RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE V ORDINANZA 29 GENNAIO 2020, N. 1967 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI . Dividendi distribuiti a società che gestisce fondi pensione di diritto spagnolo, con assoggettamento a imposizione in Spagna e aliquota allo zero per cento - Requisito dell’assenza di presupposti di applicabilità della direttiva madre-figlia 90/435/CEE - Ritenute applicabili da Stato italiano sugli stessi sulla base della sentenza della Corte di Giustizia 540/2009 - Entità - Dividendi precedenti al 1° gennaio 2008 - Estensione - Applicabilità dell’art. 27, comma 3, d.P.R. numero 600 del 1973 e della Convenzione Italia-Spagna - Esclusione - Fondamento. In tema di ritenute applicate dallo Stato italiano sui dividendi distribuiti ad una società che gestisce fondi pensione di diritto spagnolo, con assoggettamento all'imposizione in Spagna, ma con aliquota dello 0 %, in caso di insussistenza dei presupposti per l'applicazione della direttiva madre-figlia 90/435/CEE, deve applicarsi, in base alla sentenza della Corte di Giustizia numero 540 del 2009, la ritenuta dell'1,65 %, e non quella del 27% relativa all'art. 27, comma 3, d.P.R. numero 600 del 1973, né la ritenuta del 15% relativa alla Convenzione Italia-Spagna, di cui agli artt. 10 e 22 della l. numero 663 del 1980, anche per i dividendi maturati prima del 1° gennaio 2008, prevalendo il diritto dei Trattati anche sulle convenzioni tra Stati sulla doppia imposizione. Si veda, in precedenza, Cass. Sez. 5 - , Sentenza numero 28573 del 2017 In tema d'imposta sui dividendi, il giudice italiano deve disapplicare, anche d'ufficio, le disposizioni contrastanti o incompatibili con l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia UE la quale, con sentenza del 19 novembre 2009, in causa C-540/07, ha affermato che lo Stato italiano ha violato l'art. 56 del Trattato e l'art. 40 dell'Accordo SEE, in materia di libera circolazione dei capitali tra gli stati membri e fra quelli aderenti all'Accordo SEE, mantenendo in vigore un regime fiscale più oneroso per i dividendi distribuiti a società residenti negli altri Stati membri e negli Stati aderenti all'Accordo SEE, rispetto a quello applicato ai dividendi distribuiti alle società residenti, esentando dall'imposizione, fino al 95%, i dividendi distribuiti a queste ultime società, ed assoggettando, invece, a ritenuta alla fonte, nella misura del 27%, i dividendi distribuiti a società stabilite negli altri Stati membri. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della CTR che, richiamando la sopra menzionata sentenza della Corte di Giustizia UE, d'ufficio aveva accertato il diritto al rimborso della ritenuta a titolo d'imposta, operata sui dividendi percepiti da società residenti nel Regno Unito, evidenziando che l'illegittimità dell'imposizione non era superata dalla Convenzione contro le doppie imposizioni, stipulata tra l'Italia e il Regno Unito il 21 ottobre 1988, ratificata per l'Italia con l. numero 329 del 1990, che prevedeva la possibilità di detrarre l'imposta trattenuta alla fonte in Italia da quella dovuta nell'altro Stato membro . SEZIONE V SENTENZA 29 GENNAIO 2020, N. 1961 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE. Contratto di compravendita immobiliare - Versamento di un acconto sul prezzo - Fatturazione ex art. 6, comma 4, del d.P.R. numero 633 del 1972 - Imponibilità dell’operazione - Presupposto impositivo - Sussistenza - Rilevanza ai fini della individuazione del periodo di imposta. In tema di IVA, il versamento di un acconto sul prezzo con emissione della relativa fattura in relazione ad un contratto di compravendita immobiliare costituisce operazione imponibile ex art. 6, comma 4, del d.P.R. numero 633 del 1972 in base al quale, ove il pagamento del corrispettivo avvenga in tutto o in parte anteriormente al momento del passaggio di proprietà, il presupposto impositivo si verifica alla data della fattura o a quella del pagamento e limitatamente all'importo pagato, sicché è a questo momento che deve farsi riferimento per la determinazione del periodo di imposta. In senso conforme, già Cass. Sez. 1, Sentenza numero 371 del 1998 In tema di IVA, il versamento di un acconto sul prezzo con emissione della relativa fattura in relazione ad un contratto di compravendita immobiliare costituisce operazione