RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA 30 GENNAIO 2020, N. 2173 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI – DETERMINAZIONE. Autorimessa - Rendita catastale - Determinazione - Riferimento alla sola parte della superficie effettivamente utilizzabile a scopo di ricovero di autovetture - Necessità - Fondamento. In tema di reddito dei fabbricati, la rendita catastale di un'autorimessa va determinata tenendo conto soltanto della parte della superficie di essa effettivamente utilizzabile con funzione di ricovero di autovetture con esclusione, pertanto, degli spazi di accesso e manovra , atteso che l'art. 49 d.P.R. n. 1142/1949, nello stabilire che la consistenza delle unità immobiliari aventi, fra l'altro, la detta destinazione ad autorimessa si computa sommando le superfici libere dei locali facenti parte dell'unità immobiliare , va interpretato in coordinamento con l'art. 5 r.d.l. n. 652/1939, conv. in l. n. 1249/1939, secondo il quale la valenza catastale di un immobile urbano consiste nella sua utilità a produrre un reddito proprio. In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 956/04 in tema di reddito dei fabbricati, la rendita catastale di un'autorimessa va determinata tenendo conto soltanto della parte della superficie di essa effettivamente utilizzabile con funzione di ricovero di autovetture con esclusione, pertanto, degli spazi di accesso e manovra , atteso che l'art. 49 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, nello stabilire che la consistenza delle unità immobiliari aventi - fra l'altro - la detta destinazione ad autorimessa si computa sommando le superfici libere dei locali facenti parte dell'unità immobiliare , va interpretato in coordinamento con l'art. 5 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249 , secondo il quale la valenza catastale di un immobile urbano consiste nella sua utilità a produrre un reddito proprio. SEZ. V ORDINANZA 30 GENNAIO 2020, N. 2168 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - AGEVOLAZIONI PER L'AGRICOLTURA - TERRITORI MONTANI - IN GENERE. Trasferimento di fondi rustici - Agevolazione prevista dall'art. 9 d.P.R. n. 601/1973 - Applicazione anche ai fondi acquistati per usucapione - Possibilità - Limiti. L' agevolazione tributaria prevista dall'art. 9, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 è applicabile anche nel caso di acquisto della proprietà per usucapione ordinaria dei fondi rustici ricompresi nei territori montani, definiti dal comma 1 del medesimo art. 9, qualora l'acquisto realizzi il risultato di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate. In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5834/11 l’agevolazione tributaria prevista dall'art. 9, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 è applicabile anche nel caso di acquisto della proprietà per usucapione ordinaria dei fondi rustici ricompresi nei territori montani, definiti dal comma 1 del medesimo art. 9, qualora l'acquisto realizzi il risultato di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate. SEZ. V ORDINANZA 30 GENNAIO 2020, N. 2153 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IUS SUPERVENIENS - OMESSA PRONUNCIA. Rigetto di una domanda o di un’eccezione implicito nella decisione assunta - Vizio di omessa pronuncia su un punto decisivo - Esclusione - Adeguatezza della motivazione - Esame delle sole questioni giustificatrici del convincimento - Sufficienza - Fattispecie. Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi nella specie, la S.C. ha ritenuto adeguata la motivazione di una sentenza della CTR, che, a fronte della specifica eccezione relativa all'applicazione della presunzione di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 51 d.P.R. n. 633/1972 a tutti i movimenti bancari, si era limitata a richiamare l'orientamento della corte di cassazione secondo cui la presunzione legale di cui alle predette norme poteva essere vinta solo con una giustificazione analitica sui singoli movimenti, non con argomenti generici . In senso conforme, Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 20718/18 non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte. Nella specie, la S.C. ha ritenuto che le doglianze dell'appellante principale sulla ritenuta violazione delle distanze dei balconi aggettanti fossero state superate dall'accoglimento, nel merito, dell'appello incidentale riguardante la distanza dell'intero fabbricato . SEZ. V ORDINANZA 30 GENNAIO 2020, N. 2144 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - IN GENERE. Atti impugnabili - Elencazione di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 - Tassatività - Portata - Diniego parziale di estinzione di tributi iscritti a ruolo - Inclusione - Fondamento. In tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, pur avendo natura tassativa, non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, con i quali l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, dovendo intendersi la tassatività riferita non ai singoli provvedimenti