RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA 18 GENNAIO 2019, N. 1348 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE. Accertamento induttivo – Attività svolta a seguito di scritto anonimo – Legittimità – Fondamento. In tema di accertamento induttivo, lo scritto anonimo – pur se inutilizzabile ai fini della prova dei fatti in esso rappresentati - ben può costituire l'innesco di attività volte all'assunzione di dati conoscitivi anche in assenza di elementi di riscontro, in attuazione di un principio che, affermato nella materia penale, nella quale è ritenuto compatibile con le garanzie riconosciute all'indagato, a maggior ragione può essere riconosciuto in sede tributaria. Si richiama i Sez. L, sentenza n. 6501/13 in materia disciplinare, poiché gli artt. 240 e 333 c.p.p. riguardano esclusivamente la materia penale, nessuna norma di legge vieta che l'esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro possa essere sollecitato a seguito di scritti anonimi, restando escluso solo che questi possano essere lo strumento di prova dell'illecito, né un simile divieto può desumersi dal generale principio di correttezza e buona fede, che costituisce un metro di valutazione dell'adempimento degli obblighi contrattuali e non anche una loro autonoma fonte. ii Sez. 6 - 5, ordinanza n. 14930/17 in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, il potere - dovere dell'Amministrazione è disciplinato non già dell'art. 39, bensì dall'art. 41 d.P.R. n. 600/1973, ai sensi del quale, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, l'Ufficio determina il reddito complessivo del contribuente medesimo a tal fine, esso può utilizzare qualsiasi elemento probatorio e può fare ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni cd. supersemplici - cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 38, comma 3, d.P.R. cit. -, le quali determinano un'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito risultante dalla somma algebrica di costi e ricavi non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall'Ufficio. SEZ. V ORDINANZA 18 GENNAIO 2019, N. 1325 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - CONDONO FISCALE. Condono ex art. 9 l. n. 289/2002 – Riapertura termini – Opzione per l’affrancamento delle perdite – Revocabilità – Esclusione – Fondamento. La riapertura dei termini del condono ex art. 9 l. n. 289/2002 non consente di revocare l'opzione per l'affrancamento delle perdite già effettuata in una precedente dichiarazione, trattandosi di una manifestazione di volontà del contribuente, in quale tale irretrattabile. In precedenza, Cass. Sez. 5 - , ordinanza n. 17141/18 in tema di condono fiscale, la dichiarazione nella specie, integrativa di volersi avvalere di una determinata definizione agevolata non ha natura di mera dichiarazione di scienza o di giudizio, come tale modificabile, ma è un atto volontario, frutto di scelta ed autodeterminazione da parte del contribuente, i cui effetti sono previsti dalla legge, sicché, una volta presentata, è irrevocabile e non può essere modificata dall'ufficio, né contestata dal contribuente per un ripensamento successivo, ma solo per errore materiale manifesto e riconoscibile.