RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V SENTENZA DEL 14 GIUGNO 2019, N. 15996 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - IN GENERE. Interruzione di diritto del processo ex art. 43 l.fall. - Riassunzione del giudizio - Termine - Decorrenza - Dalla pendenza del procedimento concorsuale – Esclusione – Dalla conoscenza effettiva - Individuazione. In caso di interruzione del processo determinata, ipso iure , dall'apertura del fallimento ai sensi dell'art. 43, comma 3, l.fall., il termine per la riassunzione del giudizio a carico della parte non colpita dall'evento interruttivo, la quale abbia preso parte al procedimento fallimentare presentando domanda di ammissione allo stato passivo, non decorre dalla legale conoscenza che abbia avuto della pendenza del procedimento concorsuale, ma dal momento in cui essa abbia avuto conoscenza effettiva del procedimento concorsuale, decorrente, in assenza di ulteriori elementi, dal momento in cui sia stata depositata o inviata la domanda di ammissione allo stato passivo. In precedenza i Sez. 1 - , Ordinanza n. 9578 del 2018 in tema di decorrenza del termine per la riassunzione del processo, la comunicazione al curatore di un'istanza di ammissione al passivo fondata su un lodo arbitrale è idonea a costituire legale conoscenza in capo a tale organo della pendenza del giudizio di impugnazione del lodo medesimo. ii Sez. 1 - , Ordinanza n. 2658 del 2019 in caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione di cui all'art. 305 c.p.c. decorre dalla dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo secondo la previsione dell'art. 300 c.p.c., ovvero, se anteriore, dalla conoscenza legale di detto evento procurata dal curatore del fallimento alle parti interessate.