RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V SENTENZA DEL 1° MARZO 2019 N. 6092 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE. Imprese farmaceutiche - Spese di pubblicità o di rappresentanza - Omaggi ai medici - Deducibilità - Limiti e condizioni - Fattispecie. In tema spese di pubblicità e di rappresentanza sostenute dalle imprese farmaceutiche per prestazioni rese a vantaggio dei medici, sono deducibili esclusivamente i costi relativi alla concessione di premi, vantaggi pacuniari o in natura, purché ricollegabili all'attività espletata dal medico e di valore trascurabile o comunque coerente con la prassi corrente, le spese relative all'organizzazione di convegni e congressi scientifici, qualora siano di breve durata e prevedano la partecipazione di un numero ristretto di medici specialisti, nonché le spese sostenute per campioni gratuiti di medicinali per uso umano ceduti ai medici autorizzati a prescriverli, nei limiti quantitativi previsti dalla legge. In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto non trascurabile il valore di omaggi di importo superiore ad euro 25,82, considerato complessivamente in ragione del singolo medico beneficiario e del periodo di imposta di riferimento . Si richiamano i Sez. 5, Sentenza numero 25053 del 2006 In tema di reddito d'impresa, le attività di promozione dei farmaci e di sostegno all'immagine delle case farmaceutiche si rivolgono per la gran parte ai medici, i quali sono destinatari, in particolare, di una specifica forma di pubblicità mirante non a reclamizzare astrattamente il prodotto decantandone le virtù o la piacevolezza visiva della confezione, ma ad informare il professionista della natura e delle utilità farmaceutiche del prodotto, delle ipotesi in cui esso risulti indicato e di quelle in cui risulti addirittura nocivo. Alla stregua della disciplina dettata dall'art. 74, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, numero 917, costituiscono, pertanto, spese di pubblicità tutte quelle dirette a rendere noto un farmaco presso la classe medica, anche attraverso l'organizzazione di riunioni ed incontri di breve durata e con la partecipazione di un numero ristretto di specialisti, mentre altre spese, rivolte genericamente a promuovere l'immagine della casa farmaceutica costituiscono spese di rappresentanza all'affermazione del principio la S.C. perviene muovendo dal rilievo che il consumo dei prodotti farmaceutici non è regolato dal criterio del piacere, ma da quello dell'utilità, atteso che la decisione in ordine all'assunzione dei farmaci utili è sempre consigliabile, e molto spesso per legge necessario, sia rimessa non al consumatore , bensì ad un professioniste specializzato, senza dire che il S.s.numero rimborsa solo i farmaci prescritti da un medico . ii Sez. 5, Sentenza numero 24932 del 2013 In tema di detrazione IVA, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 6, della sesta Direttiva del Consiglio CEE numero 77/388, le spese di rappresentanza, ove non abbiano un carattere strettamente professionale in quanto volte a propiziare la crescita di immagine, non si possono considerare impiegate ai fini di operazioni soggette ad imposta da parte del soggetto passivo che intende esercitare il diritto di detrazione. Ne consegue che le spese di rappresentanza sostenute da una società farmaceutica per l'organizzazione di congressi e convegni e per l'acquisto di beni da destinare ad omaggi o per il pagamento, in favore dei partecipanti, del soggiorno ed ospitalità, sono deducibili entro i limiti indicati dall'art. 74 del d.P.R. 22 dicembre 1986, numero 917, purché si dimostri che rispondono, quanto alla finalità, ad esigenze di carattere professionale e di rilevante interesse scientifico e, quanto ai modi, a criteri di ragionevolezza e di subalternità rispetto agli scopi scientifici. Tali spese, invece, vanno qualificate come relative a pubblicità diretta, regolamentate ai sensi dell'art. 36, comma 13, legge 27 dicembre 1997, numero 449, qualora, non siano volte ad incentivare il prodotto in sé, ma soltanto a favorire la partecipazione dei medici per propiziare la crescita d'immagine della società offerente, non potendo essere considerata di carattere strettamente professionale. iii Sez. 5, Sentenza numero 8844 del 2014 In tema di IRPEG ed ILOR, le spese sostenute da una società produttrice di medicinali per l'organizzazione di meetings informativi di prodotti farmaceutici possono essere qualificate come spese di rappresentanza, onde invocarne la deducibilità, qualora l'attività suddetta risponda, quanto alla finalità, ad esigenze di carattere professionale e di rilevante interesse scientifico e, circa i modi, a criteri di ragionevolezza e di subalternità rispetto agli scopi scientifici, con esclusione di fini pubblicitari. SEZ. V ORDINANZA DEL 28 FEBBRAIO 2019 N. 5953 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - SANZIONI - IN GENERE. Operazioni commerciali