RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA DEL 20 GIUGNO 2019, N. 16570 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI. Dazi doganali - Prodotti compensatori - Regime del perfezionamento passivo - Presupposti ed onere probatorio. In tema di tributi doganali, il regime di perfezionamento passivo consente, previa autorizzazione, di esportare temporaneamente fuori del territorio dell'Unione europea merci comunitarie per sottoporle ad operazioni di perfezionamento e di immettere i prodotti compensatori, risultanti da queste operazioni, in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione, incombendo, in caso di contestazione, sul debitore dell'obbligazione doganale l'onere di provare che tali prodotti risultano dalla lavorazione delle merci in esportazione temporanea Corte giust. 3 ottobre 2003, causa C-411/01, GEFCO SA . Si veda, in precedenza, Sez. 5, Sentenza n. 4918 del 2013 In materia doganale, nel regime di traffico per cd. perfezionamento attivo, le merci sono importate in esenzione di dazio per essere lavorate nella Comunità, purché i prodotti compensatori ottenuti siano esportati verso un Paese terzo, le merci importate possano essere individuate nei prodotti compensatori, non siano lesi gli interessi dei produttori comunitari e gli operatori siano stabiliti nella Comunità. Dopo il perfezionamento , le merci non scontano alcuna fiscalità, essendo destinate, per definizione, a essere riesportate verso Paesi extra CE ed essendo l'importazione temporanea scaricata mediante un conto di appuramento. Il sistema della sospensione è soggetto ad autorizzazione e dà luogo alla sospensione della riscossione dei dazi e dell'IVA all'importazione, finché non siano esportati i prodotti compensatori e, per non interrompere la produzione di questi ultimi, non è possibile sostituire le merci d'importazione con merci comunitarie secondo il sistema della compensazione per equivalente. Ne consegue che nessun diritto è dovuto se l'operazione si conclude fisiologicamente con la riesportazione dei prodotti compensatori verso Paesi extra CE se, invece, per le merci vincolate al regime della sospensione, esso sia appurato con una immissione in libera pratica nel Paese di vincolo, sorge l'obbligazione doganale e sono dovuti i dazi sospesi. SEZ. V ORDINANZA DEL 7 GIUGNO 2019, N. 15460 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI BENEFICI . Postazioni di distribuzione automatica di fototessere - Natura giuridica - Beni componenti l’azienda - Configurabilità - Sede legale o effettiva dell’impresa - Rapporto pertinenziale - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Esenzione fiscale prevista per le insegne - Inapplicabilità. In tema di imposta sulla pubblicità, le apparecchiature automatiche erogatrici di fototessere, facendo parte di quel complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa che secondo la definizione dell'art. 2555 c.c. costituiscono l'azienda, non rientrano nella nozione né di sede legale né di quella effettiva ove si svolge l'attività sociale e non costituiscono neppure loro pertinenze, stante la loro ampia diffusione nel territorio nazionale, tale da precludere, a monte, la configurabilità di un rapporto durevole di servizio del singolo distributore con la sede sociale ne consegue l'inapplicabilità dell'esenzione fiscale - di stretta interpretazione - prevista dall'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 507 del 1993 per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi di superficie complessiva sino a cinque metri quadri. Si richiamano a Sez. 5, Sentenza n. 7348 del 2012 In materia di imposta sulla pubblicità, le insegne sono soggette all'imposta ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. 507 del 1993, con le sole esenzioni di cui all'art. 17 del medesimo decreto, che riguarda - tra l'altro - le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguano la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie fino a cinque metri quadri ne deriva che le insegne ubicate in luoghi diversi dalla sede o di dimensioni superiori sono soggetti all'imposta. Nella specie, la Commissione tributaria regionale aveva escluso l'assoggettabilità ad imposta di uno striscione di otto metri quadri esposto in un cantiere edile, equiparandolo ad un'insegna, sebbene il cantiere appartenesse a soggetto diverso da quello pubblicizzato la S.C., nel cassare la decisione, ha affermato il principio su esteso . b Sez. 5 - , Ordinanza n. 7778 del 2019 In tema di imposta sulla pubblicità, l'esenzione prevista dall'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 507 del 1993 per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi, che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, non trova applicazione per i pannelli apposti su distributori automatici i quali non possono considerarsi né sede legale, né sede effettiva di svolgimento dell'attività commerciale, e neppure pertinenze delle stesse, in ragione della loro ampia diffusione territoriale che impedisce a monte la stessa configurabilità di un rapporto durevole di servizio del singolo distributore alla sede sociale. Fattispecie in tema di cabine per fototessera o postazioni di distribuzione di cibi e bevande .