RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA DEL 30 DICEMBRE 2019, N. 34641 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI. Ricorso per cassazione - Notifica a soggetto diverso dalla parte identificata nei precedenti gradi di merito - Applicabilità dell’art. 4 l. n. 260 del 1958 per l’erronea identificazione - Esclusione - Fattispecie. Attesa la ratio dell'art. 4, della l. n. 260 del 1958, l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio e ogni altro atto doveva essere notificato non può trovare applicazione nel caso in cui il ricorso in cassazione sia stato notificato ad un soggetto diverso dalla parte processuale già identificata nei precedenti giudizi di merito. Nella specie, la richiesta di rimessione in termini è stata rigettata in assenza di incertezza sulla identificazione del soggetto pubblico, avendo la parte notificato il ricorso all'Agenzia delle Entrate, anziché all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, benché correttamente evocata in giudizio nei precedenti gradi di merito . Si veda Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6177 del 2010 E inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti di un'Amministrazione dello Stato non legittimata processualmente e che mai è stata parte nel giudizio di merito, svoltosi in contraddittorio con altra Amministrazione dello Stato correttamente convenuta, non essendo il caso riconducibile all'erronea identificazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato, disciplinata dall'art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260 tale norma si applica infatti nel giudizio di primo grado, dove l'onere dell'Avvocatura dello Stato di rilevare l'errore della parte attrice, se osservato, consente di essere riparato e, se non osservato, stabilizza la legittimazione a contraddire nell'Amministrazione convenuta, mentre non ha ragione di applicarsi quando l'Amministrazione legittimata a contraddire sia rimasta individuata in primo grado e si tratti soltanto di proseguire il giudizio di impugnazione nei suoi confronti. Nella specie, in un procedimento di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il ricorrente aveva esattamente convenuto, nel grado di merito, il Ministero della Giustizia, unico legittimato sostanziale passivo per tali azioni, se relative a processo presupposto svoltosi dinanzi al giudice ordinario, mentre il ricorso per cassazione era stato proposto nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri . SEZ. V SENTENZA DEL 30 DICEMBRE 2019, N. 34572 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE. Prima casa - Acquisto di immobile - Benefici fiscali - Effettiva destinazione ad uso abitativo - Necessità - Vendita del primo immobile - Conservazione dell’agevolazione - Condizioni. In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali, previsti dall'art. 1, comma 6, della legge n. 168 del 1982, per l'acquisto della prima casa , possono essere conservati soltanto se l'acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione dell'immobile acquistato ad abitazione propria ne consegue, che la decadenza dall'agevolazione prima casa , prevista dall'art. 1, nota II bis , comma 4, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, per avere il contribuente trasferito, per atto a titolo oneroso o gratuito, l'immobile acquistato con l'agevolazione medesima prima del decorso del termine di cinque anni dalla data di acquisto, può essere evitata ove, entro un anno dall'alienazione di tale bene, proceda all'acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale. In senso conforme, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12737 del 1998 In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali, previsti dall'art. 1, sesto comma, della legge 22 aprile 1982, n. 168, per l'acquisto della prima casa , possono essere conservati soltanto se l'acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione dell'immobile acquistato ad abitazione propria. SEZ. V SENTENZA DEL 23 DICEMBRE 2019, N. 34391 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI. Redditi d’impresa - Autorità antitrust - Sanzione pecuniaria ex art. 15 della l. n. 287 del 1990 - Deducibilità - Esclusione - Fondamento. In tema di redditi d'impresa, la sanzione pecuniaria comminata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato per abuso di posizione dominante, avendo funzione repressiva, non è deducibile, sia per mancanza di inerenza con la produzione del reddito - derivando essa da un comportamento illecito che, essendo radicalmente antitetico al corretto andamento della vita dell'impresa, non costituisce fattore produttivo - sia perché la sua deducibilità, neutralizzandone la ratio punitiva, la trasformerebbe paradossalmente in un risparmio d'imposta ovvero in un vantaggio fiscale. In senso conforme, Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 14137 del 2017 In tema di determinazione del reddito di impresa, la sanzione pecuniaria di cui all'art. 15 della l. n. 287 del 1990, in materia di tutela della concorrenza e del mercato, non va considerata sopravvenienza passiva in quanto, da un lato, non è possibile ricollegarla a ricavi ed altri proventi e, dall’altro, non potendo la condotta anticoncorrenziale integrare un fattore produttivo, - essendo non soltanto autonoma ed esterna alla normale vita dell’impresa, ma radicalmente antitetica al suo corretto andamento – l’imputazione della stessa a reddito d’impresa, a titolo appunto di sopravvenienza passiva, neutralizzerebbe la ratio” punitiva della misura, trasformandola in un risparmio d’imposta. Del resto, anche la Corte di giustizia della UE non ha mancato di rilevare come l’efficacia della sanzione inflitta a garanzia della concorrenza potrebbe essere sensibilmente ridotta dalla sua deducibilità fiscale, che avrebbe l’effetto di compensarne il peso con una diminuzione degli oneri tributari.