RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V SENTENZA DEL 4 FEBBRAIO 2020, N. 2476 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE DELIMITAZIONE TERRITORIALE - DISPOSIZIONI SPECIALI PER PARTICOLARI TERRITORI. Credito d’imposta - Art. 8 l. n. 388 del 2000 - Decorrenza - Periodo d’imposta anno 2000 - Sussistenza - Approvazione del regime agevolativo - Rilevanza - Utilizzabilità per investimenti antecedenti al 14 marzo 2001 - Esclusione - Fondamento. § In tema di agevolazioni per investimenti in aree svantaggiate, l'art. 8 della l. n. 388 del 2000 deve essere interpretato nel senso che può riconoscersi il credito di imposta solo per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000, con decorrenza successiva al 14 marzo 2001, ossia dalla data di approvazione del detto regime agevolativo da parte della Commissione europea, non potendosi viceversa riconoscere per investimenti avviati prima di suddetta data nei vari anni di imposta, purché successivi al 2000 , ostandovi il tenore letterale della disposizione, nonché ragioni di logica e ragionevolezza. Si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16210 del 2014 In tema di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate, ai fini della fruizione del credito di imposta previsto dall'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il momento in cui le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute deve essere individuato - in forza del richiamo dell'art. 10, comma 3, del d.l. 8 luglio 2002, n. 138, convertito nella legge 8 agosto 2002, n. 178, all'art. 75 comma 2, lett. a attuale art. 109 , del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - nella consegna del bene, che costituisce regola generale applicabile ai nuovi investimenti in beni strumentali mobili, eccezionalmente derogata dalla disciplina intertemporale per i contratti conclusi dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 138 del 2002 ma prima della sua conversione. SEZ. 6 – 5 ORDINANZA DEL 30 GENNAIO 2020, N. 2222 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI. Esenzione in favore dell’Accademia nazionale dei Lincei - Art. 1, comma 328, l. n. 205 del 2017 - Efficacia retroattiva - Conseguenze - Limiti - Svolgimento di attività istituzionali nell’immobile - Necessità - Fattispecie. In tema di ICI, l'art. 1, comma 328, della l. n. 205 del 2017, ha carattere interpretativo e quindi efficacia retroattiva, con la conseguenza che l'esenzione tributaria riconosciuta all'Accademia nazionale dei Lincei dall'art. 3 del d.lgs.lgt. n. 359 del 1944 non è mai venuta meno, dovendo trovare continuativa applicazione anche per il passato, purché limitata, anche per annualità anteriori alla l. n. 205 del 2017, all'imposizione relativa ai locali nei quali sono svolte attività istituzionali dell'ente. In applicazione di tale principio, la S.C. ha negato l'esenzione per un immobile di proprietà dell'Accademia concesso in locazione ad uso alberghiero ad una società commerciale . In precedenza i Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13542 del 2016 In tema di ICI, le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lett. a ed i , del d.lgs. n. 504 del 1992 non si applicano agli immobili di proprietà del Fondo edifici di culto, locati a terzi, in quanto, ai fini in esame, non ha alcuna rilevanza la natura giuridica dell'ente e la sua qualità di soggetto passivo di imposizione astrattamente possibile destinatario dell'una o dell'altra esenzione ma il fatto che, in concreto, l'utilizzo degli immobili de quibus non risponda alle condizioni previste dalla legge per l'operatività delle esenzioni medesime, risultando, di conseguenza, irrilevante anche che i proventi della locazione siano poi destinati alle attività istituzionali dell'ente. Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c. . ii Sez. 5 - , Sentenza n. 31025 del 2018 In tema di ICI, l'art. 1, comma 328, della l. n. 205 del 2017, ha carattere interpretativo e quindi efficacia retroattiva, con la conseguenza che l'esenzione tributaria riconosciuta all'Accademia nazionale dei Lincei dall'art. 3 del d.lgs.lgt. n. 359 del 1944 non è mai venuta meno, dovendo trovare continuativa applicazione anche per il passato, purché limitata all'imposizione relativa ai locali nei quali sono svolte attività istituzionali. iii Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19773 del 2019 In tema di ICI, l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a , del d.lgs. n. 504 del 1992, spetta soltanto se l'immobile viene impiegato direttamente dall'ente possessore per lo svolgimento di compiti istituzionali, sicché l'utilizzo indiretto attraverso un diverso soggetto giuridico rispetto a quello al quale spetta l'esenzione, ancorché anch'esso senza finalità di lucro, esclude la possibilità di fruire del beneficio. SEZ. V ORDINANZA DEL 30 GENNAIO 2020, N. 2184 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI BENEFICI . Associazioni sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro - Pubblicità negli impianti con capienza inferiore a tremila posti - Esenzione - Limiti - Propaganda diretta della propria attività sportiva - Necessità. L'esenzione di imposta prevista, dall'art. 90, comma 11 bis, della l. n. 289 del 2002, in favore delle associazioni sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, per la pubblicità eseguita negli impianti con capienza inferiore ai tremila posti, riguarda unicamente la propaganda della propria attività effettuata in modo diretto dai soggetti esonerati al fine di ampliare la base dei propri associati, non trovando invece applicazione per la pubblicità realizzata da terzi su spazi messi a loro disposizione, a titolo oneroso, da siffatte società sportive. Non si rilevano precedenti in termini. SEZ. V ORDINANZA DEL 30 GENNAIO 2020, N. 2179 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. Presupposto impositivo - Occupazione di spazi ed aree del demanio o del patrimonio indisponibile di comuni e province - Unicità del soggetto occupante - Irrilevanza - Fattispecie. In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche TOSAP , il presupposto impositivo è rappresentato, ai sensi degli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 507 del 1993, dalle occupazioni, di qualsiasi natura anche senza titolo , di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province, tali da comportare l'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico, non assumendo rilevanza l'unicità del soggetto che, in virtù di provvedimento amministrativo o di fatto, instauri la relazione materiale con le cose. In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittima la distinta tassazione di due autonome occupazioni di sottosuolo, una per conduttura fognaria e l'altra per conduttura idrica, nei confronti dell'unico gestore del servizio unitario . Si vedano a Sez. 5, Sentenza n. 11553 del 2004 Il presupposto impositivo della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche TOSAP è costituito, ai sensi degli artt. 38 e 39 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province, che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico, essendo in proposito irrilevanti gli atti di concessione o di autorizzazione relativi all'occupazione, atteso che la tassa colpisce anche le occupazioni senza titolo. Nel caso di area del demanio comunale, appartenente alla rete viaria della città, adibita a parcheggio di autoveicoli, in concessione a società privata, rileva in concreto se quest'ultima occupi l'area, sottraendola all'uso pubblico, integrando così il presupposto della TOSAP, ovvero se ad essa società sia soltanto attribuito il mero servizio di gestione del parcheggio, con il potere di esazione delle somme dovute dai singoli per l'uso, quale parcheggio dei loro veicoli, dell'area pubblica a ciò destinata dal comune, dovendosi ravvisare in tal caso un'occupazione temporanea ad opera del singolo e non della concessionaria, che non sottrarrebbe al pubblico uso l'area non oggetto, in quanto tale, della concessione e rimasta, anche di fatto, nella disponibilità del comune . b Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19693 del 2018 L'attraversamento da parte di un viadotto autostradale del suolo comunale, sebbene sia previsto dalla legge, è assoggettato a TOSAP in virtù dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993, impedendo una diversa forma di utilizzazione di detto spazio. SEZ. V ORDINANZ AN. 30 GENNAIO 2020, N. 2156 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE . Agevolazioni