RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V SENTENZA DEL 15 GENNAIO 2020, N. 559 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE I.R.P.E.G. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - IN GENERE. Operazioni su derivati - Deducibilità degli accantonamenti per la copertura del relativo rischio - Art. 112 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Applicazione - Oneri della società contribuente - Contenuto - Finalità del contratto di interest rate swap” - Attività d’impresa - Inerenza - Sussistenza - Fondamento. In tema di deducibilità degli accantonamenti per la copertura del rischio inerente ad operazioni su derivati, la società non operante nel settore creditizio o finanziario che invochi l'applicazione dell'art. 112 del d.P.R. n. 917 del 1986 ha l'onere di allegare e di provare che la finalità del contratto di interest rate swap è di coprire operazioni che attengono all'esercizio dell'attività imprenditoriale, atteso che l'inerenza sussiste non ogni qual volta la componente negativa sia riferibile a una qualsiasi operazione idonea a produrre reddito, bensì in relazione all'oggetto dell'impresa. Si richiamano i Sez. 5 - , Ordinanza n. 450 del 2018 In tema di imposte sui redditi delle società, il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa e non dall'art. 75, comma 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, ora art. 109, comma 5, del medesimo d.P.R., riguardante il diverso principio della correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità anche solo potenziale o indiretta , in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e non assumendo rilevanza la congruità delle spese, perché il giudizio sull'inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo. Nella specie, la S.C. ha ritenuto non deducibili i costi relativi al pagamento di royalties per l'uso di un marchio FS, non perché non avevano incrementato i ricavi aziendali, come aveva ritenuto la CTR, ma perché l'uso del marchio FS, per il quale i costi erano stati sostenuti, risultava del tutto estraneo all'attività d'impresa, che per il 92,50% del fatturato si svolgeva con società del gruppo, a cui la contribuente apparteneva, e per il restante 7,50% con soggetti esterni al gruppo, costituiti da enti pubblici, all'esito di procedure di gara pubblica . ii Sez. 5 - , Ordinanza n. 12738 del 2018 In tema di deducibilità dei costi ai fini fiscali, devono essere esclusi dai componenti negativi del reddito d'impresa gli accantonamenti per la copertura del rischio inerente il contratto di interest rate swap , quando la società non operi nel settore creditizio o finanziario, in ragione dell'insussistenza del requisito dell'inerenza del costo che non può essere correlato alla mera idoneità dell'operazione a produrre reddito, dovendo essere riferibile all'oggetto dell'attività di impresa. Nella specie, la S.C. ha affermato il principio rispetto ad una società avente ad oggetto la produzione ed il commercio di metalli, acciaio e prodotti siderurgici . iii Sez. 5 - , Ordinanza n. 22938 del 2018 In tema di redditi di impresa, la deducibilità dei costi inerenti all'attività di impresa va apprezzata secondo un giudizio di tipo qualitativo, con la conseguenza non rilevano valutazioni in termini di utilità o di vantaggio, afferenti ad un giudizio quantitativo, e neppure in termini di congruità del costo. Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto deducibile, in quanto inerente all'attività esercitata, la percentuale aggiuntiva di fatturato che la contribuente era tenuta contrattualmente a corrispondere alla società controllante in caso di mancato raggiungimento di un certo numero annuale di acquisti, a copertura dei costi fissi sostenuti dalla fornitrice . SEZ. V SENTENZA DEL 15 GENNAIO 2020, N. 549 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE. Condotta evasiva - Prova presuntiva - Conti correnti intestati a terzi - Utilizzabilità - Condizioni - Riferibilità al contribuente - Elementi sintomatici - Rilevanza indiziaria - Fattispecie. In tema di accertamento dell'imposta sui redditi nella specie da lavoro autonomo , le verifiche fiscali finalizzate a provare, per presunzioni, la condotta evasiva possono anche indirizzarsi sui conti bancari intestati al coniuge o al familiare del contribuente, potendo desumersi la riferibilità a quest'ultimo da elementi sintomatici, quali il rapporto di stretta familiarità, l'ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta considerato, l'infedeltà delle dichiarazioni e l'esercizio di attività da parte del contribuente compatibile con la produzione della maggiore redditività riferita a dette persone. Si vedano a Sez. 5, Sentenza n. 26173 del 2011 In