nominativamente indicati ma alle categorie a cui questi ultimi sono astrattamente riconducibili, nelle quali vanno ricompresi gli atti atipici o con nomen iuris diversi da quelli indicati, che però producono gli stessi effetti giuridici, ed anche gli atti prodromici degli atti impositivi, sicché è da ritenersi impugnabile, quale diniego di agevolazione, l'atto di diniego parziale di estinzione di tributi iscritti a ruolo, essendo immediatamente lesivo dei diritti del contribuente. Si richiamano i Sez. 5, Sentenza n. 5723/16 in tema di contenzioso tributario, la comunicazione della sospensione di un rimborso IVA in vista di una sua compensazione, differendone in concreto l'esecuzione, è un atto autonomamente impugnabile o ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 1, lett. i, d.lgs. n. 546/1992 e 23 d.lgs. n. 472/1997 o, comunque, ai sensi del citato art. 19, atteso che la tassatività dell'elencazione ivi contenuta deve intendersi riferita non ai singoli provvedimenti nominativamente individuati, ma alle categorie a cui sono riconducibili, in cui vanno, pertanto, ricompresi anche gli atti atipici o con nomen iuris diversi da quelli indicati, che producano, però, gli stessi effetti giuridici. ii Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23469/17 in tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 ha natura tassativa ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un’interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente artt. 24 e 53 Cost. e di buon andamento dell’amministrazione art. 97 Cost. ed in considerazione dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la l. n. 448 del 2001. Ne consegue che il contribuente ha la facoltà e non l’onere di impugnare il diniego del Direttore Regionale delle Entrate di disapplicazione di norme antielusive ex art. 37 bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973, atteso che lo stesso non è atto rientrante nelle tipologie elencate dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 ma provvedimento con cui l’Amministrazione porta a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante per questi, il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario. iii Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32425/19 n tema di processo tributario, la tassatività dell'elencazione degli atti di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 non esclude che il provvedimento agenziale di rigetto dell'istanza di interpello, avendo natura e contenuto di diniego definitivo della disapplicazione di norme antielusive a differenza di quello interlocutorio , possa essere impugnato giudizialmente dal contribuente, in applicazione estensiva e costituzionalmente orientata delle disposizioni in materia. SEZ. V ORDINANZA 30 GENNAIO 2020, N. 2139 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI - IN GENERE. Indagini antifrode dell'OLAF - Valore probatorio della relazione finale - Fonti di prova acquisite nel corso delle indagini - Utilizzabilità - Sussistenza - Fondamento. In tema di dazi doganali, l'art. 9, comma 2, del Regolamento CEE n. 1073 del 1999 attribuisce piena rilevanza probatoria alla relazione finale redatta dall'OLAF all'esito delle indagini antifrode, considerandola espressamente equipollente alle relazioni amministrative redatte dagli ispettori dello Stato membro, tanto ai fini delle regole di valutazione applicabili, quanto ai fini del valore probatorio da attribuire in base alla disciplina legislativa dello Stato membro, ma non pone alcun limite all'utilizzabilità, nei procedimenti amministrativi e giudiziari di tale Stato, delle altre fonti di prova acquisite dall'OLAF nel corso delle indagini, come si evince dall'art. 9, comma 3, e dall'art. 10, comma 1, del medesimo Regolamento, i quali prevedono, rispettivamente, la trasmissione alle autorità degli Stati membri interessati di ogni documento utile acquisito e la comunicazione di qualsiasi informazione ottenuta nel corso delle indagini. In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14036/12 in tema di dazi doganali, ai fini della verifica della provenienza delle merci, l'art. 9 comma 2 del reg. CE n. 1073/1999 del Parlamento e del Consiglio del 25 maggio 1999 - che considera equipollenti la relazione redatta dall'OLAF al termine delle indagini e le relazioni redatte dagli ispettori amministrativi dello Stato membro, tanto ai fini delle regole di valutazione applicabili quanto ai fini del valore riconoscibile secondo la disciplina legislativa dello Stato membro - non pone alcuna limitazione in ordine alla utilizzabilità nei procedimenti amministrativi e giudiziari dello Stato membro anche di altre fonti di prova emergenti dalle indagini svolte dall'OLAF, come è dato evincere dall'art. 9, comma 3, e dall'art. 10, comma 1, del medesimo regolamento comunitario i quali prevedono la trasmissione alle autorità degli Stati membri interessati, rispettivamente, di ogni documento utile acquisito e la comunicazione di qualsiasi informazione ottenuta nel corso delle indagini.