RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA 13 DICEMBRE 2019, N. 32851 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE. Depositi fiscali ai fini IVA - Immissione in libera pratica di beni non comunitari - Esenzione dall’IVA all’importazione - Effettivo immagazzinamento nel deposito - Necessità - Fattispecie. In tema di depositi fiscali ai fini IVA, previsti dall'art. 50- bis d.l. n. 331 del 1993, conv., con modif., in l n. 427/1993, in caso di immissione in libera pratica di beni non comunitari, la necessità di effettivo immagazzinamento della merce quale presupposto per poter usufruire dell'esenzione dall'IVA all'importazione, ai sensi della lett. b , comma 4, del cit. art. 50-bis, non è venuta meno a seguito dell'art. 16, comma 5-bis, del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., in l n. 2 del 2009, che interpreta la lett. h del predetto comma 4 - nella parte in cui prevede l'esenzione dall'IVA per le prestazioni di servizi relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite nei locali limitrofi - nel senso che tali prestazioni relative ai beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA , in tal modo limitandosi a consentire in locali limitrofi al deposito l'esecuzione di attività accessorie di manipolazione delle merci, senza però interferire sulla necessaria introduzione delle stesse ma, anzi, implicitamente confermandola, come si evince dal riferimento ai beni consegnati al depositario, ove il termine consegna non può ritenersi diverso da quello di introduzione nel deposito. Fattispecie in cui la S.C. ha annullato la sentenza che aveva escluso la responsabilità solidale del titolare del deposito IVA, con rinvio alla C.T.R. per verificare se la questione di fatto dell'eventuale avvenuto pagamento dell'IVA da parte dell'importatore mediante sistema del reverse charge , dedotta in primo grado, fosse stata devoluta in appello o se, al contrario, dovesse ritenersi incontroverso tra le parti l'evasione di imposta da parte dell'importatore . In senso conforme, Sez. 5, Sentenza n. 12263 del 2010. SEZ. V ORDINANZA 12 DICEMBRE 2019, N. 32633 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP. Base imponibile - Riduzione del cuneo fiscale - Imprese svolgenti attività pubblica regolamentata e a tariffa - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. In tema di IRAP, il vantaggio fiscale della riduzione della base imponibile dichiarata, in applicazione delle deduzioni introdotte dall'art. 1, comma 266, della l. n. 296 del 2006 cd. riduzione del cuneo fiscale prevista dalla legge finanziaria 2007 , che ha modificato l'art. 11, comma 1, lett. a , nn. 2 e 4, del d.lgs. n. 446 del 1997, non si applica alle imprese che svolgono attività regolamentata cd. public utilities in forza di una concessione traslativa e a tariffa remunerativa, ossia capace di generare un profitto, essendo tale interpretazione del concetto di tariffa coerente con la ratio giustificatrice del cd. cuneo fiscale. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione che aveva ritenuto legittima l'esclusione del contribuente dal beneficio trattandosi di impresa operante nel settore del trasporto pubblico locale a concessione e a tariffa , dovendo applicare un prezzo di biglietto non libero ma fissato dalla P.A. . Non si rilevano precedenti in termini.