RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA 13 NOVEMBRE 2019, N. 29401 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - IN GENERE. Associazioni dilettantistiche - Regime fiscale agevolato ex l. n. 398/1991 - Associazione sportiva non lucrativa non affiliata a federazione o ad un ente nazionale di promozione sportiva - Spettanza - Esclusione - Fondamento - Art. 9-bis d.l. n. 417/1991 - Rapporto di specialità. In tema di IRES, IRAP ed IVA, l'agevolazione prevista dalla l. n. 398/1991 per le associazioni sportive dilettantistiche va esclusa qualora esse non siano affiliate a federazioni sportive nazionali o ad enti nazionali di promozione sportiva, non trovando applicazione l'art. 9-bis d.l. n. 417/1991 conv., con modif., in l. n. 66 del 1992 che estende detto regime fiscale a tutte le associazioni senza scopo di lucro. Sussiste, infatti, tra le predette norme un rapporto di specialità secondo il regime applicabile ratione temporis , ove il fine sportivo dell'associazione sia previsto statutariamente, ancorché l'associazione rientri nella categoria generale di quelle non lucrative, resta applicabile la norma speciale preesistente di cui all'art. 1 l. n. 398/1991, che richiede il suddetto requisito formale dell'affiliazione. Si richiama, Sez. V, sentenza n. 22939/18 in tema di IRES, ai fini della qualifica di ente non commerciale rileva l'esercizio, in via prevalente, di attività rese in conformità ai fini statutari non rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 2195 c.c., svolte in mancanza di specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione, con la conseguenza che va disconosciuto il regime di favore previsto dall'art. 143 già 108 d.P.R. n. 917/1986, per carenza di detti requisiti di decommercializzazione , in caso di distribuzione degli utili, omessa compilazione del libro dei soci e mancata partecipazione degli associati alla vita dell'ente. Fattispecie relativa ad associazione sportiva dilettantistica iscritta al Coni . SEZ. V SENTENZA 13 NOVEMBRE 2019, N. 29385 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI RELATIVI AD OPERAZIONI SOGGETTE AD IVA. Principio di alternatività - Atti sottoposti all'IVA, ancorché in linea solo teorica perché di fatto esentati - Soggezione all'imposta proporzionale di registro - Esclusione - Prestiti in denaro - Fattispecie. In tema d'imposta di registro, alla luce del principio dell'alternatività con l'IVA, gli atti sottoposti, anche solo teoricamente, perché di fatto esentati, a quest'imposta non debbono scontare quella proporzionale di registro. In particolare, poiché secondo gli artt. 5, comma 2, d.P.R. n. 131/1986, e 1, lett. b , dell'allegata tariffa, parte seconda, sono sottoposte a registrazione in caso d'uso, e scontano l'imposta in misura fissa, le scritture private non autenticate contenenti disposizioni relative ad operazioni soggette ad IVA, fra cui le prestazioni di servizi , nelle quali l'art. 3, comma 2, n. 3, d.P.R. n. 633/1972 comprende i prestiti in denaro, questi, ancorché siano poi esentati dall'imposta stessa dal successivo art. 10, n. 1, quando possano considerarsi operazioni di finanziamento , tuttavia, essendo in astratto soggetti ad IVA, non scontano l'imposta proporzionale di registro nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva ritenuto intrinsecamente connessi, con conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale ex art. 21, comma 2, d.P.R. n. 131/1986, dieci finanziamenti fruttiferi disposti dall'assemblea dei soci della contribuente rientranti nel campo di applicazione IVA ancorché esenti ex art. 10, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972 . In senso conforme, sez. V, sentenza n. 24268/15 in tema d'imposta di registro, alla luce del principio dell'alternatività con l'IVA, gli atti sottoposti, anche solo teoricamente, perché di fatto esentati, a quest'imposta non debbono scontare quella proporzionale di registro. In particolare, poiché secondo gli artt. 5, comma 2, d.P.R. n. 131/1986, e 1, lettera b , dell'allegata tariffa, parte seconda, sono sottoposte a registrazione in caso d'uso, e scontano l'imposta in misura fissa, le scritture private non autenticate contenenti disposizioni relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, fra cui le prestazioni di servizi , nelle quali la legge sull'IVA art. 3, comma 2, n. 3, del d.P.R. n. 633/1972 comprende i prestiti in denaro, questi, ancorché siano poi esentati dall'imposta stessa dal successivo art. 10, n. 1, quando possano considerarsi operazioni di finanziamento , tuttavia, essendo in astratto soggetti all'IVA, non sono soggetti all'imposta proporzionale di registro. SEZ. V SENTENZA 13 NOVEMBRE 2019, N. 29381 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO NOZIONE - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE CATASTO - IN GENERE. Classamento catastale - Procedura DOCFA - Immobile fieristico - Carattere commerciale - Conseguenze - Inquadramento - Categoria D/8 - Configurabilità - Categoria E/9 - Esclusione - Fondamento. In tema di classamento catastale, l'immobile fieristico , il quale ha carattere commerciale essendo destinato allo svolgimento di manifestazioni di promozione economica, culturale o sportiva, ovvero di spettacoli in genere, non rientra nella categoria catastale E, siccome prevista solo per gli immobili sostanzialmente considerati extra commercium e, quindi, improduttivi di reddito e non tassabili, ma va inquadrato nella categoria D/8, nella quale rientrano gli immobili quali centri commerciali, mercati, fiere, spazi espositivi costruiti per speciali esigenze di un'attività commerciale non suscettibili di altra destinazione senza radicali trasformazioni. In senso difforme, Sez. V, sentenza n. 8773/15 l'immobile fieristico , in cui sono svolte manifestazioni di promozione economica ovvero culturale e sportiva, nonché spettacoli in genere, ha carattere commerciale, per cui non può essergli attribuita la categoria catastale E, esclusivamente prevista per immobili sostanzialmente considerati extra commercium e, quindi, improduttivi di reddito e non tassabili né lo stesso è riconducibile alle anteriori categorie A, B, C, poiché, rispetto a queste, ha una destinazione diversa. Ne consegue che gli immobili fieristici vanno necessariamente inquadrati nella speciale categoria D/3.