RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA 13 DICEMBRE 2018, N. 32258 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DI LAVORO - LAVORO AUTONOMO – DETERMINAZIONE. Avvocati - Contributi assistenziali e previdenziali - Deducibilità - Esclusione - Fondamento. In tema di IRPEF, i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori versati dagli avvocati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense non sono deducibili dal reddito da lavoro autonomo, in quanto il relativo importo è a carico del cliente e non fa parte delle componenti del compenso professionale e, di conseguenza, non rientra nella fattispecie prevista dall'art. 10 d.P.R. n. 917/1986. Si veda Cass. Sez. 6 - 5, ordinanza n. 321/2018 i contributi previdenziali obbligatori versati dai notai alla cassa nazionale del notariato sono deducibili dal reddito complessivo, in quanto sono da considerare spese inerenti all'attività professionale svolta, essendo il relativo esborso una conseguenza del reddito prodotto. SEZ. V ORDINANZA 12 DICEMBRE 2018, N. 32119 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - IN GENERE. Enti di tipo associativo non commerciale - Effettiva vita associativa ed assembleare - Necessità – Fattispecie. Le agevolazioni tributarie previste in favore degli enti di tipo associativo non commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, dall'art. 111 ora 148 del d.P.R. n. 917/1986 si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell'atto costitutivo o nello statuto nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che, senza motivare circa l'assenza di attività assembleare ed in particolare in ordine alla mancata convocazione e partecipazione degli associati all'assemblea, aveva riconosciuto detta esenzione ad una associazione sportiva dilettantistica individuando i fruitori delle relative attrezzature come soci e non come clienti . Il precedente è conforme a Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4872/2015 le agevolazioni tributarie previste in favore degli enti di tipo associativo non commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, dall'art. 111 ora 148 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell'atto costitutivo o nello statuto.