RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA DEL 30 NOVEMBRE 2018, N. 31058 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TARSU. Competenza dell'autorità portuale - Condizioni e conseguenze. In tema di TARSU, resta ferma la generale competenza dei Comuni anche per le aree portuali ove l'Autorità portuale non sia stata istituita. Si richiama Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23583 del 2009 Nell'ambito dell'area portuale, intesa come spazio territoriale nel quale svolge i suoi compiti l'Autorità portuale, l'attività di gestione dei rifiuti appartiene alla competenza di quest'ultima, che non si limita al servizio di pulizia all'interno del porto, ma è tenuta, ai sensi dell'art. 62, comma 5, d.lgs. n. 507/1993, dell'art. 21, comma 8, d.lgs. n. 22/1997, e dell'art. 6, comma 1, lett. c , l. n. 84/1994, ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica. Ne consegue che, in relazione a detta attività, deve escludersi la competenza dei Comuni, che sono pertanto privi di ogni potere impositivo ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non essendo detto potere configurabile in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio. SEZ. V ORDINANZA DEL 30 NOVEMBRE 2018, N. 31038 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO. Principio di autosufficienza - Contestazione della rituale notifica delle cartelle di pagamento - Oneri del ricorrente - Fondamento. In tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso. In precedenza, Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 5185 del 2017 In tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest'ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo. SEZ V SENTENZA DEL 28 NOVEMBRE 2018, N. 30775 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - IN BASE AD ACCERTAMENTI NON DEFINITIVI - IN GENERE. Art. 68, comma 1, lett. b del d.lgs. n. 546 del 1992 - Iscrizione provvisoria a ruolo della somma accertata dalla sentenza della commissione tributaria provinciale - Limite. In tema di riscossione delle imposte, l'iscrizione provvisoria a ruolo, ai sensi dell'art. 68, comma 1, lett. b , d.lgs. n. 546/1992, ha ad oggetto l'intero importo accertato come dovuto dalla sentenza della commissione tributaria provinciale che abbia accolto solo parzialmente il ricorso, purché contenuto entro il limite dei due terzi dell'ammontare complessivo del tributo portato nell'avviso di accertamento, salva l'esigibilità del residuo nel caso in cui la sentenza della commissione tributaria regionale accerti che è dovuto l'intero ammontare del tributo o una somma superiore ai due terzi dello stesso. Non si rilevano precedenti in termini. SEZ. V SENTENZA DEL 28 NOVEMBRE 2018, N. 30770 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE. Disciplina antielusiva ex art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 4 e 5 - Necessità - Violazione - Conseguenze – Fattispecie. In tema di disciplina antielusiva, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, è nullo l'avviso di accertamento che, oltre a non contenere una specifica motivazione in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente, ai sensi del comma 5 dell'art. 37- bis d.P.R. n. 600/1973, sia stato emesso all'esito di un procedimento iniziato con una richiesta di chiarimenti non rispettosa delle prescrizioni contenute del comma 4 del richiamato articolo, e pertanto inidonea ad instaurare un giusto contraddittorio con il contribuente. Nella specie, l'amministrazione aveva invitato la società ricorrente a presentarsi presso l'ufficio, anziché chiedere chiarimenti da inviare per iscritto aveva concesso un termine di 15 giorni per la presentazione, anziché accordare i prescritti 60 giorni con l'invito aveva fatto un mero rinvio all'art. 37- bis , invece di indicare i motivi per i quali si ritenevano applicabili i commi 1 e 2 del citato articolo infine, l'avviso di accertamento non conteneva alcun riferimento alle giustificazioni fornite dalla società. Si richiama, Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 2239 del 2018 In tema d'imposte sui redditi, l'art. 37-bis, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973, prevede un rigoroso procedimento d'instaurazione del contraddittorio, caratterizzato da scansioni predeterminate, in cui, a pena di nullità, l'avviso di accertamento deve essere emanato previa richiesta di chiarimenti al contribuente e deve essere specificamente motivato in relazione alle giustificazioni fornite, sicché, concorrendo detta richiesta alla valutazione del fine elusivo dell'operazione, non possono considerarsi alla stessa equipollenti l'attività svolta dai verbalizzanti e le eventuali dichiarazioni del contribuente in sede di verifica. Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva annullato l’avviso di accertamento per omessa motivazione sulle giustificazioni fornite in sede di contraddittorio dal contribuente poiché l'Ufficio si era limitato a rinviare al contenuto del processo verbale di contestazione, senza descrivere neppure sommariamente dette giustificazioni ed operare un raffronto, anche sintetico, con le ragioni dell'ipotizzato carattere elusivo dell'operazione .