RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA DEL 20 FEBBRAIO 2020, N. 4426 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO NOZIONE - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE CATASTO - IN GENERE. Rendita catastale - Strutture turistico recettive all’aperto - Installazione stabile di mezzo mobili di pernottamento - Trasformazione irreversibile o permanente del territorio - Sussistenza - Conseguenze - Fondamento. In tema di rendita catastale, nell'ambito di strutture turistico-ricettive all'aperto campeggi, villaggi turistici , l'installazione stabile di mezzi teoricamente mobili di pernottamento, quali i maxi caravan, determina una trasformazione irreversibile o permanente del territorio e, dunque, incide nel processo valutativo della rendita catastale, non potendo ritenersi che gli stessi soddisfino un bisogno oggettivamente provvisorio. Si richiama Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 24924 del 2016 In tema di classamento, ai fini della determinazione della rendita catastale rilevano tutti gli impianti fissi, in qualsiasi modo uniti al suolo, perché gli stessi concorrono alla complessiva unità immobiliare ed al suo valore, come confermato dall'art. 1, comma 21, della l. n. 208 del 2015, che ha escluso dal calcolo della rendita, soltanto dall'1 gennaio 2016, i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto rilevanti, per la quantificazione della rendita catastale di una centrale telefonica, le attrezzature imbullonate alle strutture murarie . SEZ. V ORDINANZA DEL 20 FEBBRAIO 2020, N. 4423 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DIVERSI - IN GENERE. Partecipazioni societarie non negoziate nei mercati regolamentati - Rivalutazione - Pagamento dell’imposta sostitutiva - Seconda rivalutazione - Adesione - Duplicazione di imposta - Diritto di rimborso in favore del contribuente - Spettanza - Limiti. In tema di imposta sostitutiva sui capital gains , il contribuente che, avendo optato per la rivalutazione delle proprie partecipazioni societarie, non negoziate nei mercati regolamentati e possedute alla data del 1° gennaio 2001, abbia versato l'imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 5 della l. n. 448 del 2001 per poi aderire, in virtù di legge sopravvenuta, alla seconda rivalutazione delle medesime partecipazioni o di quelle nel frattempo residuate, è legittimato a chiedere il rimborso dell'imposta già interamente versata con riguardo alla quota oggetto di duplice tassazione, purché nei limiti di quanto dovuto e versato in seguito alla nuova determinazione di valore della partecipazione sociale, stante la volontarietà della scelta a suo tempo operata e la sua conseguente irrevocabilità. In precedenza i Sez. 5, Sentenza n. 24057 del 2014 In tema di imposta sostitutiva sui capital gains , il contribuente, dopo aver effettuato una prima rivalutazione del bene nella specie, partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati , con conseguente versamento dell'imposta, può chiedere, a seguito del sopraggiungere di una disciplina fiscale più favorevole, una nuova determinazione del valore qualora il bene sia ancora in suo possesso e, in tal caso, ha diritto, nella vigenza dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ad effettuare la compensazione tra la nuova e la precedente imposta, mentre, anteriormente all'entrata in vigore della norma, poteva usufruire solo del rimborso, stante il divieto di doppia imposizione. Qualora, il contribuente, tra la prima e la seconda rivalutazione, abbia ceduto una parte dei beni, il diritto al rimborso va determinato facendo riferimento, ai fini di calcolarne l'importo, alla precedente imposta versata sull'intero valore del bene posseduto, e non già su quello della sola quota residuata a seguito della parziale cessione, in quanto, atteso il carattere volontario dell'imposta sostitutiva, frutto di una libera scelta del contribuente, va evitata la revoca di una scelta già operata, dopo avere già usufruito dei vantaggi fiscali con la vendita parziale del bene. ii Sez. 5, Sentenza n. 1683 del 2016 In tema di imposta sostitutiva sui capital gains , nel caso in cui il contribuente, dopo essersi avvalso, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 448 del 2001, della facoltà di determinazione alla data del 1 gennaio 2002 del valore di una partecipazione non negoziata nei mercati non regolamentati, abbia ceduto una quota di tale partecipazione, la rideterminazione del valore della partecipazione alla data del 1 gennaio 2003, come consentito dall'art. 2 del d.l. n. 282 del 2002, è possibile soltanto per la quota rimasta in possesso del contribuente, mentre per la quota ceduta il valore della partecipazione resta irretrattabilmente fissato in misura proporzionale al valore determinato per l'intera partecipazione alla data del 1 gennaio 2002. Ne consegue