RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA 28 FEBBRAIO 2019, N. 5954 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA – DETRAZIONI. Attività agricola e attività di agriturismo - Separati regimi fiscali - Spese per la ristrutturazione di immobile rurale destinato all'attività di agriturismo - Inerenza all'attività agricola - Esclusione - Fondamento. In tema di IVA, qualora il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, svolga un'attività agricola e un'attività di agriturismo, optando per diversi regimi fiscali, l'attività agrituristica, sebbene complementare, resta distinta da quella agricola, sicché le spese sostenute per la ristrutturazione di immobili adibiti all'attività di agriturismo, pur avendo essi destinazione agricola, restano soggette al regime forfettario previsto per l'attività complementare, dovendo trovare applicazione il principio dell'inerenza dei costi all'attività di impresa e non alle caratteristiche del bene. In precedenza i Sez. 5, sentenza n. 8628/15 in tema di IVA, ai fini della detrazione dell'imposta, ai sensi degli artt. 19 e 19 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in coerenza con quanto prescritto dagli artt. 4 e 17 della sesta Direttiva del Consiglio CE n. 77/388, così come interpretati dalla Corte di giustizia CE sentenza 11 luglio 1991, causa C-97/90 e sentenza 18 dicembre 2008, causa C-488/07 , la valutazione della strumentalità di un acquisto rispetto all'attività imprenditoriale va effettuata in concreto, tenendo conto dell'effettiva natura del bene, in correlazione agli scopi dell'impresa. In applicazione del principio, la S.C. ha ammesso la detraibilità dell'Iva in relazione a spese sostenute per la ristrutturazione di un immobile avente catastalmente destinazione abitativa ma, in concreto, utilizzato per lo svolgimento di attività di affittacamere e case per vacanza . ii Sez. 5, sentenza n. 21965/15 in tema d'IVA, secondo la disciplina di cui agli artt. 34 e 36 d.P.R. n. 633/1972, la facoltà di optare per l'applicazione separata dell'imposta spetta anche ai soggetti che esercitano più attività nell'ambito della stessa impresa agricola con possibilità, quindi, di applicazione del regime speciale per i produttori agricoli ad una o più attività e di quello ordinario alle restanti. Ne consegue che, in presenza di una valida opzione per il regime ordinario, le attività agrituristiche restano distinte da quelle agricole svolte in regime forfettario e le spese sostenute per la ristrutturazione e la manutenzione di immobili destinati a tale attività debbono godere dell'ordinario regime di detrazione IVA. SEZ. V SENTENZA 26 FEBBRAIO 2019, N. 5577 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE. Cartella per sanzioni fondata su sentenza passata in giudicato - Termine di prescrizione decennale - Applicabilità - Fondamento - Cartella emessa per sanzioni non oggetto di accertamento giurisdizionale definitivo - Termine di prescrizione quinquennale - Operatività - Fondamento. Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie solo ove fondato su un accertamento divenuto definitivo contenuto in una sentenza passata in giudicato è assoggettato al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c. per l' actio iudicati , mentre se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile opera il termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 20 d.lgs. n. 472/1997, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario. Vanno richiamate i Sez. U, sentenza n. 25790/09 il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta actio iudicati , mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario. ii Sez. 5, sentenza n. 9076/17 il diritto alla riscossione di un'imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui all'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 nel testo vigente ratione temporis , bensì al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c. per l' actio iudicati . iii Sez. 6 - 3, ordinanza n. 11800/18 il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione sostanziale più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.