RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA DEL 13 MARZO 2019 N. 7111 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - INTERESSI PASSIVI. Interessi moratori su crediti in sofferenza - Rapporto di deducibilità ex art. 58 del d.P.R. numero 597/1973 - Determinazione - Criteri. In tema di determinazione del reddito d'impresa, nella vigenza dell'art. 58 del d.P.R. numero 597/1993 norma applicabile fino al 31 dicembre 1987 , gli interessi di mora su crediti in sofferenza, maturati nel periodo di imposta, possono essere computati - tanto nel numeratore quanto nel denominatore - ai fini del rapporto di deducibilità previsto dalla citata disposizione. In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza numero 3402 del 2010 In tema di determinazione del reddito d'impresa, vigendo l'art. 58 del d.P.R. numero 597/1993 norma applicabile fino al 31 dicembre 1987 , gli interessi di mora su crediti in sofferenza, maturati nel periodo di imposta, possono essere computati - tanto nel numeratore quanto nel denominatore - ai fini del rapporto di deducibilità previsto dalla citata disposizione. SEZ. V SENTENZA DEL 7 MARZO 2019 N. 6630 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE. Liquidazione coatta amministrativa - Reddito di impresa - Configurabilità - Determinazione - Periodo di riferimento. L'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa continua ad essere assoggettata all'imposta sul reddito di impresa, sia per quello prodotto nel periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio ed il provvedimento che ordina l'apertura della procedura, sia per quello eventualmente prodotto nel periodo compreso tra l'inizio e la fine della stessa, essendo stato previsto espressamente, in considerazione delle esigenze temporali proprie della liquidazione concorsuale, un periodo d'imposta diverso ed eventualmente più ampio di quello ordinario, coincidente con la durata della procedura medesima. In senso conforme, si veda Sez. 5, Sentenza numero 14127 del 2001 L'impresa in liquidazione coatta amministrativa, da un lato, non muta la sua natura giuridica per effetto della dichiarazione dello stato d'insolvenza e dell'apertura della procedura concorsuale in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge e, dall'altro, continua ad essere soggetta all'imposta sul reddito d'impresa sia per il reddito prodotto nel periodo compreso fra l'inizio dell'esercizio e il provvedimento che ordina la liquidazione amministrativa sia per quello eventualmente prodotto nel periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, per la cui determinazione la legge prevede la speciale disciplina contenuta nell'art. 125 d.P.R. 22 dicembre 1986, numero 917, nell'art. 18 d.P.R. 4 febbraio 1988, numero 42, e nell'art. 73 d.P.R. 29 settembre 1973, numero 597, richiamato per l'IRPEG dall'art. 10 d.P.R. 29 settembre 1973, numero 598.In considerazione delle esigenze temporali per il compimento della liquidazione concorsuale, la legge prevede un periodo d'imposta diverso ed eventualmente più ampio di quello ordinario, facendolo coincidere con la durata della procedura, con la conseguenza che lo scomputo delle ritenute d'acconto, di cui all'art. 8 d.P.R. 29 settembre 1973, numero 598 ora artt. 93 e 19 d.P.R. 22 dicembre 1986, numero 917 , sarà effettuato solo all'atto della dichiarazione dei redditi di chiusura, anziché all'atto delle singole dichiarazioni annuali, che non sono richieste. SEZ. V ORDINANZA DEL 6 MARZO 2019 N. 6481 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI. Imposta di registro su atti giudiziari - Ordinanza ingiuntiva ai sensi dell'art. 183-ter c.p.c. - Assoggettabilità all'imposta in misura proporzionale - Fondamento. In tema di imposta di registro, tra i provvedimenti giudiziari assoggettati all'imposta proporzionale, ai sensi degli artt. 37 del d.P.R. numero 131/1986 e 8 della tariffa annesso A, parte prima , rientra anche l'ordinanza ingiuntiva di cui all'art. 186- ter c.p.c., non essendo richiesto che il provvedimento giudiziario sia passato in giudicato ma solo che sia conclusivo di un giudizio o di un suo grado, di una fase o sub-procedimento e che sia esecutivo, a nulla rilevando che nelle categorie di atti tassabili ex art. 37 cit. manchi il riferimento a quello contemplato dall'art. 186-t er c.p.c., sia perché la norma processuale è sopravvenuta al d.P.R. numero 131/1986, sia per l'espresso riferimento alla normativa sul decreto ingiuntivo contenuto nella legge sull'imposta di registro. In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza numero 17607 del 2010 In tema di imposta di registro, tra i provvedimenti giudiziari assoggettati all'imposta proporzionale, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. numero 131/1986 e dell'art. 8 della tariffa annesso A, parte prima , rientra anche l'ordinanza ingiuntiva di cui all'art. 186-ter c.p.c., non essendo richiesto che il provvedimento giudiziario sia passato in giudicato ma solo che sia conclusivo di un giudizio o di un suo grado, di una fase o un sub-procedimento e che sia esecutivo, a nulla rilevando che nelle categorie di atti tassabili ex art. 37 cit. manchi il riferimento a quello contemplato dall'art. 186-ter c.p.c., sia perché la norma processuale è sopravvenuta al d.P.R. numero 131/1986 sia per l'espresso riferimento alla normativa sul decreto ingiuntivo contenuto nella legge sull'imposta di registro.