RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA 31 GENNAIO 2019, N. 2870 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO – NOTIFICA. Cartella di pagamento ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 - Decadenza - Art. 1 d.l. n. 106/2005 - Deroga alla disciplina dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 - Esclusione - Conseguenze. In tema di notificazione delle cartelle di pagamento emesse a seguito di liquidazione delle dichiarazioni dei contribuenti, la disciplina della relativa decadenza di cui all'art. 1, comma 5- bis d.l. n. 106/2005, conv. in l. n. 156/2005, non costituisce una deroga rispetto a quella prevista dall'art. 25 d.P.R. n. 602/1973, trattandosi, invece, di una disciplina transitoria che, pertanto, non viola gli artt. 1, comma 1, e 3, comma 3, l. n. 212/2000 cd. Statuto del contribuente , disposizioni che, peraltro, non hanno una valenza superiore rispetto a quella della legge ordinaria. Si veda Cass. Sez. 5 - , sentenza n. 29845/17 in tema di riscossione delle imposte sui redditi, l'art. 1 del d.l. n. 106 del 2005, convertito con modificazioni nella l. n. 156/2005 - dando seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 280/2005, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui non prevedeva un termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle imposte liquidate ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - ha fissato, al comma 5-bis, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni, ed ha stabilito all'art. 5-ter, sostituendo il comma secondo dell'art. 36 del d.lgs. n. 46 del 1999, che, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La norma, di carattere transitorio, trova applicazione non solo alle situazioni tributarie, anteriori alla sua entrata in vigore, pendenti presso l'ente impositore, ma anche a quelle che come nel caso di specie siano ancora sub iudice . SEZ. V ORDINANZA 30 GENNAIO 2019, N. 2634 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE IRPEF TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO – RICAVI. Beni oggetto dell'attività d'impresa - Destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore - Imputabilità ai ricavi. In tema di determinazione del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 53, comma 2, d.P.R. n. 917/1986, applicabile ratione temporis , i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa vanno compresi tra i ricavi se destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore. In senso conforme, Sez. 5, sentenza n. 12329/06 in tema di determinazione del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 53, secondo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa vanno compresi tra i ricavi se destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore.