RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V SENTENZA DEL 18 FEBBRAIO 2020, N. 4076 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE. Reale valore dell’immobile oggetto di compravendita - Iscrizione ipotecaria - Elemento grave preciso e concordante - Esclusione - Fondamento . In tema di imposta di registro, ai fini della determinazione del reale valore dell'immobile oggetto di compravendita l'iscrizione ipotecaria, effettuata a seguito di concessione di finanziamenti a medio e lungo termine, non costituisce elemento grave, preciso e concordante, in quanto è effettuata per un valore percentuale calcolato non sul valore dell'immobile, ma sull'importo totale del mutuo, essendo la ratio della stessa quella di garantire l'istituto di credito anche per tutti gli interessi moratori, legali e le spese legali e giudiziarie fino a concorrenza dell'importo effettivamente dovuto. Si veda già Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11439 del 2018 In tema di imposta di registro, a seguito della sostituzione dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 ad opera dell'art. 24, comma 5, della l. n. 88 del 2009 che, con effetto retroattivo, stante la finalità di adeguamento al diritto dell'Unione europea, ha eliminato la presunzione legale relativa introdotta dall'art. 35, comma 3, del d.l. n. 223 del 2006, conv ., con modif ., dalla l. n. 248 del 2006 di corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili al valore nominale degli stessi, è stato ripristinato il precedente quadro normativo, sicché è rimesso alla valutazione del giudice l'accertamento, anche in base a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, in ordine all'eventuale maggior valore di detti beni . SEZ. V ORDINANZA DEL 13 FEBBRAIO 2020, N. 3617 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI. Atto giudiziario impugnato o ancora impugnabile al momento della registrazione - Art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Interpretazione - Definitiva riforma dell'atto con decisione passata in giudicato - Debenza dell'imposta - Esclusione - Fondamento. In tema di registro, l'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, laddove assoggetta a tassazione l'atto dell'autorità giudiziaria anche se al momento della registrazione è stato impugnato o è ancora impugnabile, salvo conguaglio o rimborso a seguito del passaggio in giudicato della decisione, esclude che l'imposta continui ad essere dovuta in conseguenza della definitiva riforma dell'atto, posto che una diversa interpretazione determinerebbe l'irragionevole conseguenza di obbligare ad un pagamento che dovrebbe essere immediatamente restituito e contrasterebbe con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva, equiparando l'ipotesi di presenza, ancora non definitiva ma comunque attuale, del presupposto impositivo a quella di definitivo accertamento della sua insussistenza. In senso difforme, Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12023 del 2018 In tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la sentenza che definisce il giudizio - anche solo parzialmente e pur non passata in giudicato - è soggetta a tassazione, sicché l'Ufficio del registro provvede legittimamente alla liquidazione, emettendo il relativo avviso, che è impugnabile per vizi, formali o sostanziali, inerenti all'atto in sé, al procedimento che lo ha preceduto, oppure ai presupposti dell'imposizione. Né l'eventuale riforma, totale o parziale, della decisione nei successivi gradi di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, incide sull'avviso di liquidazione, integrando, piuttosto, un autonomo titolo per l'esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell'imposta da far valere in via autonoma e non nel procedimento relativo all'avviso di liquidazione . SEZ. V ORDINANZA DEL 13 FEBBRAIO 2020, N. 3607 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI - IN GENERE. Dazi antidumping - Certificato di origine preferenziale - Falsità ideologica - Relazioni ispettive OLAF - Rilevanza probatoria - Preventiva attivazione della cooperazione amministrativa - Necessità - Esclusione - Fattispecie. In materia di dazi antidumping relativi a merci assistite da certificato di origine preferenziale, posto che tutti gli accertamenti compiuti dall'OLAF, ivi compresi i verbali di operazioni di missione, hanno rilevanza probatoria in ambito unionale in forza degli artt. 9 e 10 del Reg. CE n. 1073 del 1999, l'esistenza di specifiche risultanze conseguenti a relazioni ispettive dell'OLAF comporta l'insussistenza di ogni dubbio sulla falsità del certificato di origine preferenziale sicché non è richiesta, a tal fine, la preventiva attivazione della cooperazione amministrativa. Fattispecie in cui la S.C. ha cassato l'impugnata decisione che aveva ritenuto la necessità di