tema di accertamento dell'imposta sui redditi, l'art. 51, comma secondo, numero 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 nel testo vigente ratione temporis , secondo cui gli Uffici finanziari e la Guardia di Finanza, previa autorizzazione degli organi a ciò deputati, possono richiedere copia dei conti intrattenuti con il contribuente, non prevede alcuna limitazione all'attività di indagine volta al contrasto dell'evasione fiscale, circoscrivendo l'analisi ai soli conti correnti bancari e postali o ai libretti di deposito intestati esclusivamente al titolare dell'azienda, in quanto l'accesso ai conti intestati formalmente a terzi, le verifiche finalizzate a provare per presunzioni la condotta evasiva e la riferibilità alla società delle somme movimentate sui conti intestati al coniuge del contribuente, ben possono essere giustificati da alcuni elementi sintomatici come il rapporto di stretta contiguità familiare, l'ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta, l'infedeltà della dichiarazione e l'attività di impresa compatibile con la produzione di utili, incombendo in ogni caso sulla società contribuente la prova che le ingenti somme rinvenute sui conti dei familiari dell'amministratore non siano ad essa riferibili. b Sez. 5, Ordinanza n. 22931 del 2018 In tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l'estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l'equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti. SEZ. V SENTENZA DEL 14 GENNAIO 2020, N. 420 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI COLI, GIACENZE DI LAVORAZIONE, PRODOTTI DISTRUTTI, PRODOTTI ESPORTATI - IN GENERE. Contrassegni fiscali - Sottrazione prima dell'applicazione - Immissione in consumo - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Inesigibilità dell'accisa - Fattispecie. In materia di accise, in caso di sottrazione dei contrassegni fiscali prima della loro apposizione sui prodotti nella specie alcolici soggetti a tassazione, non è configurabile l'immissione in consumo, con conseguente inesigibilità dell'imposta, trattandosi di beni che ancora commercializzabili e, quindi, potendo ancora sorgere il presupposto impositivo. Si veda Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 25126 del 2016 In materia di prodotti sottoposti ad accise, l’imposta è esigibile, giusta l’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995, all'atto dell’immissione in consumo ovvero dello svincolo, sia pure irregolare, dal regime di sospensione, che si verifica tanto ove sia riscontrata una deficienza, quanto se sia accertata una eccedenza di prodotto rispetto alle tolleranze ammesse, determinate con norme regolamentari dal Ministero delle Finanze. SEZ. V SENTENZA DEL 14 GENNAIO 2020, N. 419 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - OGGETTO - CESSIONE DI BENI – ESENZIONI. Trasporto marittimo - Regime di esenzione - Limiti – Fondamento - Fattispecie. In tema di IVA, i servizi di trasporto marittimo sono esenti ex art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 ratione temporis vigente purché siano mezzi pubblici ed urbani tuttavia, qualora siano effettuati unitamente ad altre prestazioni nella specie turistiche , occorre valutare la complessiva attività svolta, lo scopo e l'interesse economico sottostante al contratto stipulato, di talché, ove si accerti che detti servizi costituiscono il mezzo per assicurare l'effettiva finalità economica perseguita, devono considerarsi prestazioni accessorie, con conseguente assoggettamento ad imposta in applicazione della medesima disciplina tributaria prevista per la prestazione principale. Si richiama, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12772 del 2006 In tema di IVA, non costituisce operazione esente, ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 9, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l'emissione di carte di credito per l'acquisto di carburante ed altri materiali da parte d'imprese di trasporto, effettuata da una società che abbia assunto per conto di un'altra l'incarico di fornire consulenza ed assistenza in favore degli autotrasportatori clienti di quest'ultima, attraverso operazioni di finanziamento, incasso e recupero crediti si tratta infatti di un'attività che, non avendo carattere generalizzato, ma rivolgendosi ad una particolare categoria di clienti, con lo scopo di facilitare agli stessi il pagamento dei servizi forniti dalle stazioni di rifornimento convenzionate, non rappresenta per la clientela un servizio a sé stante, ma soltanto il mezzo per una migliore fruizione del servizio principale, e va quindi considerata accessoria rispetto a quella che costituisce oggetto del contratto di mandato.