RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA 21 GENNAIO 2020, N. 1272 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - IN GENERE. Atto di classamento - Impugnazione - Litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i comproprietari - Sussistenza - Ragione. In tema di contenzioso tributario, l'impugnazione dell'atto di classamento di un immobile in comproprietà tra più soggetti dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento – vincolante ai fini del potere impositivo da parte del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili ICI – possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell'immobile medesimo. In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15489 del 2010 In tema di contenzioso tributario, l'impugnazione dell'atto di classamento di un fondo di cui siano proprietari più soggetti, al fine di ottenere l'accertamento della natura agricola dello stesso, dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento - vincolante ai fini dell'esercizio del potere impositivo da parte del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili ICI - possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell'immobile medesimo. In applicazione del principio, la S.C. ha annullato i giudizi di primo e secondo grado di impugnazione di atti di classamento di un immobile, promossi da uno dei comproprietari del bene, coniuge in comunione legale, non avendo il giudice di merito disposto l'integrazione del contraddittorio . SEZ. V ORDINANZA 21 GENNAIO 2020, N. 1249 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA. Procedura di cui all’art. 26 d.P.R. n. 633/1972 - Presupposto - Effettiva sussistenza dell’operazione imponibile - Necessità - Fondamento. In tema di IVA, la speciale procedura di variazione prevista dall'art. 26 d.P.R. n. 633/1972, in ragione della funzione perseguita, presuppone necessariamente che l'operazione per la quale sia stata emessa fattura da rettificare perché venuta meno in tutto o in parte in conseguenza di uno degli specifici motivi indicati nel secondo comma dello stesso articolo sia una operazione vera e reale e non già del tutto inesistente. Ciò discende anche dal disposto dell'art. 21, comma 7, del menzionato d.P.R. n. 633 del 1972, il quale - nel prevedere la debenza dell'imposta per l'intero ammontare indicato nella fattura – incide sia direttamente sul soggetto emittente, costituendolo debitore d'imposta sulla base dell'applicazione del solo principio di cartolarità, sia indirettamente, in combinato disposto con gli artt. 19, comma 1, e 26, comma 3, dello stesso d.P.R., anche sul destinatario della fattura medesima, il quale non può esercitare il diritto alla detrazione o alla variazione dell'imposta in totale carenza del suo presupposto, e cioè dell'acquisto o dell'importazione di beni e servizi nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12353 del 2005 In tema di IVA, la speciale procedura di variazione prevista dall'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, presuppone necessariamente, come si desume univocamente dalla considerazione della funzione perseguita dalla norma, che l'operazione per la quale sia stata emessa fattura, da rettificare perché venuta meno in tutto o in parte in conseguenza di uno degli specifici motivi indicati nel secondo comma della norma stessa, sia una operazione vera e reale e non già del tutto inesistente. Ciò discende anche dal disposto dell'art. 21, settimo comma, del menzionato d.P.R. n. 633 del 1972, il quale - nel prevedere, allo scopo di ricondurre a coerenza il sistema impositivo dell'IVA, fondato sui principi della rivalsa e della detrazione, che, se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura - da un lato incide direttamente sul soggetto emittente la fattura, costituendolo debitore d'imposta sulla base dell'applicazione del solo principio di cartolarità, e, dall'altro, incide indirettamente, in combinato disposto con gli artt. 19, primo comma, e 26, terzo comma, dello stesso d.P.R., anche sul destinatario della fattura medesima, il quale non può esercitare il diritto alla detrazione o alla variazione dell'imposta in totale carenza del suo presupposto, e cioè dell'acquisto o dell'importazione di beni e servizi nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. SEZ. V ORDINANZA 21 GENNAIO 2020, N. 1237 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA – RIMBORSI. Irap - Cessione credito tributario - Presupposto di efficacia - Notifica a ente impositore e concessionario - Necessità - Omessa notifica - Conseguenze. In tema di IRAP, costituisce presupposto di efficacia della cessione dei crediti richiesti a rimborso, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del d.m. n. 384 del 1997, l'avvenuta notifica non soltanto all'Ufficio dell'agenzia delle entrate o al centro di servizio, presso il quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi del cedente, ma anche al Concessionario del Servizio competente in ragione del domicilio fiscale del cedente alla data della cessazione del credito, derivandone altrimenti l'inefficacia relativa dell'atto di cessione dei crediti e, dunque, l'inopponibilità della cessione all'Amministrazione finanziaria. Non si rilevano precedenti in termini. SEZ. V ORDINANZA 21 GENNAIO 2020, N. 1233 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - RICORSO PER REVOCAZIONE. Processo tributario - Revocazione ordinaria ex art. 395 c.p.c. - Necessità di allegazione copia autentica della sentenza impugnata ex art. 399 c.p.c. - Esclusione - Fondamento. In tema di processo tributario, ai fini del ricorso per revocazione ordinaria è sufficiente l'indicazione degli estremi della sentenza, senza che sia anche necessaria la sua allegazione, non essendo tale onere contemplato dagli artt. 64 e 65 del d.lgs. n. 546 del 1992 e non essendo applicabile l'art. 399 c.p.c Non si rilevano precedenti in termini. SEZ. V ORDINANZA 21 GENNAIO 2020, N. 1232 TRIBUTI IN GENERALE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI BENEFICI IN GENERE. Conferimento d’azienda - Agevolazione ex l. n. 296 del 2006 e regime sostitutivo ex art. 1, comma 48, della legge Finanziaria del 2008 - Ambito applicativo - Differenze - Conseguenze. In caso di conferimento d'azienda, il bonus aggregazioni ex l. n. 296 del 2008, riguardante i beni strumentali, materiali e/o dell'avviamento, e il regime sostitutivo di cui all'art. 1, comma 48, della l. n. 244 del 2007 non costituiscono regimi opzionali concorrenti, ma disciplinano fattispecie differenti, atteso che, nel primo caso, l'opzione in favore dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sui residui valori presenti in bilancio, riconosciuta al contribuente che abbia beneficiario dell'agevolazione, riguarda i disallineamenti derivanti dai maggiori valori iscritti dal conferitario rispetto all'ultimo valore, fiscalmente riconosciuto, iscritto dal conferente, mentre nel secondo caso le differenze tra valori civili iscritti in bilancio e valori fiscali dei cespiti conferiti sono state originate presso il conferente, anche solo in parte, da deduzioni extracontabili risultanti dal quadro EC della dichiarazione dei redditi. Ne consegue che, mentre nel primo caso non vi è alcuna deduzione dal reddito imponibile da recuperare a tassazione, nel secondo trova applicazione, in via prioritaria, il regime dell'imposizione sostitutiva, prevalendo la disciplina prevista per il recupero di tali eccedenze extracontabili operate in esercizi precedenti e rimaste sottratte all'imposizione. Non si rilevano precedenti in termini.