attivare la procedura amministrativa pur in presenza di informazioni OLAF sui possibili traffici illeciti di cavi cinesi dalla Corea del Sud . In relazione al principio sopra riportato, si richiamano a Sez. 5, Sentenza n. 10118 del 2017 In tema di tributi doganali, gli accertamenti compiuti dagli organi esecutivi dell’OLAF ai sensi del Regolamento CE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1073 del 1999 hanno piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari, spettando al contribuente che ne contesti il fondamento fornire la prova contraria. b Sez. 5 - , Sentenza n. 11631 del 2019 In tema di dazi doganali, non può essere riconosciuto il legittimo affidamento del debitore, ai sensi dell'art. 220, par. 2, lett. b , del regolamento CEE del 12 ottobre 1992, n. 2913 Codice doganale comunitario e dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, ove la relazione dell'OLAF, suffragata dalle prove supplementari fornite dall'autorità doganale, accerti che il certificato prodotto allo scopo di fruire dell'aliquota daziaria ridotta è falso . SEZ. V SENTENZA DEL 13 FEBBRAIO 2020, N. 3581 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - REDDITI ASSIMILATI. Emolumenti erogati nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione - Tassazione quali redditi arretrati - Regime di tassazione separata - Condizioni - Limite del ritardo fisiologico - Superamento. In materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 17 T.U.I.R. non sono qualificabili come arretrati - soggetti a tassazione separata - gli emolumenti per i quali il ritardo nella loro corresponsione, avvenuta nell'anno successivo a quello di riferimento, sia fisiologico alla natura del rapporto dal quale originano, essendo la necessaria conseguenza dell'espletamento di particolari procedure per la loro quantificazione ed effettiva liquidazione. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - REDDITI ASSIMILATI. Compensi corrisposti ai giudici tributari - Arretrati erogati nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione - Conseguenze - Applicazione del regime di tassazione separata - Condizioni - Ritardo fisiologico - Superamento - Limite temporale - Individuazione . I compensi corrisposti ai giudici tributari - redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - non sono qualificabili come arretrati e non sono, pertanto, da ricomprendersi tra quelli soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 17 T.U.I.R. quando gli emolumenti relativi all'attività svolta nell'ultimo trimestre dell'anno siano corrisposti, nell'anno successivo, entro il termine di centoventi giorni, da ritenersi fisiologico in considerazione della natura del rapporto dal quale derivano. In motivazione la S.C. ha ritenuto che la lacuna normativa sul termine fisiologico possa essere colmata attraverso un intervento surrogatorio del giudice di legittimità fondato sugli artt. 97 Cost. e 1183 c.c., e che il termine possa parametrarsi a quello previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, dettato in materia di esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni . In ordine al primo principio si richiama Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19606 del 2005 In tema di redditi da lavoro dipendente ed a seguito della modifica dell'art. 16, primo comma, lett. b , del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, disposta con l'art. 3, ottantaduesimo comma, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gli emolumenti arretrati da assoggettare a tassazione separata sono tutti quelli riferibili ad anni precedenti , la cui erogazione o percezione in anni successivi sia effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze, atti amministrativi sopravvenuti ovvero di altre cause non indicate, le quali, però, debbono essere non dipendenti dalla volontà delle parti . Ne consegue che la fattispecie legale dell'esclusione dell'emolumento arretrato dalla tassazione separata per assunta sussistenza di una causa dipendente dalla volontà delle parti richiede necessariamente la individuazione sia della causa che della volontà predette . Con riguardo al secondo si richiama Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13228 del 2004 In tema di IRPEF, il compenso di cui all'art. 4 comma quarto, quinto e sesto del D.L. n. 853 del 1984 convertito nella legge n. 17 del 1995 , corrisposto, con decorrenza dall'esercizio 1986, dal Ministero delle Finanze per premiare la produttività di coloro che, in relazione all'esercizio delle attività tributarie, e secondo il risultato ottenuto nell'anno precedente, abbiano contribuito a favorire il recupero dei minori introiti da evasione fiscale, non è soggetto, qualora sia pagato nell'anno immediatamente successivo, a tassazione separata, ai sensi degli artt. 16, primo comma, lett. b e 18 del d.P.R. n. 917 del 1986, atteso che il più favorevole trattamento si applica solo quando il momento della percezione del compenso imponibile, non addebitabile a fatto del contribuente, si sposti nell'annualità ancora successiva a quella in cui deve avere luogo fattispecie in tema di compenso ai giudici tributari . SEZ V SENTENZA DEL 13 FEBBRAIO 2020, N. 3577 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI - DIRITTI MARITTIMI - TASSA DI SBARCO. Tassa di ancoraggio - Ordine di introito - Competenza - Natura di atto impositivo - Fondamento - Conseguenze - Autonoma impugnabilità - Sua mancata comunicazione con rilascio della bolletta di pagamento - Natura di primo atto utile idoneo a fini contestativi - Impugnabilità congiunta - Ammissibilità. In tema di tassa di ancoraggio, l'ordine di introito - la cui formazione è di competenza delle Capitanerie di porto, mentre l'Agenzia delle dogane ha compiti solo esecutivi in vista della riscossione della tassa liquidata con detto ordine - ha natura di atto impositivo in quanto determina il tributo, la sua entità e il soggetto obbligato, definendo la pretesa erariale in termini compiuti ed incondizionati esso, pertanto, è autonomamente impugnabile. Nel caso di sua mancata comunicazione ma di rilascio della bolletta di pagamento, poiché in essa sono riportati l'oggetto, gli estremi dell'ordine di introito ed i presupposti, fattuali e normativi, per i quali il tributo è pagato, la stessa integra il primo atto utile idoneo a consentire la contestazione dell'atto impositivo, sicché è consentito al contribuente far valere le proprie contestazioni impugnando congiuntamente la bolletta di riscossione e l'ordine di introito. Non si rilevano precedenti in termini . SEZ. V SENTENZA DEL 13 FEBBRAIO 2020, N. 3576 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI Accise - Carburante destinato a mezzi di trasporto pubblico - Diritto all’agevolazione - Rimborso - Termine biennale di decadenza - Dies a quo - Diritto all'agevolazione - Decorrenza - Fase del pagamento o dell'utilizzo - Irrilevanza . In tema di agevolazioni sulle accise applicate al carburante destinato a mezzi di pubblico trasporto, il termine biennale - previsto a pena di decadenza - per la presentazione dell'istanza di restituzione del credito cd. rimborso decorre, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, dal momento in cui sorge il diritto all'agevolazione, da individuarsi non in quello in cui è stato effettuato il pagamento o l'utilizzo ma in quello in cui è stata effettuata la fornitura al destinatario, perché è questo momento che segna il passaggio del prodotto petrolifero da una destinazione aspecifica ad una finalizzata, in concreto, al rifornimento dei mezzi pubblici. Si richiama Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 24259 del 2019 In tema di accise, il termine biennale di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, per la presentazione dell'istanza di restituzione del credito per le agevolazioni decorre dalla data di integrazione dei presupposti costitutivi del beneficio, per effetto dei quali sorge una nuova obbligazione tributaria, diversa ed autonoma dall'originaria pretesa impositiva, sicché, non essendo gli stessi assimilabili ad una causa sopravvenuta di indebito, è irrilevante la data di pagamento del tributo di cui all'art. 14, comma 2, TUA, nel testo anteriore alla modifica operata dall'art. 4 ter del d.l. n. 193 del 2016, conv . dalla l. n. 225 del 2016, poiché tale disposizione regola la diversa ipotesi del rimborso del versamento indebito. Nella specie, la S.C., in tema di prodotti petroliferi forniti alle Forze Armate nazionali, ha individuato il presupposto costitutivo del beneficio nella destinazione delle merci a finalità istituzionali e nell'attestazione del Comando militare sull'utilizzo esclusivo in tal senso . SEZ. V ORDINANZA DEL 12 FEBBRAIO 2020, N. 3415 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE. Rimanenze di magazzino - Natura - Beni di servizio dell’impresa - Conseguenze - Affitto di azienda - Autonomo atto di cessione delle rimanenze - Imponibilità Esclusione . In tema di IVA, le rimanenze di magazzino costituiscono - salvo diversa volontà negoziale delle parti ed ove non considerate isolatamente rispetto alla loro destinazione funzionale - beni a servizio dell'impresa, come tali appartenenti a tutti gli effetti al compenso aziendale, sicché, in caso di affitto dell'azienda, esse permangono in capo al concedente, che cede all'affittuario soltanto il diritto personale di utilizzo del bene produttivo azienda , dovendo, quindi, escludersi la ravvisabilità di un autonomo atto di cessione delle rimanenze assoggettabile ad IVA. In precedenza, in senso conforme, già Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20443 del 2011 In tema di IVA, le rimanenze costituiscono - salvo diversa volontà negoziale delle parti ed ove non considerate isolatamente rispetto alla loro destinazione funzionale - beni a servizio dell'impresa e, dunque, appartenenti a tutti gli effetti al compenso aziendale, con la conseguenza che, in caso di affitto dell'azienda, esse permangono in capo al concedente, il quale cede all'affittuario soltanto il diritto personale di utilizzo del bene produttivo azienda , dovendo, quindi, escludersi la ravvisabilità di un autonomo atto di cessione delle rimanenze assoggettabile ad IVA . SEZ. V ORDINANZA DEL 12 FEBBRAIO 2020, N. 3398 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE. Prestito concesso dal socio alla società - Presunzione legale di onerosità ex art. 43 T.U.I.R. - Prova contraria dell'infruttuosità dell'erogazione - Condizioni - Limiti - Fattispecie. In tema di imposte sui redditi, l'art. 43 del d.P.R. n. 917 del 1986 nel testo applicabile ratione temporis prevede, in funzione antielusiva, una presunzione legale di onerosità del prestito concesso dal socio alla società, superabile dal contribuente con prova contraria che, però, non può essere fornita con qualsiasi mezzo, ma soltanto nei modi e nelle forme tassativamente stabilite dalla legge segnatamente, dimostrando che i bilanci allegati alla dichiarazione dei redditi della società contemplano un versamento fatto a titolo diverso dal mutuo. Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza della CTR che aveva omesso di valutare la sussistenza della controprova della presunzione asseritamente fornita con la produzione del bilancio/nota integrativa, circostanza fattuale contestata dall'Agenzia . Il precedente è conforme al principio espresso da Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16445 del 2009 I n tema di imposte sui redditi, l'art. 43 del d.P.R. n. 917 del 1986 prevede, con finalità evidentemente antielusive, una presunzione legale di onerosità del prestito concesso dal socio alla società, che può essere vinta da prova contraria a carico del contribuente. Tale prova, però, non può essere fornita con qualsiasi mezzo, ma soltanto nei modi e nelle forme tassativamente stabilite dalla legge, in particolare dimostrando che i bilanci allegati alle dichiarazioni dei redditi della società contemplavano un versamento fatto a titolo diverso dal mutuo . . SEZ. V ORDINANZA DEL 12 FEBBRAIO 2020, N. 3396 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA DETRAZIONI. Acquisto di immobile a destinazione abitativa - Natura strumentale del bene - Accertamento in concreto - Necessità - Fattispecie. In tema di IVA, ai fini della detrazione nelle operazioni relative ad immobili a destinazione abitativa, la natura strumentale del bene acquistato deve essere valutata non solo in astratto, con riferimento all'oggetto dell'attività d'impresa, bensì in concreto, dovendosi verificare che lo stesso costituisce, anche in funzione programmatica, il mezzo per l'esercizio della suddetta attività. Fattispecie relativa ad edificio, parte di un complesso immobiliare oggetto di ristrutturazione e adibito a casa dei custodi, connesso all'attività di gestione di un parco naturalistico . In senso conforme, Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 5559 del 2019 In tema di IVA, ai fini della detrazione nelle operazioni relative a fabbricati a destinazione abitativa, la natura strumentale del bene acquistato deve essere valutata non solo in astratto, con riferimento all'oggetto dell'attività d'impresa, bensì, in concreto, accertando che lo stesso costituisce, anche in funzione programmatica, lo strumento per l'esercizio della suddetta attività . SEZ. V SENTENZA DEL 12 FEBBRAIO 2020, N. 3381 COMMERCIO - INTERNO - INDIRIZZO DEGLI SCAMBI - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - CONCORSI ED OPERAZIONI A PREMI. Regali in natura corrisposti dal produttore agli acquirenti-rivenditori della merce - Operazioni a premio - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie. In tema di costi deducibili, i regali in natura che vengano corrisposti dal produttore agli acquirenti-rivenditori della merce in base a promessa unilaterale vanno considerati operazioni a premio, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 430 del 2001, e non sconti di prezzo, i quali sono configurabili nel caso in cui le attività promozionali si basino su di una clausola accessoria al contratto. In applicazione del principio, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza della C.T.R. secondo cui i viaggi turistici offerti dal produttore a clienti come premio per volumi di acquisto o di rivenduto costituivano operazioni a premio, come tali non integralmente deducibili come costo . Il principio è conforme a quello espresso da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6520 del 1992 I regali in natura, che