RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA DEL 25 GENNAIO 2019, N. 2180 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - CONDONO FISCALE. Condono tombale - Istanza presentata da imprenditore individuale - Estensione degli effetti ai soci di fatto - Esclusione - Fondamento. La domanda di condono cd. tombale dell'imprenditore individuale non determina l'estensione degli effetti sananti alla società di fatto che abbia omesso la presentazione della dichiarazione, a ciò ostando la differente qualificazione ed il diverso trattamento fiscale dei redditi rispettivamente prodotti nonché l'art. 9, comma 14, lett. c , della l. n. 289/2002, che esclude l'applicabilità del condono nell'ipotesi di omessa presentazione di tutte le dichiarazioni relative al settore di riferimento della definizione. Si veda Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14858 del 2016 In tema di condono fiscale, la definizione della lite pendente, ai sensi dell'art. 16 della l. n. 289 del 2002, da parte di una società di persone non estende automaticamente i suoi effetti nei confronti dei singoli soci, trattandosi di beneficio lasciato al libero e personale apprezzamento di ciascun contribuente, sicché non comporta alcuna preclusione all'esercizio del potere dovere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, la quale non è tenuta ad adeguare il reddito da partecipazione dei soci, che abbiano scelto di non avvalersi di tale istituto, a quello - ricalcolato in base al condono - della società. SEZ. V ORDINANZA DEL 25 GENNAIO 2019, N. 2169 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI - SANZIONI PER LE VIOLAZIONI - IN GENERE. Art. 303 del d.P.R. n. 43 del 1973 - Rapporti tra il primo ed il terzo comma - Identità di fattispecie sanzionatoria - Circostanza aggravante - Configurabilità - Applicabilità anche alle dichiarazioni relative all'origine del prodotto - Ragioni. In tema di sanzioni per violazioni delle disposizioni in materia doganale, l'art. 303 del d.P.R. n. 43/1973, applicabile ratione temporis , contempla un'unica fattispecie sanzionatoria, non prevedendo, invero, al comma 3, una fattispecie legale diversa rispetto a quella di cui al comma 1, ma configurandone una mera circostanza aggravante, che comporta una maggiorazione dell'entità della stessa sanzione, comminata per le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci non corrispondenti all'accertamento degli Uffici finanziari, fermo restando che ricadono nel suo ambito applicativo - poiché nel concetto di qualità di una merce rientra qualsiasi caratteristica, proprietà o condizione che serva a determinarne la natura ed a distinguerla da altre simili - anche le dichiarazioni sull'origine o la provenienza della merce stessa, in quanto sintomatiche della specificità del prodotto. In senso conforme, già Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3467 del 2014 In tema di sanzioni per violazioni delle disposizioni in materia doganale, l'art. 303 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, applicabile ratione temporis , contempla un'unica fattispecie sanzionatoria, non prevedendo, invero, al terzo comma, una fattispecie legale diversa rispetto a quella di cui al primo comma, ma configurandone una mera circostanza aggravante, che comporta una maggiorazione dell'entità della stessa sanzione, comminata per le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci non corrispondenti all'accertamento degli Uffici finanziari, fermo restando che ricadono nel suo ambito applicativo - poiché nel concetto di qualità di una merce rientra qualsiasi caratteristica, proprietà o condizione che serva a determinarne la natura ed a distinguerla da altre simili - anche le dichiarazioni sull'origine o la provenienza della merce stessa, in quanto sintomatiche della specificità del prodotto. SEZ. V ORDINANZA DEL 25 GENNAIO 2019, N. 2155 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO – RICAVI. Accertamento del maggior valore di immobile compravenduto - Modifiche di cui alla l. comunitaria 2008 - Effetti - Determinazione del valore secondo i parametri OMI - Sufficienza - Esclusione - Fondamento. Nell'ipotesi di contestazione di maggiori ricavi derivanti dalla cessione di beni immobili, la reintroduzione, con effetto retroattivo, della presunzione semplice, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della l. n. 88 del 2009 legge comunitaria 2008 , che ha modificato l'art. 39 del d.P.R. n. 600/1973 e l'art. 54 del d.P.R. n. 633/1972, sopprimendo la presunzione legale relativa di corrispondenza del prezzo della compravendita al valore normale del bene, introdotta dall'art. 35 del d.l. n. 223/2006, conv. in l. n. 248/2006, non impedisce al giudice tributario di fondare il proprio convincimento su di un unico elemento, purché dotato dei requisiti di precisione e di gravità, elemento che non può, tuttavia, essere costituito dai soli valori OMI, che devono essere corroborati da ulteriori indizi, onde non incorrere nel divieto di presumptio de presumpto . In senso conforme, Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 9474 del 2017 In tema di accertamento dei redditi d’impresa, in seguito alla sostituzione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 ad opera dell’art. 24, comma 5, della l. n. 88 del 2009, che, con effetto retroattivo, stante la sua finalità di adeguamento al diritto dell’Unione europea, ha eliminato la presunzione legale relativa introdotta dall’art. 35, comma 3, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006 di corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili al valore normale degli stessi così ripristinando il precedente quadro normativo in base al quale, in generale, l’esistenza di attività non dichiarate può essere desunta anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti” , l’accertamento di un maggior reddito derivante dalla predetta cessione di beni immobili non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. SEZ. V ORDINANZA DEL 25 GENNAIO 2019, N. 2153 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI. Redditi d'impresa - Immobili non strumentali né riconducibili ai beni-merce - Individuazione - Conseguenze - Fattispecie. In tema di redditi d'impresa, i beni immobili non strumentali né riconducibili ai beni-merce agli effetti dell'art. 57 ora 90 del d.P.R. n. 917/1986 - che prevede l'indeducibilità dei relativi costi ed il concorso alla formazione del reddito secondo la disciplina sui redditi fondiari - vanno individuati in ragione della loro natura e della destinazione all'attività di produzione o di scambio oggetto dell'attività d'impresa. In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva escluso la strumentalità di numerosi cespiti appartenenti ad un'impresa commerciale, operante nel settore immobiliare, in quanto locati a terzi, senza approfondire se gli stessi fossero, in tutto o in parte, destinati alla vendita . Non si segnalano precedenti in termini.