fiscali in favore della piccola proprietà contadina - Cessione delle quote della società di capitali prima della scadenza del termine quinquennale di cui all'art. 7 della l. n. 604 del 1954 - Cessazione della coltivazione diretta - Conseguenze - Perdita dell’agevolazione - Sussistenza - Fondamento - Natura di fatto sopravvenuto - Esclusione. Qualora l'avente diritto alle agevolazioni fiscali in favore della piccola proprietà contadina ceda le quote della società di capitali divenuta intestataria dei terreni prima della scadenza del termine quinquennale di cui all'art. 7 della l. n. 604 del 1954, la conseguente cessazione della coltivazione diretta da parte dei venditori integra la condizione di fatto - alternativamente prevista rispetto alla alienazione del fondo - cui la legge connette l'effetto giuridico della decadenza dalle agevolazioni, comportando l'obbligo di pagamento dei tributi ordinari dovuti per l'acquisto dei terreni. La cessione volontaria della proprietà dei terreni, da cui dipenda la cessazione dell'attività di coltivazione diretta del fondo, infatti, non integra uno dei fatti sopravvenuti non riconducibili, sotto il profilo soggettivo, all'acquirente né all'impossibilità della coltivazione per causa non riconducibile all'acquirente, che consentono la conservazione del beneficio. Si richiamano a Sez. 1, Sentenza n. 503 del 1992 La decadenza dai benefici fiscali di cui alla legge 6 agosto 1954 n. 604, per l'ipotesi in cui l'acquirente, entro dieci anni dal contratto di acquisto, alieni volontariamente il fondo ovvero cessi di coltivarlo direttamente, prevista dall'art. 7 della legge predetta, costituisce una sanzione comminata dal legislatore per il comportamento del contribuente contrario alle finalità in vista delle quali i benefici medesimi sono stati concessi ne consegue che la morte del coltivatore diretto non costituisce causa di decadenza dai benefici fiscali in precedenza goduti, non essendo ascrivibile a volontà del beneficiario la cessazione della coltivazione del fondo. b Sez. 5, Sentenza n. 18849 del 2007 Ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 6 agosto 1954, n. 604, la decadenza dalla agevolazioni fiscali relative all'acquisto della piccola proprietà contadina, nell'ipotesi di cessazione della coltivazione diretta del fondo da parte dell'acquirente, prima del decorso di cinque anni dall'acquisto, non opera qualora la mancata attivazione derivi da fatti obiettivi sopravvenuti non riconducibili all'acquirente sotto un profilo soggettivo, stante il principio di trasparenza e conoscibilità degli oneri fiscali, per il quale non possono essere poste a carico di un soggetto le conseguenze di fatti sopravvenuti a lui non imputabili. SEZ. V ORDINANZA DEL 31 GENNAIO 2020, N. 2146 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - OGGETTO - OPERAZIONI PERMUTATIVE E DAZIONI IN PAGAMENTO IVA. Operazione permutativa ex art. 11 d.p.r. n. 633 del 1972 - Esecuzione della prestazione di servizi corrispondente all’impegno alla cessione di beni o all’esecuzione di altri servizi - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie. In tema di IVA, costituisce operazione permutativa ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 633 del 1972, oltre a quella civilistica di cui all'art. 1552 c.c., anche lo scambio di servizi con altri servizi, senza che sia di ostacolo che, all'esecuzione di una prestazione di servizi, corrisponda il solo impegno ad eseguire una cessione di beni o un'altra prestazione di servizi, essendo il risultato traslativo, coincidente con il bene futuro, ad essere assunto come termine di scambio con la prestazione di servizi già eseguita, corrispondente al bene presente. Ne consegue che la permuta rilevante ai fini IVA non va considerata come un'unica operazione ma come più operazioni tra loro indipendenti, seppur corrispettive, soggette a separata imposizione e, ai medesimi fini, a separati obblighi formali e sostanziali, in quanto imponibili al momento della loro esecuzione. In applicazione del predetto principio, la S.C. ha ritenuto operazione permutativa ex art. 11 del d.P.R. n. 633 del 1972, la convenzione tra una società ed un Comune in forza della quale quest'ultimo aveva conferito all'impresa la concessione per l'estrazione e la