RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V SENTENZA 17 LUGLIO 2019, N. 19166 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU. Contratto di leasing - Soggetto passivo - Utilizzatore - Fondamento - Scioglimento del contratto - Permanenza del presupposto impositivo sino alla riconsegna - Sussistenza - Fondamento. In tema di IMU, nel caso di immobile concesso in leasing , soggetto passivo dell'imposta, ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 23/2011, è l'utilizzatore essendo a costui attribuiti in via esclusiva dal contratto i benefici, gli obblighi e gli oneri normalmente spettanti al proprietario del bene, e permanendo tale situazione invariata – in forza del principio di ultrattività del contratto – anche a seguito di risoluzione anticipata fino alla riconsegna dell'immobile. Il principio si palesa come in contrasto con Cass. Sez. V, sentenza n. 13793/19 in tema di leasing , tenendo conto del disposto dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'IMU, nell'ipotesi di risoluzione del contratto, è il locatore, anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore, in quanto ad assumere rilevanza ai fini impositivi non è la detenzione materiale del bene da parte di quest'ultimo, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che ne legittima la detenzione qualificata. SEZ. V SENTENZA 16 LUGLIO 2019, N. 19002 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972. Dichiarazione - Errori in danno del contribuente - Dichiarazione integrativa ed istanza di rimborso - Alternatività - Esclusione – Conseguenze. In materia di IRAP, l'emenda o la ritrattazione contenuta nella dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8- bis , d.p.p. n. 322/1998 , che si salda con l'originaria dichiarazione presentata, da un lato, e l'istanza di rimborso ex art. 38 d.p.r. n. 602/1973 , da proporre entro 48 mesi, nel caso d'inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento con specifico riferimento alla materia del contendere , dall'altro, operano su piani diversi del rapporto d'imposta tra Amministrazione finanziaria e contribuente e costituiscono due opzioni concorrenti e non alternative, che l'ordinamento tributario offre all'interessato, a seconda che egli si attivi nel campo applicativo dell'accertamento fiscale la dichiarazione integrativa o nel diverso ambito della riscossione dei tributi l'istanza di rimborso . Non si segnalano precedenti in termini.