che, con il meccanismo della compensazione , introdotto dal d.l. n. 70 del 2011, è possibile scomputare dall'imposta dovuta per la nuova rivalutazione quella già versata per il precedente, mentre per le situazioni anteriori è ammesso il rimborso dell'imposta pagata in passato nei limiti dell'importo dovuto a seguito del nuovo affrancamento. iii Sez. 5, Ordinanza n. 34502 del 2019 In tema di imposta sostitutiva sui capital gains , qualora il contribuente abbia aderito alla rivalutazione delle proprie partecipazioni societarie, non negoziate nei mercati regolamentati e possedute alla data del 1° gennaio 2001, secondo la disciplina di cui all'art. 5 della l. n. 448 del 2001, provvedendo al versamento dell'imposta sostitutiva dovuta, ed abbia quindi aderito anche alla seconda rivalutazione delle medesime partecipazioni, come disciplinata dall'art. 2, comma 2, d.l. n. 282 del 2002, conv. in l. n. 27 del 2003, estesa dall'art. 6 bis del d.l. n. 355 del 2003, conv. in l. n. 47 del 2004, alle partecipazioni possedute alla data del 1.7.2003, ha diritto al rimborso di quanto versato in occasione della prima rivalutazione, nei limiti dell'imposta sostitutiva effettivamente versata a seguito della nuova rideterminazione di valore della partecipazione sociale, rimanendo escluso che il rimborso possa essere corrisposto in misura superiore. SEZ. V SENTENZA DEL 20 FEBBRAIO 2020, N. 4417 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE. Reddito d’impresa - Distinzione tra immobili merce, immobili patrimonio e immobili strumentali - Nozione di beni strumentali - Portata restrittiva - Natura oggettiva - Fattispecie. In tema di redditi d'impresa, deve distinguersi tra immobili merce, destinati al mercato di compravendita, immobili patrimonio, destinati al mercato locativo, e immobili strumentali per destinazione o per natura, in quanto funzionali, i primi, secondo un'interpretazione restrittiva, allo svolgimento di attività tipicamente imprenditoriali e inidonei alla produzione di un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale nel quale sono inseriti, e caratterizzati, i secondi, da una strumentalità oggettiva senza che rilevi la loro utilizzazione per l'esercizio dell'impresa. Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il terreno agricolo di proprietà di una società in nome collettivo che svolgeva attività incentrata sulla locazione dello stesso non costituisse bene strumentale per destinazione, quanto piuttosto l'oggetto dell'attività stessa . Si richiama Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7307 del 2003 Ai fini della deroga all'assoggettamento all'imposta locale sui redditi prevista dal quinto comma dell'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 con il richiamo dell'art. 40 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 la nozione di beni strumentali va restrittivamente intesa, includendovi esclusivamente gli immobili che abbiano, come unica destinazione, quella di essere direttamente impiegati nell'espletamento di attività tipicamente imprenditoriali, così da non essere idonei alla produzione di un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale nel quale sono inseriti. Pertanto non possono essere considerati strumentali ai fini ILOR gli immobili appartenenti ad un ente commerciale e dallo stesso locati a terzi. SEZ. V SENTENZA DEL 20 FEBBRAIO 2020, N. 4415 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - IN GENERE. Consolidato fiscale nazionale - Giudizio di impugnazione promosso dalla consolidante avverso il rifiuto del rimborso di IRES - Litisconsorzio necessario con la società consolidata dalla cui dichiarazione è scaturita l’imposta indebitamente liquidata e indebitamente versata dalla consolidante - Insussistenza - Fondamento. In tema di disciplina del consolidato fiscale nazionale, nel giudizio di impugnazione promosso dalla consolidante avverso il rifiuto del rimborso di IRES da essa richiesto non sussiste il litisconsorzio necessario con la società consolidata dalla cui dichiarazione è scaturita l'imposta indebitamente liquidata e indebitamente versata dalla stessa consolidante, atteso che, alla luce degli effetti dell'opzione per la tassazione di gruppo previsti dall'art. 118, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, comportante la determinazione di un reddito complessivo globale, pari alla somma algebrica dei redditi complessivi netti, la soggettività delle società consolidate è incompleta in quanto non si estende alla fase di liquidazione e di versamento del tributo, spettando alla controllante il riporto a nuovo dell'unica eccedenza rimborsabile. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI. Produzione di documenti non prodotti in precedenza - Ammissibilità - Limiti - Produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa - Esclusione - Revocazione straordinaria - Esperibilità - Possibilità di produrre questi ultimi documenti ai sensi dell’art. 25 della Convenzione tra Italia e Tunisia per evitare le doppie imposizioni - Esclusione - Fondamento. Nel giudizio di cassazione, è ammissibile la produzione di documenti non prodotti in precedenza solo ove attengano alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso, ovvero al maturare di un successivo giudicato, mentre non è consentita la produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa, per far valere i quali, se rinvenuti dopo la scadenza dei termini, la parte che ne assuma la decisività può esperire esclusivamente il rimedio della revocazione straordinaria ai sensi dell'art. 395, n. 3 , c.p.c. La produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa non è consentita neppure dall'art. 25 della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmata a Tunisi il 16 maggio 1979, sia perché tale articolo riguarda solo le autorità e le persone che sono incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure concernenti tali imposte , sia perché l'ultimo periodo dello stesso articolo - che fa riferimento alla possibilità, per dette persone , di servirsi di queste informazioni nel corso delle udienze pubbliche o nei giudizi - non può certo derogare alle norme del processo civile di legittimità. In ordine al primo principio, si richiama Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 1329 del 2020 In tema di disciplina fiscale del consolidato nazionale, ai sensi dell'art. 40 bis d.P.R. n. 917 del 1986, quale aggiunto dall'art. 35, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. nella l. n. 122 del 2010, nel giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento con cui è stato rettificato il reddito complessivo proprio di ciascuno dei partecipanti, sussiste il litisconsorzio necessario tra la società consolidata e la consolidante. Nella specie, era in discussione, oltre all'applicabilità delle perdite di periodo del consolidato non utilizzate, anche la legittimità della ripresa a tassazione di costi non inerenti, riferiti a costi riaddebitati alla società dalla propria controllata per servizi di consulenza fatturati a quest'ultima da soggetti terzi . Il secondo è conforme a Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 18464 del 2018 Nel giudizio per cassazione è ammissibile la produzione di documenti non prodotti in precedenza solo ove attengano alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso, ovvero al maturare di un successivo giudicato, mentre non è consentita la produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa, per far valere i quali, se rinvenuti dopo la scadenza dei termini, la parte che ne assuma la decisività può esperire esclusivamente il rimedio della revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3, c.p.c SEZ. V SENTENZA DEL 20 FEBBRAIO 2020, N. 4412 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - ACCERTAMENTI E CONTROLLI – COMPETENZA. Competenza territoriale degli uffici - Criterio del domicilio fiscale del contribuente - Indicazioni contenute nella dichiarazione dei redditi anche in variazione alle precedenti - Idoneità - Sussistenza - Conseguenze - Legittimazione alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni nonché all’iscrizione a ruolo - Applicabilità dei principi in materia di competenza a emettere l’avviso di accertamento. La competenza territoriale degli uffici dell'amministrazione finanziaria è determinata ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 40, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 sulla base del domicilio fiscale indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche in variazione rispetto alle precedenti indicazioni, sicché, in ragione del principio di affidamento che deve informare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario, il contribuente che abbia indicato il domicilio fiscale in luogo diverso da quello precedente, non può invocare tale difformità, sfruttando a suo vantaggio anche un eventuale errore, al fine di eccepire, sotto il profilo dell'incompetenza per territorio, l'invalidità dell'atto di accertamento compiuto dall'ufficio finanziario del domicilio da lui stesso dichiarato. Tale principio è riferibile, oltre che alla legittimazione a emettere l'avviso di accertamento, anche alla legittimazione a procedere alla liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazioni, ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, trattandosi di attività rientranti nel novero, rispettivamente, degli accertamenti e controlli riguardanti le imposte sui redditi e della competenza ad ogni altro effetto di cui al [ .] decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché alla legittimazione a procedere alla conseguente eventuale iscrizione a ruolo. In senso conforme si erano già espresse i Sez. 5, Sentenza n. 11170 del 2013 In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la competenza territoriale dell'ufficio è determinata dall'art. 31 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al domicilio fiscale indicato dal contribuente, la cui variazione, comunicata nella dichiarazione annuale dei redditi, costituisce pertanto atto idoneo a rendere noto all'Amministrazione il nuovo domicilio non solo ai fini delle notificazioni, ma anche ai fini della legittimazione a procedere, che spetta all'ufficio nella cui circoscrizione il contribuente ha indicato il nuovo domicilio. Tale ius variandi dev'essere peraltro esercitato in buona fede, nel rispetto del principio dell'affidamento che deve informare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario pertanto, il contribuente che abbia indicato nella propria denuncia dei redditi il domicilio fiscale in un luogo diverso da quello precedente, non può invocare detta difformità, sfruttando a suo vantaggio anche un eventuale errore, al fine di eccepire, sotto il profilo dell'incompetenza per territorio, l'invalidità dell'atto di accertamento compiuto dall'ufficio finanziario del domicilio da lui stesso dichiarato. Né appare rilevante, data l'unicità del domicilio fiscale, che questo, diverso dalla residenza anagrafica, sia stato dichiarato ai fini di un'imposta diversa I.V.A. da quella oggetto di accertamento I.R.P.E.F. . ii Sez. 5 - , Ordinanza n. 24292 del 2018 In tema di accertamento delle imposte, ai fini della determinazione della competenza territoriale dell'ufficio ex art. 31 del d.P.R. n. 600 del 1973, assume rilevanza anche la variazione di domicilio comunicata dal contribuente nella dichiarazione annuale dei redditi, trattandosi di atto idoneo a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione finanziaria. SEZ. V SENTENZA DEL 20 FEBBRAIO 2020, N. 4411 TRIBUTI IN GENERALE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE. Esclusione - Sua codificazione disposta dall'art. 3 del cosiddetto Statuto del contribuente legge n. 212 del 2000 - Portata - Disposizioni dello Statuto - Rapporti con le altre leggi nella gerarchia delle fonti - Prevalenza - Esclusione - Conseguenze. In tema di efficacia nel tempo di norme tributarie, in base all'art. 3 della legge n. 212 del 2000 cosiddetto Statuto del contribuente , il quale ha codificato nella materia fiscale il principio generale di irretroattività delle leggi stabilito dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, va esclusa l'applicazione retroattiva delle medesime salvo che questa sia espressamente prevista. Peraltro, le disposizioni del suddetto Statuto costituiscono meri criteri guida per il giudice, in sede di applicazione e interpretazione delle norme tributarie, anche anteriormente vigenti, per risolvere eventuali dubbi ermeneutici, ma non hanno, nella gerarchia delle fonti, rango superiore alla legge ordinaria essendone, in vero, ammessa la modifica o la deroga, purché espressa e non a opera di leggi speciali , con la conseguenza che una previsione legislativa che si ponga in contrasto con esse non è suscettibile di disapplicazione, né può essere per ciò solo oggetto di questione di legittimità costituzionale, non potendo le disposizioni dello Statuto fungere direttamente da norme parametro di costituzionalità. TRIBUTI IN GENERALE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE. Principio del legittimo affidamento - Portata - Giurisprudenza della Corte di giustizia - Aspettativa di intangibilità della normativa - Insussistenza - Settori di possibile modifica della normativa - Superiore interesse dello Stato. Il legittimo affidamento, pur costituendo principio fondamentale dell'ordinamento dell'Unione europea, non si traduce, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, nell'aspettativa di intangibilità di una normativa, in particolare in settori in cui è necessario - e di conseguenza ragionevolmente prevedibile - che le norme in vigore vengano continuamente adeguate alle variazioni della congiuntura economica, in ossequio al superiore interesse dello Stato a fare fronte a situazioni di crisi economica e a rispettare i parametri imposti dalla stessa Unione europea. In ordine al primo principio, in senso conforme Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25722 del 2009 In tema di efficacia nel tempo di norme tributarie, in base all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 cosiddetto Statuto del contribuente , il quale ha codificato nella materia fiscale il principio generale di irretroattività delle leggi stabilito dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, va esclusa l'applicazione retroattiva delle medesime salvo che questa sia espressamente prevista. Riguardo al secondo, si richiama Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 5733 del 2018 In materia di agevolazioni tributarie, non contrasta con il