imponibile ai sensi dell'art. 6, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 numero 633, come modificato dal d.P.R. 30 dicembre 1981 numero 793, il quale, con riferimento a tutti i casi di cessioni di beni immobili in cui l'emissione della fattura o il pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo avvengano prima della stipulazione dell'atto di trasferimento del diritto, dispone che l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. SEZIONE V ORDINANZA 29 GENNAIO 2020, N. 1955 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE. Regime fiscale delle stock options” – Determinazione del valore si sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, l. numero 448 del 2001 - Esclusione - Fondamento. In tema di IRPEF, ai fini della tassazione delle plusvalenze scaturite dalle azioni offerte alla generalità dei dipendenti, non opera l'art. 5, commi 1 e 2, l. numero 448 del 2002 – in base al quale si considera il valore dei titoli rivalutato, fissato alla data del 1 gennaio 2002, mediante apposita perizia giurata di stima, anziché il valore posseduto dagli stessi al momento dell'acquisto – in quanto riferito all'art. 81, comma 1, lett. c e d , d.P.R. numero 917 del 1986, il quale riguarda i redditi di natura finanziaria e non anche quelli imputabili a lavoro dipendente. Si richiamano a Sez. 5 - , Ordinanza numero 19393 del 2018 In tema di IRPEF, l'art. 48, comma 2, lett. g-bis , del d.P.R. numero 917 del 1986 nella numerazione anteriore a quella introdotta dal d.lgs. numero 344 del 2003 , relativa ai criteri di tassazione delle cd. stock option , prevede la regola generale dell'assoggettamento del valore conseguito dal lavoratore mediante l'esercizio del diritto di opzione al regime ordinario previsto per i redditi da lavoro dipendente, salva l'esclusione dal reddito imponibile, nel caso in cui al lavoratore medesimo l'opzione sia stata riconosciuta al valore corrente delle azioni al momento dell'offerta, perseguendo il legislatore l'obiettivo di evitare che, con l'attribuzione del diritto di opzione a prezzi inferiori al valore di mercato delle azioni, siano corrisposti al dipendente compensi non soggetti a tassazione. b Sez. 5 - , Sentenza numero 9604 del 2019 In tema di tassazione delle stock options , nel regime previgente all'entrata in vigore dell'art. 82, comma 23, d.l. numero 112 del 2008, conv., con modif., in l. numero 133 del 2008, ove non sussistano le condizioni contemplate dall'art. 51 del d.P.R. numero 917 del 1986 per beneficiare del trattamento fiscale agevolato, trova integralmente applicazione la disciplina ordinaria prevista dall'art. 67 del medesimo decreto, sicché, ove il lavoratore si avvalga dell'opzione e, contestualmente, rivenda a terzi al valore di mercato le azioni acquistate, deve essere tassato il maggior valore conseguito con l'esercizio dell'opzione, senza che sia soggetta a tassazione la differenza tra il prezzo pagato e quello ottenuto dalla rivendita, non conseguendo il lavoratore alcuna ulteriore plusvalenza da tale ultima cessione. SEZIONE V SENTENZA 29 GENNAIO 2020, N. 1954 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - IN GENERE. Giudizio di cassazione - Notificazione della sentenza impugnata e del ricorso - Legittimazione passiva - Direttore o organi periferici dell’Agenzia - Configurabilità in via alternativa o concorrente. In tema di processo tributario, a seguito dell'istituzione dell'Agenzia delle entrate, per i giudizi di cassazione, nei quali la legittimazione era riconosciuta esclusivamente al Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 11 del r.d. numero 1611 del 1933, la nuova realtà ordinamentale, caratterizzata dal conferimento della capacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell'Agenzia, in via concorrente e alternativa rispetto al direttore, consente di ritenere che la notifica della sentenza di merito, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, e quella del ricorso per cassazione possano essere effettuate, alternativamente, presso la sede centrale dell'Agenzia o presso i suoi uffici periferici, in tal senso orientando l'interpretazione sia il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi d'inammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all'organo che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato. In senso conforme, già