RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V SENTENZA 22 GENNAIO 2020, N. 1285 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO IVA - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA – RIMBORSI. Polizza fideiussoria di cui all’art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972 - Funzione - Titolo e rapporto autonomi da quello principale tributario - Sussistenza - Conseguenze - Giurisdizione del giudice ordinario. La polizza fideiussoria prevista dall'art. 38-bis del d.P.R. n. 633/1972, avendo una funzione indennitaria e non satisfattoria dell'obbligazione principale, costituisce titolo e rapporto autonomi da quello principale, con la conseguenza che l'impugnazione dell'iscrizione di ipoteca sui beni del contribuente, operata dall'istituto o impresa di assicurazione a seguito dell'escussione della polizza, o, comunque, degli atti della fase concomitante e successiva alla sua escussione, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto relativa ad atti indipendenti ed autonomi dalla pretesa tributaria. In precedenza, Cass. Sez. 5, sentenza n. 19609/15 la polizza fideiussoria, prevista dall'art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972 al fine di consentire al contribuente il rimborso delle eccedenze IVA risultanti dalla dichiarazione annuale in forma accelerata ovvero senza preventivo riscontro della spettanza , e consistente nell'obbligo per la società di assicurazione di versare le somme richieste dall'ufficio IVA, ove non vi abbia già provveduto il contribuente, configura un contratto autonomo di garanzia connotato dalla non accessorietà dell'obbligazione di garanzia rispetto all'obbligazione garantita, sicché, ove la società di assicurazione impugni la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti contestando l'operatività della garanzia rapporto diverso ed autonomo da quello principale , senza porre in discussione il debito tributario del contribuente, la controversia é devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. SEZ. V SENTENZA 22 GENNAIO 2020, N. 1281 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - MODALITA' DI RISCOSSIONE - IN GENERE. Responsabilità solidale del socio per le obbligazioni tributarie della società in nome collettivo - Recesso del socio in epoca antecedente alla notifica alla società dell’avviso di accertamento - Obbligo dell’amministrazione finanziaria di notificare tale atto anche al socio ovvero, in difetto, di indicare nella cartella di pagamento a lui notificata gli elementi di fatto e le ragioni di diritto posti a fondamento della pretesa - Fondamento. In tema di riscossione coattiva e con riguardo, in particolare, alla responsabilità solidale del socio per le obbligazioni tributarie della società in nome collettivo, nel caso in cui il socio abbia receduto dalla società in epoca antecedente alla notifica alla stessa dell'avviso di accertamento o, comunque, del primo atto impositivo , l'amministrazione finanziaria è tenuta a notificare tale atto anche al socio ovvero, in difetto di notifica, la cartella di pagamento successivamente emessa e notificata al socio non può limitarsi a rinviare all'avviso di accertamento precedentemente notificato alla società, ma deve contenere l'illustrazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto posti a fondamento della pretesa, atteso che - diversamente dall'ipotesi in cui il recesso abbia luogo in epoca successiva alla notifica dell'avviso di accertamento alla società - non avendo qui il socio il potere di consultare i documenti relativi alla stessa, a norma dell'art. 2261 c.c., si determinerebbe un'inaccettabile compressione del suo diritto di difesa. Si vedano i Sez. 5, Sentenza n. 10584/07 la responsabilità solidale ed illimitata del socio, prevista dall'art. 2291, primo comma, c.c. per i debiti della società in nome collettivo, opera, in assenza di un'espressa previsione derogativa, anche per i rapporti tributari, con riguardo alle obbligazioni dagli stessi derivanti. Il socio, quindi, pur essendo privo della qualità di obbligato, e come tale estraneo agli atti impositivi rivolti alla formazione del titolo nei confronti della società, resta sottoposto, a seguito dell'iscrizione a ruolo a carico di quest'ultima, all'esazione del debito, alla condizione, posta dall'art. 2304 c.c., che il creditore non abbia potuto soddisfarsi sul patrimonio della società. Pertanto, una volta escusso inutilmente il patrimonio sociale, legittimamente può essere chiamato a rispondere il socio, senza che risulti necessaria la notificazione dell'avviso di accertamento, rimasto inoppugnato, né quella della cartella di pagamento, rimasta inadempiuta, bastando la notificazione del solo avviso di mora, il quale svolge in tal caso una funzione secondaria di atto equivalente a quelli d'imposizione, oltre a quella primaria di atto equivalente al precetto nell'esecuzione forzata, con la conseguenza che contro di esso il socio può ricorrere ai sensi dell'art. 19, terzo