vengano corrisposti dal produttore agli acquirenti-rivenditori della merce in base ad una promessa unilaterale, vanno considerati operazioni a premio, ai sensi dell'art. 44, secondo comma, lett. b, del r.d.l. 19 ottobre 1938 n. 1933 convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 1939 n. 973 , e non sconti di prezzo ed analoghe facilitazioni, esclusi dalla soggezione alle norme sulle operazioni a premio dall'art. 107, secondo comma del r.d. 25 luglio 1940 n. 1077, atteso che tale norma riguarda gli sconti e le facilitazioni effettuate in base ad una singola pattuizione contrattuale, a consuetudini ovvero a convenzioni ed accordi economici collettivi . SEZ. V ORDINANZA DELL’11 FEBBRAIO 2020, N. 3252 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE. Liquidazione dell’IVA di gruppo - Natura - Procedura semplificatoria - Adesione al relativo regime - Modalità - Dichiarazione espressa - Necessità - Comportamento concludente - Irrilevanza . In tema di liquidazione dell'IVA di gruppo, trattandosi di procedura che semplifica gli obblighi di dichiarazione e di versamento del tributo, consentendo compensazioni infragruppo altrimenti escluse, ai fini dell'adesione al relativo regime è necessario che il contribuente manifesti espressamente di volersene avvalere con espressa dichiarazione di volontà, senza che possa darsi l'equipollenza di alcun comportamento concludente, come prevede l'art. 4 del d.P.R. n. 442 del 1997. In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17576 del 2009 In tema di imposta sul valore aggiunto, mentre il regime dell'IVA dovuta dal singolo contribuente c.d. IVA monosoggettiva può essere prescelto sia con una dichiarazione espressa, sia con un comportamento concludente ad essa equiparabile - ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442 - l'opzione della società controllante in favore della presentazione delle dichiarazioni e dell'effettuazione dei versamenti anche per le società controllate c.d. IVA di gruppo , prevista dall'art. 73, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, può essere manifestata soltanto attraverso una dichiarazione espressa, rispetto alla quale non si dà l'equipollenza di alcun comportamento concludente, come espressamente prevede l'art. 4 del citato d.P.R. n. 442 del 1997 . SEZ. V ORDINANZA DELL’11 FEBBRAIO 2020, N. 3250 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO. Processo tributario - Giudizio di rinvio successivo alla cassazione della sentenza impugnata - Art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992 - Riassunzione della causa - Condizioni - Onere del deposito della copia autentica della decisione di legittimità - Estensione alle ordinanze decisorie - Configurabilità - Fondamento . In tema di processo tributario, nel giudizio di rinvio successivo alla cassazione della sentenza impugnata, la riassunzione della causa deve essere preceduta, a pena di inammissibilità, dal deposito di copia autentica della sentenza di legittimità o dell'ordinanza decisoria che definisce il giudizio, dovendosi interpretare l'art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992 nel testo ratione temporis vigente alla luce delle successive modifiche al codice di rito hanno elevato l'ordinanza a modello decisionale dei giudizi di legittimità. In precedenza , Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 32976 del 2018 Nel processo tributario la mancata produzione nel giudizio di rinvio della copia autentica della sentenza o ordinanza resa dalla Corte di cassazione prevista dall'art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, determina l'inammissibilità del ricorso in riassunzione cui consegue l'estinzione dell'intero giudizio . SEZ. V ORDINANZA DEL 6 FEBBRAIO 2020, N. 2810 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA IMPOSTA DI CONSUMO SUL . Rimborso accisa armonizzata - Fattore impeditivo - Traslazione dell’imposta - Prova indiziaria - Configurabilità - Bilancio d’esercizio - Producibilità - Condizioni . In tema di accisa armonizzata, la prova indiziaria della traslazione dell'imposta, quale fattore impeditivo del diritto al rimborso, ai sensi dell'art. 29 l. n. 428 del 1990 può essere fornita dall'Agenzia delle Dogane anche mediante produzione del bilancio d'esercizio dell'imprenditore percosso o contribuente di diritto , a condizione che dallo stesso si evinca che dei relativi esborsi l'imprenditore stesso ha tenuto conto nella determinazione del prezzo finale praticato all'utente inciso o contribuente di fatto . Si richiama Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19618 del 2015 In tema di richiesta di rimborso di un'accisa armonizzata, incombe sull'Amministrazione finanziaria che contesti il relativo diritto l'onere di provare sia l'avvenuta traslazione del tributo per fattispecie anteriori al 3 marzo 