RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA DEL 3 DICEMBRE 2019, N. 31479 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO NOZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO – NOTIFICA. Attivazione del servizio seguimi” di Poste italiane s.p.a. - Natura contrattuale - Irrilevanza giuridica - Equiparabilità ad elezione di domicilio - Esclusione - Conseguenze - Invalidità della notificazione - Fattispecie. In tema di procedimento notificatorio dell'accertamento tributario, l'attivazione del servizio seguimi da parte di Poste italiane s.p.a. - avente natura contrattuale, funzionale all'inoltro della corrispondenza al nuovo indirizzo indicato dal richiedente - non ha alcun rilievo giuridico ai fini della validità della notificazione, né può assurgere a rituale elezione di domicilio agli effetti dell'art. 60, comma 1, lett. d , del d.P.R. numero 600 del 1973, con la conseguenza che è invalida la notificazione della raccomandata contenente l'atto impositivo eseguita all'indirizzo individuato mediante tale servizio, siccome diverso dal domicilio fiscale del contribuente risultante all'anagrafe tributaria. In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che la consegna degli avvisi di accertamento, presso il nuovo indirizzo, a persona delegata al ritiro , avesse sanato per raggiungimento dello scopo l'invalidità della notificazione, in assenza di elementi da cui desumere che i plichi fossero stati comunque consegnati al contribuente . Si richiamano i Sez. 1, Sentenza numero 6236 del 1998 La notificazione ex art. 60 del d.P.R. numero 600 del 1973 il quale si rende applicabile anche in tema di I.N.V.I.M. ,in virtù del combinato disposto degli artt. 20, terzo comma, d.P.R. numero 643 del 1972, e 49, terzo comma, d.P.R. numero 634 del 1972 presso il domicilio eletto dal contribuente, presuppone - ai sensi della espressa previsione contenuta nella lettera d del primo comma dell'art 60 cit.- che la elezione di domicilio risulti espressamente formulata nella dichiarazione annuale ovvero in altro atto comunicato successivamente al competente ufficio delle imposte, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ne consegue che non sia consentito di desumere aliunde l'esistenza dell'elezione di domicilio, tanto meno dai poteri sostanziali conferiti, in sede di un mandato di vendita, ad un procuratore speciale. ii Sez. 6 - 5, Ordinanza numero 18318 del 2017 In tema di procedimento notificatorio dell'accertamento tributario, l'invalidità della notifica, eseguita con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c., presso il domicilio fiscale del contribuente, consegue quando vi sia stata, da parte di quest'ultimo, una valida elezione di domicilio - ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. d , del d.P.R. numero 600 del 1973 - risultante da una espressa comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. SEZ. V SENTENZA DEL 3 DICEMBRE 2019, N. 31461 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI. Presupposti e criteri per la quantificazione dell'imposta - Contrasto con il principio comunitario chi inquina paga - Esclusione - Ragioni - Fattispecie. In tema di TARSU, la disciplina contenuta nel d.lgs. numero 507 del 1993 sull'individuazione dei presupposti della tassa e sui criteri per la sua quantificazione, non contrasta con il principio comunitario del chi inquina paga , sia perché è consentita la quantificazione del costo di smaltimento sulla base della superficie dell'immobile posseduto, sia perché detta disciplina non fa applicazione di regimi presuntivi che non consentano un'ampia prova contraria, ma contiene previsioni v. artt. 65 e 66 che commisurano la tassa ad una serie di presupposti variabili o a particolari condizioni. In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che, annullando un diniego di rimborso, aveva disapplicato il regolamento comunale nella parte in cui non distingueva le tariffe degli alberghi per volumetrie di camere e parti comuni ritenendolo in contrasto con gli artt. 65, comma 2, e 69, comma 2, del d.lgs. numero 507 del 1993, nonché col principio chi inquina paga . In senso conforme, Sez. 5, Sentenza numero 2202 del 2011 In tema di TARSU, la disciplina contenuta nel d.lgs 15 novembre 1993, numero 507 sulla individuazione dei presupposti della tassa e sui criteri per la sua quantificazione non contrasta con il principio comunitario chi inquina paga , sia perché è consentita la quantificazione del costo di smaltimento sulla base della superficie dell'immobile posseduto, sia perché la detta disciplina non fa applicazione di regimi presuntivi che non consentano un'ampia prova contraria, ma contiene previsioni v. art. 65 e 66 che commisurano la tassa ad una serie di presupposti variabili o a particolari condizioni. In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva disapplicato la disciplina nazionale sulla TARSU, ritenendola in contrasto con il principio comunitario chi inquina paga , nella parte in cui prevedeva il pagamento del tributo per un box adibito ad autorimessa . SEZ. V SENTENZA DEL 3 DICEMBRE 2019, N. 31460 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TARSU. Presupposto impositivo - Occupazione o detenzione di aree - Esclusioni - Operatività in via automatica - Esclusione - Riduzione della tariffa - Presupposti - Onere di dichiarazione del contribuente - Necessità - Fattispecie. La TARSU è dovuta, a norma dell'art. 62 del d.lgs. numero 507 del 1993, per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni e dei locali e delle aree che, per la loro natura o il particolare uso cui sono stabilmente destinate, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti tali esclusioni non sono, tuttavia, automatiche, perché ponendo la norma una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area, dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte nella denuncia originaria o in quella di variazione , e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. L'art. 66 del d.lgs. cit. contempla, diversamente, dei temperamenti dell'imposizione per le situazioni che obiettivamente possono comportare una minore utilizzazione del servizio, come nel caso dell'uso stagionale o non continuativo in situazioni che danno luogo ad una riduzione percentuale della tariffa, risultanti dalla licenza rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, regolando in modo peculiare la fattispecie e ponendo a carico del contribuente un onere di dichiarazione e di prova delle situazioni fattuali. Fattispecie in tema di avviso di pagamento emesso nei confronti di un'attività di bar-ristorante e stabilimento in località balneare . Si richiamano a Sez. 5, Sentenza numero 19459 del 2003 La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è dovuta, a norma dell'art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, numero 507, per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni, e dei locali e delle aree che, per la loro natura o il particolare uso cui sono stabilmente destinate, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti tali esclusioni non sono, tuttavia, automatiche, perché la detta norma, ponendo una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area, dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte nella denuncia originaria o in quella di variazione , e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. b Sez. 5, Sentenza numero 18316 del 2004 In tema di raccolta dei rifiuti solidi urbani, il D.Lgs. 15 novembre 1993, numero 507, contempla all'art. 66 dei temperamenti dell'imposizione per le situazioni che obiettivamente possono comportare una minore utilizzazione del servizio, come nel caso dell'uso stagionale, previsto dalla lettera b del terzo comma, situazioni che danno luogo ad una riduzione percentuale, espressamente prevista, della tariffa, ma giammai ad un totale esonero del pagamento nell'affermare tale principio, la S.C. ha precisato che l'ipotesi di inutilizzabilità per otto mesi all'anno, prospettata nella specie dalla contribuente per ottenere una tariffa dimensionata solo su tempi d'uso, non corrisponde alla previsione legislativa dell'art. 62 dello stesso D.Lgs., la quale indica come causa d'esclusione dall'obbligo del tributo le condizioni di obiettiva inutilizzabilità, che non possono essere individuate nella mancata utilizzazione legata alla volontà o alle esigenze dell'utente .