principio di legittimo affidamento, la previsione dell'art. 29, comma 1, del d.l. n. 185 del 2008 cd. decreto anticrisi , conv., con modif., in l. n. 2 del 2009, nella parte in cui istituisce un tetto massimo al credito d'imposta fruibile per le spese di ricerca e di sviluppo, anche con riguardo ai crediti maturati prima della sua entrata in vigore, perché, come affermato dalla Corte Cost. e dalla Corte di Giustizia UE, detto principio arretra quando l'intervento normativo è giustificato dalla salvaguardia di principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, tra i quali rientra la finalità di detto decreto di mantenere il bilancio dello Stato nel rispetto dei limiti approvati anche in sede europea. SEZ. V SENTENZA DEL 20 FEBBRAIO 2020, N. 4410 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO. Accertamento analitico induttivo - Maggiori ricavi derivanti dalla cessione di immobili - Presunzioni semplici gravi precise e concordanti - Sproporzione tra ricavi e costi con operatività in perdita - Contrasto con criteri di economicità - Sufficienza. In tema di rettifica dei redditi d'impresa, l'accertamento di un maggior reddito derivante dalla vendita di immobili, compiuto con metodo analitico induttivo ex art. 39, primo comma, lett. d , secondo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973, può fondarsi sulla sproporzione tra ricavi e costi, con operatività in perdita dell'imprenditore, in quanto costituente, in assenza di spiegazioni del contribuente, elemento indiziario grave e preciso della sottofatturazione dei corrispettivi e di un comportamento contrastante con i criteri di economicità e con gli scopi propri dell'attività imprenditoriale. Si vedano i Sez. 5, Sentenza n. 21536 del 2007 La circostanza che una impresa commerciale dichiari, ai fini dell'imposta sul reddito, per più anni di seguito rilevanti perdite, nonché una ampia divaricazione tra costi e ricavi, costituisce una condotta commerciale anomala, di per sé sufficiente a giustificare da parte dell'erario una rettifica della dichiarazione, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 660 del 1973, a meno che il contribuente non dimostri concretamente la effettiva sussistenza delle perdite dichiarate. ii Sez. 5 - , Sentenza n. 9474 del 2017 In tema di accertamento dei redditi d’impresa, in seguito alla sostituzione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 ad opera dell’art. 24, comma 5, della l. n. 88 del 2009, che, con effetto retroattivo, stante la sua finalità di adeguamento al diritto dell’Unione europea, ha eliminato la presunzione legale relativa introdotta dall’art. 35, comma 3, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006 di corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili al valore normale degli stessi così ripristinando il precedente quadro normativo in base al quale, in generale, l’esistenza di attività non dichiarate può essere desunta anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti” , l’accertamento di un maggior reddito derivante dalla predetta cessione di beni immobili non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. SEZ. V SENTENZA DEL 20 FEBBRAIO 2020, N. 4394 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972. Imposta comunale sugli immobili ICI - Base imponibile - Terreni edificabili destinati ad uso agricolo - Presupposti - Destinazione agricola e conduzione diretta da parte del contribuente - Necessità - Fattispecie. In tema di ICI, perché un fondo possa beneficiare, ai fini della determinazione della base imponibile, dei criteri di calcolo previsti per i terreni edificabili destinati a fini agricoli, è necessaria - ai sensi del secondo periodo dell'art. 2, lett. b , del d.lgs. n. 504 del 1992 - oltre alla sua effettiva destinazione agricola, anche la conduzione diretta di esso da parte del contribuente. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva considerato fabbricabile - e, quindi, individuato la base imponibile sulla scorta del valore venale - un terreno, del quale era comproprietario il contribuente per un terzo, in quanto oggetto di affitto agrario . In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10144 del 2010 In tema di ICI, perché un fondo possa beneficiare, ai fini della determinazione della base imponibile, dei criteri di calcolo previsti per i terreni edificabili destinati a fini agricoli, è necessaria - ai sensi del secondo periodo dell'art. 2, lett. b , del d.lgs. n. 504 del 1992 - oltre alla sua effettiva destinazione agricola, anche la conduzione diretta di esso da parte del contribuente. In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva considerato fabbricabile - e, quindi, individuato la base imponibile sulla scorta del valore venale - un terreno inserito con tale qualifica nel PRG, su cui veniva effettuata attività agricola da parte di terzi affittuari .