commercializzazione di materiale ghiaioso, in cambio dell'impegno della società alla riqualificazione ambientale, cassando con rinvio la pronuncia della CTR che aveva escluso che la prestazione di recupero ambientale presente nella convenzione, fosse imponibile ai fini IVA poiché priva dell'indicazione dei costi e del valore . Si veda Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 28723 del 2017 In tema di IVA, la permuta deve essere considerata non come unica operazione bensì come più operazioni tra loro indipendenti, autonome ai fini della tassazione, alle quali va applicata la relativa disciplina in merito alla sussistenza dei presupposti di assoggettamento all'imposta ed in ordine alla determinazione di base imponibile ed aliquota ai detti fini, l?art. 11 del d.P.R. n. 633 del 1972 amplia la nozione di permuta rispetto a quella civilistica, contenuta nell?art. 1552 c.c., estendendola anche alle ipotesi di permute tra beni e servizi e di servizi con altri servizi. Ne coonsegue che, in tale ultimmo caso, il ricevimento da parte di uno dei due contraenti del servizio, nella specie relativo alla risistemazione da parte del conduttore dell'immobile locato a fronte della riduzione del relativo canone operata dal locatore, equivale, in parte qua , al pagamento del corrispettivo ed è in tale momento che l'operazione si considera effettuata ai fini IVA. SEZ. V ORDINANZA DEL 30 GENNAIO 2020, N. 2145 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA – DETRAZIONI. Cessione di fabbricati o porzioni di fabbricati diversi da quelli strumentali - Cespiti non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni - Art. 35, comma 9, d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. in l. n. 248 del 2006 - Interpretazione - Acquisto effettuato nel 2006 prima del 4 luglio e rivendita eseguita nello stesso anno ma successivamente a tale data - Rettifica della detrazione - Disciplina - Fondamento. In tema di IVA applicabile alla cessione di fabbricati o di porzioni di fabbricati diversi da quelli strumentali che per le loro caratteristiche non siano suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, la disciplina transitoria prevista dall'art. 35, comma 9, d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. in l. n. 248 del 2006, entrato in vigore il 4 luglio 2006, va interpretata nel senso che, relativamente ai cespiti acquistati nel corso del 2006, per i quali sia stata operata la detrazione in base alla normativa previgente al 4 luglio di quell'anno, e rivenduti sempre nel corso del 2006 ma successivamente a tale data, non si applicano le norme sulla rettifica della detrazione di cui all'art. 19 bis.2 d.P.R. n. 633 del 1972, ma le regole di determinazione della detrazione previste dall'art. 19, comma 5, del medesimo d.P.R., nella formulazione applicabile ratione temporis , secondo le quali la detrazione operata nel corso dell'anno deve considerarsi provvisoria, determinandosi l'ammontare dell'imposta detraibile solo alla fine del periodo d'imposta sulla base delle operazioni esenti o imponibili effettuate. Non si rilevano precedenti in termini. SEZ. V SENTENZA DEL 30 GENNAIO 2020, N. 2139 TRIBUTI IN GENERALE - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE. Elemento soggettivo - Coscienza e volontà della condotta - Sufficienza - Colpa - Presunzione - Prova contraria - Relativo onere - Esimente della buona fede - Distinzioni. In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dall'art. 3 l. n. 689 del 1981, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza. Si richiamano i Sez. 5, Sentenza n. 13068 del 2011 In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, ai fini dell'affermazione di responsabilità del contribuente, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, occorre che l'azione od omissione causativa della violazione sia volontaria, ossia compiuta con coscienza e volontà, e colpevole, ossia compiuta con dolo o negligenza, e la prova dell'assenza di colpa grava sul contribuente, sicché va esclusa la rilevabilità d'ufficio di una presunta carenza dell'elemento soggettivo, sotto il profilo della mancanza assoluta di colpa. In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che l'Ufficio avesse adempiuto al proprio onere probatorio, dimostrando