art 7, comma 1, lett. a , del d.lgs. n. 504 del 1992 - Differenza tra finalità istituzionali degli Enti e servizi pubblici - Consorzio ASI Area sviluppo industriale - Inapplicabilità – Fondamento - Fattispecie. In tema di ICI, l'esenzione di cui all'art. 7 comma 1, lett. a , del d.lgs. n. 504 del 1992, in quanto norma di stretta interpretazione, si applica soltanto agli immobili, ivi elencati, posseduti dallo Stato e dagli altri enti pubblici destinati esclusivamente ai compiti istituzionali peraltro, le finalità istituzionali , proprie dell'ente locale, non possono essere identificate con il concetto di servizi pubblici , i quali, non rientrandovi, possono essere svolti anche tramite altri soggetti, quali le aziende municipalizzate, altri enti o società tra cui, nella specie, il Consorzio ASI - Area sviluppo industriale , non aventi diritto a godere di detta esenzione in quanto svolgenti attività commerciale. In precedenza, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24593 del 2010 In tema di imposta comunale sugli immobili ICI , l'esenzione, prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a , del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, riguarda gli immobili posseduti dallo Stato e da altri enti pubblici ivi elencati destinati esclusivamente ai compiti istituzionali . Non potendosi identificare il concetto di finalità istituzionali , che sono proprie dell'ente locale e che costituiscono la ragione d'essere dello stesso, con quello di servizi pubblici , che, invece, non rientrano tra i compiti istituzionali e possono essere svolti anche tramite altri soggetti, come le aziende municipalizzate od altri enti o società, ne consegue che detti soggetti, svolgendo attività commerciali, non hanno ragione di godere dell'esenzione. Nella specie la S.C. ha escluso l'esenzione in esame per un immobile, appartenente ad una società nella quale era confluita l'azienda di servizi municipalizzata, adibito alla produzione di energia elettrica in favore, tra l'altro, di comune diverso da quello della sua ubicazione . SEZ. V SENTENZA DEL 25 FEBBRAIO 2020, numero 4989 TRIBUTI IN GENERALE - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA' TRIBUTARIA. Coobbligato d'imposta - Giudicato favorevole - Estensione ad altro coobbligato - Limiti. In tema di solidarietà tributaria, il principio che il coobbligato d'imposta può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro obbligato, anche se non vi abbia partecipato, secondo la regola generale stabilita dall'art. 1306 c.c., opera sempre che non si sia già formato un diverso giudicato. Pertanto, nel caso in cui il coobbligato non sia rimasto inerte, ma abbia a propria volta promosso un giudizio e questo si sia concluso in modo a lui sfavorevole, con una decisione passata in giudicato per non essere stata impugnata dall'interessato , il medesimo coobbligato non può invocare a proprio vantaggio la diversa successiva pronuncia emessa nei riguardi di altro debitore in solido. In senso conforme, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11400 del 1996 In tema di solidarietà tributaria, il principio che il coobbligato d'imposta può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro obbligato, anche se non vi abbia partecipato, secondo la regola generale stabilita dall'art. 1306 cod. civ., opera sempre che non si sia già formato un diverso giudicato. Pertanto, nel caso in cui il coobbligato non sia rimasto inerte, ma abbia a propria volta promosso un giudizio e questo si sia concluso in modo a lui sfavorevole, con una decisione passata in giudicato per non essere stata impugnata dall'interessato , il medesimo coobbligato non può invocare a proprio vantaggio la diversa successiva pronuncia emessa nei riguardi di altro debitore in solido. SEZ. V SENTENZA DEL 25 febbraio 2020, n. 4984 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO NOZIONE - IN GENERE. Effetto preclusivo del potere di accertamento previsto dall’art. 14, comma 1, lett. a del d.l. n. 350 del 2001 - Fruibilità - Incoerenza tra l’ammontare delle disponibilità in un Paese estero a regime fiscale privilegiato risultanti dalla cd. lista Falciani” e l’ammontare delle somme oggetto del cd. scudo fiscale - Giustificazione - Onere - A carico del contribuente - Fondamento. In tema di esercizio del potere di imposizione sui capitali cd. scudati , al fine di godere dell'effetto preclusivo del generale potere di accertamento tributario previsto dall'art. 14, comma 1, lett. a del d.l. n. 350 del 2001, conv. con modif. dalla legge n. 409 del 2001, l'onere di giustificare l'incoerenza tra l'ammontare delle disponibilità in un Paese estero a regime fiscale privilegiato, che secondo il fisco fanno capo al contribuente sulla base delle risultanze della cd. lista Falciani , e l'ammontare delle somme oggetto del cd. scudo fiscale incombe sul contribuente, attesa la valenza presuntiva degli elementi desumibili dalla stessa lista Falciani . In precedenza, Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 31779 del 2019 In tema di accertamento tributario, è legittima l'utilizzazione di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discende da specifica previsione di legge e salvi i casi in cui venga in considerazione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale. Ne consegue che sono utilizzabili ai fini della pretesa fiscale, nel contraddittorio con il contribuente, i dati bancari trasmessi dall'autorità finanziaria francese a quella italiana, ai sensi della direttiva 77/799/CEE, senza onere di preventiva verifica da parte dell'autorità destinataria, sebbene acquisiti con modalità illecite ed in violazione del diritto alla riservatezza bancaria. In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato l'utilizzabilità delle risultanze della cd. lista Falciani . SEZ. V ORDINANZA DEL 25 FEBBRAIO 2020, numero 4982 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE. Processo tributario - Imputazioni in sede penale - Vincolo per il giudice tributario - Esclusione - Prove raccolte in altri procedimenti - Utilizzabilità - Limite del giuramento e della prova testimoniale - Esclusione - Ragioni. Nel processo tributario, il giudice non è vincolato dalle imputazioni formulate in sede penale, essendo tenuto a vagliare per proprio conto se le prove raccolte nel giudizio penale e riportate nel processo verbale di constatazione siano idonee a fondare il proprio convincimento in ordine ai fatti costitutivi della pretesa tributaria, senza che costituisca un limite il disposto di cui all'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, sul giuramento e la prova testimoniale, in quanto valevole per la sola diretta assunzione della narrazione dei fatti della controversia da parte del giudice tributario, ma non anche da parte degli organi amministrativi di verifica, sicché le dichiarazioni di terzi da questi raccolte, ancorché in un procedimento penale, e inserite nel processo verbale di constatazione, sono pienamente utilizzabili come elementi di prova in quanto aventi natura di mere informazioni. In precedenza a Sez. 5, Sentenza n. 21812 del 2012 Nel processo tributario, le dichiarazioni del terzo, raccolte da verificatori o finanzieri e inserite, anche per riassunto, nel processo verbale di constatazione, a sua volta recepito nell'avviso di accertamento, hanno il valore indiziario di un mere riformazioni acquisite nell'ambito di indagini amministrative e sono, pertanto, utilizzabili dal giudice quale elemento di convincimento, sebbene esse non siano state assunte o verbalizzate in contraddittorio con il contribuente, da nessuna norma richiesto. b Sez. 5, Sentenza n. 6918 del 2013 Nel processo tributario, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria le prove assunte in un diverso processo e anche in sede penale, pure se questo è destinato a concludersi con una pronuncia non opponibile alle parti del giudizio civile, purché tali prove vengano dal giudice tributario sottoposte ad una propria ed autonoma valutazione.