RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA DEL 17 LUGLIO 2019, N. 19222 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE I.R.P.E.G. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - SOCIETA' DI CAPITALI ED EQUIPARATI - IN GENERE. Redditi di impresa - Determinazione - Fusione - Deduzione perdite pregresse della società incorporata - Ammissibilità - Limiti - Fondamento. In tema d'imposte sui redditi, in caso di fusione di società, l'art. 123, comma 5 ora 172, comma 7 , del d.P.R. n. 917 del 1986, al fine di evitare la fusione di scatole vuote , ormai prive di concreta operatività, a fini elusivi, subordina il diritto della incorporante di utilizzazione delle perdite fiscali pregresse della società incorporata a specifici requisiti, prevedendo che a nell'esercizio anteriore alla delibera di fusione risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente e relativi contributi superiore al 40% rispetto alla media dei due periodi di imposta immediatamente precedenti b le perdite conseguite dalle società partecipanti alla fusione sono riportabili nel limite del patrimonio netto delle stesse, senza tener conto dei versamenti effettuati dai soci nei ventiquattro mesi precedenti la situazione patrimoniale di riferimento c in caso di fusioni con annullamento, allorché la società incorporante abbia svalutato la partecipazione dell'incorporanda, le perdite anteriori della incorporata sono deducibili fino a concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione delle azioni o delle quote, avendo le perdite pregresse già trovato riconoscimento fiscale con la suddetta svalutazione. Si richiamano i Sez. 5, Sentenza n. 21782 del 2011 In tema di imposte sui redditi, l'art. 123, comma 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 nel testo vigente ratione temporis ed applicabile fino al 31 dicembre del 2003 nel prevedere, quale uno dei criteri per beneficiare del riporto delle perdite in esito alla fusione, che nell'esercizio anteriore alla delibera di fusione risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente e relativi contributi superiore al 40% rispetto alla media dei due periodi di imposta immediatamente precedenti, persegue l'obiettivo di evitare la fusione di scatole vuote o cariche solo di perdite da portare in dote all'incorporante, ma ormai svuotate di ogni concreta operatività, ed esige che la società abbia una residua efficienza, costituendo il limite predetto una presunzione di legge di operatività, rendendo irrilevanti, ai presenti fini, depotenziamenti dell'attività in esso contenuti, ma senza, nel contempo, esigere alcun depotenziamento. ii Sez. 5, Sentenza n. 26697 del 2016 In tema d'imposte sui redditi, il contenuto assolutamente chiaro dell'art. 123, comma 5 ora 172, comma 7 , del d.P.R. n. 917 del 1986, laddove prevede che le perdite conseguite dalle società partecipanti alla fusione sono riportabili nel limite del patrimonio netto delle stesse, senza tener conto dei versamenti effettuati dai soci nei ventiquattro mesi precedenti la situazione patrimoniale di riferimento, così perseguendo l'obiettivo di evitare la fusione di scatole vuote , cariche solo di perdite, ma di fatto non operative, non consente di ravvisare deroghe o condizioni di operatività diverse da quelle stabilite, non essendo, peraltro, la ricostituzione del capitale sociale un atto dovuto ai sensi dell’art. 2447 c.c. SEZ. V SENTENZA DEL 16 LUGLIO 2019, N. 18985 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO NOZIONE - CONCORDATO TRIBUTARIO ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO - IN GENERE. Accertamento con adesione - Inadempimento - Sanzioni - Determinazione - Fondamento. In tema di accertamento con adesione, per effetto dell'art. 5- bis d.lgs. n. 218 del 1997 e dell'art 13 d.lgs. n. 472 del 1997, nell'ipotesi di inadempimento del contribuente nel versamento delle relative somme, la sanzione del 30% non si applica sugli importi non versati e determinati in sede di definizione e, quindi, comprensivi di sanzioni subendo, diversamente, il contribuente un ingiustificabile aggravio delle sanzioni. Non si segnalano precedenti in termini.