2007 - data di entrata in vigore della l. n. 13 del 2007 - anche tramite presunzioni aventi i requisiti di cui all'art. 2729 c.c. sia l'esistenza di un effettivo arricchimento a vantaggio dell'operatore in conseguenza del rimborso, trattandosi di fatti impeditivi e non costitutivi . SEZ. V ORDINANZA DEL 5 FEBBRAIO 2020, N. 2632 USI CIVICI - DESTINAZIONE DELLE TERRE GRAVATE E PIANI DI MASSIMA. Vendita di terreni gravati da uso civico - Natura - Amministrazione separata dei beni frazionali - Conseguenze - Tassazione in misura fissa - Esclusione - Fondamento - Enti esponenziali della collettività - Sussistenza. In tema di imposta di registro, la vendita di terreni gravati da diritti di uso civico aventi natura di diritti di godimento in favore della collettività indifferenziata degli abitanti di un territorio ove effettuata in favore dell'Amministrazione separata dei beni frazionali, non è soggetta a tassazione in misura fissa, trattandosi di ente esponenziale delle collettività di riferimento costituito ai sensi della l. n. 1766 del 1927, e non di ente pubblico territoriale di cui all'art. 1, comma 7, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986. Sulla alienazione di beni gravati da usi civici, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21488 del 2012 In tema di usi civici, ove si tratti di terreni utilizzabili come bosco o come pascolo, e quindi rientranti nella categoria A di cui all'art. 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, risultando tale classificazione dal parere favorevole del commissario nell'esercizio delle attribuzioni ad esso spettanti anteriormente al trasferimento operatone con l'art. 66 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , espresso in occasione del procedimento amministrativo culminato nell'autorizzazione ministeriale all'alienazione, non sussiste alcun ostacolo alla commerciabilità del bene, consentendo l'appartenenza del terreno alla categoria A terreno non idoneo a coltura e, quindi, non suscettibile di ripartizione che il commissario, con l'accordo del ministero, proceda, anche implicitamente, alla classificazione dello stesso, senza che sia compilato il piano di massima ai sensi dell'art. 14 della medesima legge n. 1766 del 1927 e degli artt. 34 e 35 del r.d. 26 febbraio 1928, n. 332. In difetto di detta classificazione, quanto meno implicita, da parte del commissario, invece, la vendita delle terre di uso civico disposta dal comune dopo il conseguimento dell'autorizzazione ministeriale, è, al pari di questa, nulla, né può essere surrogata da un accertamento giudiziale della categoria del bene al di fuori del procedimento amministrativo ed in funzione sostitutiva di un'attività istruttoria amministrativa non espletata ritualmente prima di disporsi la sdemanializzazione, occorrendo a tal fine, piuttosto, una convalida dell'autorizzazione ad alienare proveniente dal consiglio regionale secondo la rispettiva legislazione di settore della singola regione, purché la convalida risponda ad un interesse pubblico e previo adempimento del requisito dell'assegnazione a categoria . SEZ. V SENTENZA DEL 5 FEBBRAIO 2020, N. 2615 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - IN GENERE. Accise - Istanza di rimborso - Presentazione all’Agenzia delle entrate in luogo dell’Agenzia delle dogane - Conseguenze - Vizio di incompetenza - Configurabilità - Fondamento . In tema di accise, la presentazione di un'istanza di rimborso all'Agenzia delle entrate, anziché all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, deve ritenersi effettuata presso un ufficio incompetente, in ragione dell'assenza di rapporto di immedesimazione organica con il Ministero dell'economia e delle finanze, trattandosi di distinti soggetti di diritto, in ragione della separazione tra la titolarità dell'obbligazione tributaria, tuttora riservata allo Stato, e l'esercizio dei poteri statuali in materia d'imposizione fiscale, trasferito alle Agenzie dal d.lgs. n. 300 del 1999. Sulle competenze dell’Ufficio Agenzia delle Dogane , Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 24276 del 2018 L'Agenzia delle Dogane è funzionalmente competente al recupero dell'IVA all'importazione sia nel caso di coincidenza dell'immissione in libera pratica con quella in consumo, sia quando, pur mancando detta coincidenza, venga riscontrata un'irregolarità nella gestione dei depositi IVA fino al momento della estrazione delle merci, mentre nella fase successiva, nelle ipotesi di indebite detrazioni operate con il sistema dell' autofatturazione , la relativa competenza spetta all'Agenzia delle Entrate, poiché la riscossione dell'IVA al di fuori degli spazi doganali non afferisce alla fiscalità interna negli scambi internazionali demandata, ex art. 63 del d.lgs. n 300 del 1999, alla competenza dell'Agenzia delle Dogane .