Cass. Sez. U, Sentenza numero 3116 del 2006 In tema di contenzioso tributario, a seguito dell'istituzione dell'Agenzia delle entrate, divenuta operativa dal 1° gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all'adempimento dell'obbligazione tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione ad causam e ad processum nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetti esclusivamente all'Agenzia tale legittimazione costituisce infatti il riflesso, sul piano processuale, della separazione tra la titolarità dell'obbligazione tributaria, tuttora riservata allo Stato, e l'esercizio dei poteri statali in materia d'imposizione fiscale, il cui trasferimento all'Agenzia, previsto dall'art. 57 del d.lgs. 30 luglio 1999, numero 300, esula dallo schema del rapporto organico, non essendo l'Agenzia un organo dello Stato, sia pure dotato di personalità giuridica, ma un distinto soggetto di diritto. Ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. numero 300, l'Agenzia ha facoltà di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, il quale, in assenza di una specifica disposizione normativa, dev'essere richiesto in riferimento ai singoli procedimenti - anche se non è necessaria una specifica procura -, non essendo a tal fine sufficiente l'eventuale conclusione di convenzioni a contenuto generale tra l'Agenzia e l'Avvocatura. L'assunzione in via esclusiva da parte dell'Agenzia della gestione del contenzioso nelle fasi di merito, già attribuita dagli artt. 10 ed 11 del d.lgs. 31 dicembre 1992, numero 546 agli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, comporta inoltre che, nei procedimenti introdotti anteriormente al 1° gennaio 2001, nei quali l'ufficio non abbia richiesto il patrocinio dell'Avvocatura, spetta all'Agenzia l'esercizio di tutti i poteri processuali, ivi compresi quelli di disposizione del diritto controverso e del rapporto processuale, con la conseguenza che la proposizione dell'appello da parte della sola Agenzia, senza esplicita menzione dell'ufficio periferico che era parte originaria, si traduce nell'estromissione di quest'ultimo. Per i giudizi di cassazione, nei quali la legittimazione era riconosciuta esclusivamente al Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933, numero 1611, la nuova realtà ordinamentale, caratterizzata dal conferimento della capacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell'Agenzia, in via concorrente ed alternativa rispetto al direttore, consente invece di ritenere che la notifica della sentenza di merito, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, e quella del ricorso possano essere effettuate, alternativamente, presso la sede centrale dell'Agenzia o presso i suoi uffici periferici, in tal senso orientando l'interpretazione sia il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi d'inammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all'organo che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato. SEZIONE V ORDINANZA 28 GENNAIO 2020, N. 1906 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - CONDONO FISCALE. Diniego del rimborso di un tributo - Impugnazione - Posizione processuale del contribuente - Attore in senso sostanziale - Configurabilità - Condono fiscale - Effetti - Preclusione del rimborso - Rilevabilità d’ufficio e deducibilità in appello - Sussistenza - Fondamento. In tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale. Ne consegue che l'esclusione del diritto al rimborso, derivante dall'adesione del contribuente al condono, può essere dedotta per la prima volta anche in appello dall'Amministrazione finanziaria, trattandosi di questione che, pur non esclusivamente processuale, partecipa di tale natura ed è, dunque, rilevabile d'ufficio. In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza numero 21197 del 2014 In tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale. Ne consegue che l'esclusione del diritto al rimborso, derivante dall'adesione del contribuente al condono, può essere dedotta per la prima volta anche in appello dall'Amministrazione finanziaria, trattandosi di questione che, pur non esclusivamente processuale, partecipa a tale natura ed è, dunque, rilevabile d'ufficio. SEZIONE V ORDINANZA 28 GENNAIO 2020, N. 1899 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - RISCOSSIONE TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RATEIZZAZIONE - IN GENERE. Beneficio della rateazione del debito ex art. 3-bis d.lgs. numero 462 del 1997 - Costituzione ipoteca volontaria - Natura - Funzione - Interesse dello Stato - Conseguenze. L'ipoteca volontaria costituita dal contribuente quale terzo datore di ipoteca al fine di garantire la rateazione dei tributi ai sensi dell'art. 3 bis del d.lgs. numero 462 del 1997, nel testo vigente ratione temporis , costituisce formalità non soggetta ad imposta in quanto eseguita nell'interesse dello Stato ex art. 1, comma 2, del d.lgs. numero 347 del 1990. Si richiama Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza numero 28168 del 2017 In tema di riscossione d'imposta, ai fini del pagamento rateale ex art. 3-bis del d.lgs. numero 462 del 1997, nel testo in vigore ratione temporis , per effetto dello ius superveniens di cui all'art. 7, comma 2, lett. u , del d.l. numero 70 del 2011 conv., con modif., dalla l. numero 106 del 2011, secondo cui la prestazione di idonea garanzia da parte del contribuente è legata alla sussistenza di un importo complessivo ancora dovuto superiore ad euro 50.000, anziché all'ammontare delle somme originariamente dovute, occorre avere riguardo alla situazione debitoria nel momento di entrata in vigore della nuova normativa invece che al giorno di notifica della cartella contenente l'intero importo residuo. SEZIONE V ORDINANZA 28 GENNAIO 2020, N. 1893 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE. Sospensione della prescrizione ex art. 1, comma 623, l. numero 147 del 2013 – Ambito applicativo – Adesione del contribuente alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti – Irrilevanza. In tema di estinzione agevolata dei carichi tributari iscritti a ruolo, la sospensione della prescrizione di cui all'art. 1, comma 623, della l. numero 147 del 2013 riguarda tutti i ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, senza che assuma rilevanza la richiesta del contribuente di aderire alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti. Non si rilevano recedenti in termini. SEZIONE V SENTENZA 28 GENNAIO 2020, N. 1848 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI - IN GENERE. Dazi doganali - Rappresentante indiretto ex art. 201 CDC - Titolarità passiva dell’obbligazione doganale in caso di affermazione di prezzo inferiore al reale - Sussistenza - Fondamento. In tema di dazi doganali, il rappresentante indiretto è debitore dell'obbligazione ex art. 201 CDC quando l'indicazione del prezzo della merce sia inferiore a quello reale, in quanto, essendo autore della dichiarazione ai sensi degli artt. 4 e 5 del CDC e 199 del DAC ratione temporis applicabili , risponde dell'esattezza dei dati forniti, rispetto ai quali è tenuto ad adempiere agli obblighi di verifica e informazione, funzionali al corretto espletamento dell'incarico conferitogli, con la diligenza ragguagliata alla natura dell'attività professionale espletata. In precedenza a Sez. 5 - , Ordinanza numero 17496 del 2019 Lo spedizioniere che sia anche rappresentante indiretto dell'importatore risponde in solido con quest'ultimo dell'obbligazione doganale per il semplice fatto di avere presentato la dichiarazione, atteso che il combinato disposto degli artt. 201, comma 3, e 4, numero 18 , del Regolamento numero 2913/92/CEE prevede specificamente la responsabilità sia di chi, come lo spedizioniere rappresentante indiretto, fa la dichiarazione in dogana a nome proprio, sia dell'importatore, per conto del quale la dichiarazione è fatta. b Sez. 5 - , Ordinanza numero 26358 del 2019 In materia doganale, ai sensi degli artt. 4, 5 e 201 C.D.C. e 199 del D.A.C. ratione temporis applicabili , l'obbligazione tributaria sorge in capo al rappresentante indiretto in forza della mancata riscossione dei dazi dovuti per legge a seguito di dichiarazione doganale da lui presentata, non solo nei limiti del valore dichiarato, ma in relazione all'intero valore accertato in sede di rettifica e che egli avrebbe dovuto verificare e dichiarare con l'ausilio della diligenza ragguagliata alla natura dell'attività professionale esercitata diligenza qualificata ex art. 1176 c.c. , implicante un obbligo di informazione ed anche di attento controllo dell'esattezza dei dati dichiarati, strumentali rispetto al corretto espletamento dell'incarico conferito.