la culpa in vigilando del contribuente, che era stato avvisato dal proprio consulente, incaricato della tenuta delle scritture contabili, di non avere ricevuto dal precedente consulente parte della contabilità, per cui spettava al contribuente medesimo contestare la fondatezza, l'attendibilità ed il significato della circostanza evidenziata dall'Amministrazione . ii Sez. 5 - , Sentenza n. 5105 del 2017 Nell’ordinamento tributario l’errore scusabile, da intendersi quale incertezza normativa oggettiva, costituisce espressione del principio di collaborazione e di buona fede al quale sono improntati i rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria ed è riferibile esclusivamente agli istituti sanzionatori, restando, invece, sempre dovuto il tributo, né può essere invocato per giustificare l’errore sulla scadenza di un termine decadenziale per potersi avvalere di un istituto clemenziale nella specie il condono di cui all’art. 9-bis della l. n. 289 del 2002 . iii Sez. 5 - , Sentenza n. 22329 del 2018 In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, ai fini dell'affermazione di responsabilità del contribuente, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, è sufficiente una condotta cosciente e volontaria, senza che occorra, da parte dell'Amministrazione finanziaria, la concreta dimostrazione del dolo o della colpa o di un intento fraudolento , atteso che la norma pone una presunzione di colpa per l'atto vietato a carico di colui che lo abbia commesso. In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che, ritenendo necessaria, per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 304 del d.P.R. n. 43 del 1973, in materia doganale, la prova da parte dell'Amministrazione del comportamento doloso della contribuente, aveva ritenuto insussistenti i presupposti per l'applicazione della sanzione stante la difficoltà nella classificazione merceologica della merce da esportare . iv Sez. 5 - , Ordinanza n. 12901 del 2019 In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997 la prova dell'assenza assoluta di colpa, con conseguente esclusione della rilevabilità d'ufficio, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza. Fattispecie in tema di condono tombale in cui la S.C. ha ritenuto che le operazioni di compliance tributaria affidate a professionista rimasto inadempiente fossero comunque addebitabili al contribuente per culpa in vigilando . SEZ. V ORSINANZA DEL 30 GENNAIO 2020, N. 2057 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE. Interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una società partecipata - Rinuncia del socio nei confronti della società - Regime fiscale del credito - Ritenuta fiscale - Necessità - Fondamento. In tema di imposte sui redditi di capitale, la rinuncia, operata da un socio nei confronti della società, al credito avente ad oggetto interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una società partecipata, non altera il regime fiscale del credito oggetto di rinuncia, sicché, dovendosi considerare il credito comunque utilizzato, sebbene materialmente non incassato, sussiste l'obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi dell'art. 26, quinto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, della ritenuta fiscale, cui la società è tenuta quale sostituto d'imposta. In precedenza, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26842 del 2014 In tema di determinazione del reddito d'impresa, l'art. 55 oggi art. 88 , quarto comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito in legge 26 febbraio 1994, n. 133, che esclude debbano considerarsi sopravvenienze attive le rinunce ai crediti operate dai soci nei confronti della società, dovendo essere letto in correlazione con i successivi artt. 61, quinto comma oggi 94, sesto comma e 66, quinto comma oggi 101, settimo comma , non vale ad alterare il regime fiscale del credito che costituisce oggetto di rinuncia, per cui, ove si tratti di crediti da lavoro autonomo del socio nei confronti della società, i quali, sebbene materialmente non incassati, siano, mediante la rinuncia, comunque conseguiti ed utilizzati, sussiste l'obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, della ritenuta fiscale, cui la società è tenuta quale sostituto d'imposta.