RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V SENTENZA DEL 5 DICEMBRE 2019, N. 31800 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI IMPOSTA DI SOGGIORNO, DI CURA E DI TURISMO TRIBUTI LOCALI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 . Imposta di sbarco a favore dei comuni siti in isole minori – Rapporti con l’imposta di soggiorno – Natura sostitutiva – Conseguenze – Applicazione retroattiva – Esclusione Fondamento. In tema di tributi locali, l'imposta di sbarco prevista dall'art. 4, comma 3 bis , del d.lgs. n. 23 del 2011 come introdotto dall'art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 16 del 2012, conv. in l. n. 44 del 2012 a carico dei passeggeri che raggiungano un comune sito in un'isola minore nella specie il Comune delle Isole Tremiti , pur presentando analogie con l'imposta di soggiorno e sostituendosi a questa, è un tributo di nuova istituzione, non suscettibile per i principi dettati dallo statuto del contribuente di applicazione retroattiva, sicché essa trova applicazione dall'anno di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del relativo regolamento istitutivo, approvato dagli organi comunali ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997. Non si rilevano precedenti in termini. SEZ. V SENTENZA DEL 5 DICEMBRE 2019, N. 31789 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 REDDITI DI IMPRESA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DETRAZIONI COSTI DI ACQUISIZIONE. Redditi costituiti da proventi da attività illecita – Indeducibilità dei costi – Condizioni – Richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M. – Sufficienza. In tema di tassabilità dei proventi da attività illecita, a norma dell'art. 14, comma 4 bis , della l. n. 537 del 1993 nella formulazione introdotta dall'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. in l. n. 44 del 2012 , norma integrante ius superveniens astrattamente più favorevole al contribuente e, quindi, avente efficacia retroattiva, l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, con la richiesta di rinvio a giudizio, è sufficiente ad escludere la deducibilità dei costi e delle spese dei beni o delle prestazioni di servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo. Si richiamano i Sez. 5, Ordinanza n. 18495 del 2017 Anche in tema di I.V.A., trova applicazione il principio, posto dalla disposizione dell'art. 14, comma 4, della l.n. 537 del 1993, di per sè riferita alla disciplina delle imposte sui redditi , secondo il quale i proventi provenienti da attività illecita sono assoggettabili ad imposizione. ii Sez. 5, Ordinanza n. 31059 del 2017 In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537 del 1993, come modificato dall'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012 conv., con modif., dalla l. n. 44 del 2012 , devono ritenersi costo o spesa direttamente utilizzati per il compimento del delitto, ed in quanto tali non deducibili, anche quelli sostenuti in un momento successivo al perfezionamento della fattispecie delittuosa ogni qual volta il loro sostenimento trovi titolo nell?assunzione, da parte dell?agente, di una obbligazione strutturalmente funzionale alla realizzazione del delitto. Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva confermato la indeducibilità dei costi sostenuti dalla contribuente a seguito dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti utilizzate per ottenere un maggior credito verso le banche, in quanto relativi a commissioni e interessi passivi derivanti dell'uso del credito illecitamente ottenuto . iii Sez. 5, Sentenza n. 9419 del 2019 In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 14, comma 4 bis, della l. n. 537 del 1993 come novellato dall'art. 8, commi 1 e 3, del d.l. n. 16 del 2012, conv. in l. n. 44 del 2012 , l'indeducibilità dei costi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitti non colposi non discende in modo automatico dalla declaratoria di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato, spettando al giudice tributario valutare incidentalmente la rilevanza penale della condotta. SEZ. V ORDINANZA DEL 4 DICEMBRE 2019, N. 31643 TRIBUTI IN GENERALE IN GENERE Imposte sui redditi Redditi d'impresa Attività di cui all'art. 2195 c.c. Rilevanza Tipologia di assetto organizzativo Rilevanza Esclusione Abitualità Necessità. Ai fini delle imposte sui redditi, l'esercizio delle attività di cui all'art. 2195 c.c., tra le quali rientrano quelle ausiliarie del mediatore e del procacciatore d'affari, determina sempre la sussistenza di un'impresa commerciale, indipendentemente dall'assetto organizzativo scelto, ma è necessario che sussista il requisito dell'abitualità, da intendersi come attività stabile nel tempo con riguardo al periodo d'imposta. Non si rilevano precedenti in termini.