RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA 25 GIUGNO 2019, N. 16960 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IN GENERE. Giudice tributario - Decisione secondo equità - Esclusione - Giudizio estimativo - Motivazione - Necessità - Fattispecie. Il giudice tributario non è dotato di poteri di equità sostitutiva, dovendo fondare la propria decisione su giudizi estimativi, di cui deve dar conto in motivazione in rapporto al materiale istruttorio nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della CTR che aveva ridotto del 30% i maggiori ricavi accertati dall'Agenzia senza precisarne le ragioni . In senso conforme, Sez. 6 - 5, ordinanza n. 7354/18 il giudice tributario non ha poteri di equità sostitutiva, sicché è tenuto a motivare i propri giudizi estimativi in relazione al materiale istruttorio acquisito al processo. SEZ. V ORDINANZA 21 GIUGNO 2019, N. 16735 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - IN GENERE. Giudizio di ottemperanza - Oggetto - Limiti - Fattispecie. Il ricorso volto all'ottemperanza degli obblighi derivanti dalle sentenze delle commissioni tributarie è inammissibile se la decisione resa in sede cognitiva non contiene specifiche prescrizioni da eseguire, atteso che il giudice dell'ottemperanza non può attribuire alle parti nuovi ed ulteriori diritti rispetto a quelli riconosciuti in sentenza, ma solo enucleare e precisare gli obblighi che derivano dalla stessa in applicazione del principio, S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva dichiarato inammissibile il ricorso in ottemperanza a fronte di una sentenza che, affermata l'errata applicazione dei coefficienti di redditività previsti dalla legge Visentini ter , aveva demandato all'Amministrazione finanziaria la relativa quantificazione, da compiersi in base alle disposizioni vigenti ratione temporis , senza fornire ulteriori specificazioni . In senso conforme, già Sez. 6 - 5, ordinanza n. 19346/18 in tema di giudizio di ottemperanza dinanzi alle commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 70 d.lgs. n. 546/1992, il potere del giudice sul comando definitivo inevaso deve essere esercitato entro i confini invalicabili dell'oggetto della controversia definita con il giudicato, atteso che non possono essere attribuiti alle parti diritti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la sentenza da eseguire, ma solo enucleati e precisati gli obblighi scaturenti da essa, allo scopo di chiarirne il reale significato nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza della commissione tributaria regionale emanata in sede di ottemperanza, in quanto la stessa aveva individuato limiti per la piena realizzazione del diritto del contribuente non risultanti dalla relativa decisione di accertamento . SEZ. V SENTENZA 21 GIUGNO 2019, N. 16710 SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - IN GENERE. Scissione societaria - Responsabilità della beneficiaria per debiti erariali anteriori - Notifica dell'avviso di accertamento alla società scissa – Esclusione - Violazione del diritto di difesa – Insussistenza. In tema di scissione societaria, la società beneficiaria è solidalmente responsabile per i debiti erariali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione produce effetti, e può essere richiesta del pagamento di tali debiti senza oneri di avvisi o altri adempimenti da parte dell'Amministrazione, non pregiudicando tale disciplina il diritto di difesa della società beneficiaria la quale è a conoscenza della situazione debitoria della società scissa, ivi comprese le pendenze tributarie, e può dedurre, in sede di opposizione alla cartella, ogni argomentazione per contestare la pretesa impositiva. Non si segnalano precedenti in termini.