comma, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, impugnando congiuntamente gli atti presupposti. ii Sez. 5, sentenza n. 11228/07 il socio di una società in nome collettivo risponde solidalmente dei debiti tributari di quest'ultima, ai sensi dell'art. 2291 c.c., a nulla rilevando che sia rimasto estraneo agli atti di accertamento ed impositivi finalizzati alla formazione del ruolo. È, pertanto, legittimo che l'amministrazione finanziaria proceda alla riscossione coattiva nei confronti del socio, ancorché receduto, il cui diritto di difesa è garantito dalla possibilità di opporre, in sede di impugnativa dell'avviso di mora, tutte le ragioni che avrebbe potuto far valere avverso l'avviso di accertamento, in quanto socio all'epoca in cui il debito tributario è sorto. iii Sez. 5, sentenza n. 27189/14 in tema di riscossione coattiva, l'amministrazione finanziaria può notificare direttamente al socio, ancorché receduto, l'avviso di mora per un'obbligazione tributaria della società in nome collettivo, insorta anteriormente al suo recesso, di cui egli risponde solidalmente e illimitatamente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2290 e 2291 c.c. a nulla rilevando che sia rimasto estraneo agli atti di accertamento ed impositivi finalizzati alla formazione del ruolo, atteso che il suo diritto di difesa è garantito dalla possibilità di contestare la pretesa originaria, impugnando insieme all'atto notificato anche quelli presupposti, la cui notificazione sia stata omessa o risulti irregolare. iv Sez. 5, sentenza n. 27189/14 in tema di riscossione coattiva, l'amministrazione finanziaria può notificare direttamente al socio, ancorché receduto, l'avviso di mora per un'obbligazione tributaria della società in nome collettivo, insorta anteriormente al suo recesso, di cui egli risponde solidalmente e illimitatamente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2290 e 2291 c.c. a nulla rilevando che sia rimasto estraneo agli atti di accertamento ed impositivi finalizzati alla formazione del ruolo, atteso che il suo diritto di difesa è garantito dalla possibilità di contestare la pretesa originaria, impugnando insieme all'atto notificato anche quelli presupposti, la cui notificazione sia stata omessa o risulti irregolare. v Sez. 5, ordinanza n. 13113/18 in tema di riscossione delle imposte nei confronti delle società di persone, è legittima la notifica ai soci della cartella di pagamento, anche in difetto di previa notifica agli stessi dell'avviso di accertamento, non determinandosi alcuna compressione del diritto di difesa, stante la possibilità, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare, unitamente alla cartella di pagamento, anche tutti gli atti presupposti eventualmente non notificati, facendo valere vizi propri di quelli. SEZ. V SENTENZA 22 GENNAIO 2020, N. 1280 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO IVA - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE. Depositi fiscali ai fini IVA - Immissione in libera pratica di beni non comunitari senza pagamento dell’imposta - Condizioni - Effettivo immagazzinamento dei beni - Necessità - Caratteristiche del deposito - Obblighi di verifica dell’importatore depositante e del gestore del deposito. In tema di depositi fiscali ai fini IVA, per effettuare le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari senza pagamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 50-bis, comma 4, lett. b , del d.l. n. 331 del 1993, conv. con modif. dalla legge n. 427 del 1993, è necessario l'effettivo immagazzinamento dei beni - come si evince, tra l'altro, in modo inequivoco, dagli articoli da 98 a 101 del regolamento CEE n. 2913/92 - che richiede, oltre alla realità della consegna e al trasferimento della responsabilità della cosa, anche l'introduzione dei beni in un ambito chiuso qualificabile come magazzino o similare, con la conseguenza che gli obblighi dell'importatore depositante e del gestore del deposito non sono limitati a una verifica meramente documentale ed esteriore del materiale importato, anzi degli imballaggi nei quali esso viene importato, ma si estendono alla verifica dell'introduzione dei beni nel deposito, in modo tale che il depositario, sia pure per un breve arco di tempo, ne assuma la materiale custodia. In precedenza, Cass. Sez. 6 - 5, ordinanza n. 15980/15 in tema d'IVA, al fine di evitare l'immediato assolvimento dell'imposta per l'immissione in libera pratica di beni non comunitari, occorre la loro introduzione fisica e non solo virtuale in depositi fiscali, collocati in territorio italiano, come si desume dall'art. 50-bis d.l. 30 n. 331/1993, convertito, con modificazioni, nella legge n. 427/1993, su cui non incide la disciplina successiva in particolare, l'art. 4 del d.m. 20 ottobre 1997 n. 419, che si occupa dei soli adempimenti documentali, e l'art. 16, comma 5-bis, d.l. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009, che si riferisce alle sole prestazioni di servizi relative ai beni ivi custoditi .