intercorse con imprese aventi sede in Stati privilegiati - Dichiarazione - Violazione dell'obbligo di separata indicazione dei costi - Dichiarazione integrativa - Esclusione - Fondamento. In tema d'imposte sui redditi, in caso di omessa indicazione separata dei costi sostenuti per operazioni commerciali con imprese aventi sede in Stati con regimi fiscali privilegiati, la contestazione della violazione costituisce causa ostativa alla presentazione della dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8, del d.P.R. numero 322 del 1998, dovendosi interpretare estensivamente l'art. 13 del d.lgs. numero 472 del 1997, poiché la possibilità di rimediare all'irregolarità anche dopo la contestazione della stessa si risolverebbe in un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni previste dall'art. 8 del d.lgs. numero 471 del 1997. Si veda Cass. Sez. 6 - 5, Sentenza numero 15798 del 2015 In tema d'imposte sui redditi, in caso di omessa o lacunosa esposizione di componenti negative del reddito inerenti operazioni commerciali intercorse con imprese aventi sede in Stati aventi regimi fiscali privilegiati, la contestazione della violazione costituisce causa ostativa alla presentazione della dichiarazione integrativa, di cui all'art. 2, comma 8, del d.P.R. numero 322 del 1998, in quanto se fosse possibile porre rimedio alle irregolarità anche dopo la contestazione delle stesse la correzione si risolverebbe in un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni previste dal legislatore. In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto idonea a sanare l'illecito la dichiarazione integrativa del contribuente successiva alla verifica parziale dell'Amministrazione finanziaria, ma anteriore alla notifica del processo verbale di constatazione . SEZ. V SENTENZA DEL 28 FENNRAIO 2019 N. 5907 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE. Agenzie doganali - Competenza territoriale - Criteri - Importatore indiretto - Applicabilità. Nel sistema di accertamento delle violazioni doganali delineato dal d.P.R. numero 43 del 1973, dal d.lgs. numero 374 del 1990 e dal Reg. CEE numero 2913/92 applicabili ratione temporis , la competenza territoriale deve essere determinata avendo riguardo alla dogana presso la quale è sorta l'obbligazione tributaria, ossia nella quale si sono svolte le operazioni di importazione, sia che si tratti di avviso emesso nei confronti del rappresentante indiretto dell'importatore che del rappresentato. Si richiamano i Sez. 5, Sentenza numero 14786 del 2011 Il sistema di accertamento delle violazioni doganali, delineato dal d.P.R. 23 gennaio 1973, numero 43 e dal Reg. CEE 12 ottobre 1992, numero 2913/92 applicabili ratione temporis , presuppone una precisa articolazione della competenza sul territorio, prevedendo, per ogni attività o situazione considerata, una precisa dogana competente per territorio, individuabile in ragione di un criterio di collegamento, esplicitamente o implicitamente indicato e corrispondente, in linea generale, al luogo in cui si è radicato un rapporto, ovvero è sorta un'obbligazione, o è accaduto un fatto, con la conseguenza che, in mancanza dell'enunciazione di uno specifico criterio di collegamento territoriale, non può ritenersi competente qualsiasi ufficio doganale operante sul territorio nazionale, in quanto, se la regola ricavabile dal sistema è quella della competenza del territorio, una simile eccezione dovrebbe essere esplicitata dalla legge, mentre non rilevano eventuali circolari o risoluzioni con cui l'Amministrazione finanziaria detti criteri di riparto della competenza in deroga alla predetta regola generale, provenendo tali atti da un soggetto posto su un piano di parità con il contribuente e, come tali, non vincolanti, né per quest'ultimo, né per i giudici, non costituendo fonte di diritto. Nella specie, la S.C. ha affermato che, in mancanza di espresse disposizioni di segno diverso, competente territorialmente alla revisione dell'accertamento divenuto definitivo è la dogana presso la quale è sorta l'obbligazione tributaria, ossia quella dove si sono svolte le operazioni di importazione . ii Sez. 5 , Sentenza numero 4065 del 2019 In tema di accertamento delle violazioni doganali, il sistema delineato dal d.P.R. numero 43 del 1973 e dal Reg. CE 12 ottobre 1992, numero 2913 applicabile ratione temporis , anche in difetto di un'esplicita previsione normativa, presuppone una precisa articolazione della competenza territoriale degli Uffici doganali rispetto alla quale assume rilievo il luogo nel quale è sorta l'obbligazione tributaria, ossia quella dove si sono svolte le operazioni di importazione detta articolazione è volta a salvaguardare i principi di buona andamento della Pubblica Amministrazione e di pre-costituzione del giudice naturale, evitando condotte abusive di scelta del giudice che si verificherebbero nel caso in cui qualunque ufficio doganale fosse astrattamente competente.