RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V OEDINANZA DEL 4 OTTOBRE 2018, N. 24306 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE. Apertura di pieghi, borse e casseforti - Condizioni - Autorizzazione del Procuratore della Repubblica - Necessità solo in caso di apertura coattiva - Conseguenze - Fattispecie. In tema di accertamento delle imposte, l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica all'apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti e mobili in genere, prescritta in materia di IVA dall'art. 52, comma 3, d.P.R. n. 633/1972 e necessaria anche in tema di imposte dirette, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 33 d.P.R. n. 600/1973 , è richiesta soltanto nel caso di apertura coattiva , e non anche ove l'attività di ricerca si svolga con la collaborazione del contribuente. Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto legittima l'acquisizione di documentazione custodita all'interno di una borsa rinvenuta in sede di verifica fiscale avvenuta con l'autorizzazione di un dipendente dell'impresa sottoposta ad accertamento, senza alcuna successiva contestazione specifica contestazione specifica in sede di dichiarazione resa a chiusura delle operazioni di verifica . In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3204 del 2015 In tema di accertamento delle imposte, l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica all'apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti e mobili in genere, prescritta in materia di IVA dall'art. 52, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972 e necessaria anche in tema di imposte dirette, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 33 d.P.R. n. 600/1973 , è richiesta soltanto nel caso di apertura coattiva , e non anche quando l'attività di ricerca si svolga con la collaborazione del contribuente. In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la necessità di detta autorizzazione nel caso in cui il contribuente abbia assistito all'apertura della cassaforte senza formulate alcuna contestazione specifica in sede di dichiarazione resa a chiusura della verifica . SEZ. V ORDINANZA DEL 1° OTTOBRE 2018, N. 23675 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO NOZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE. Annullamento dell'avviso in sede giurisdizionale per vizi formali - Emanazione di un nuovo avviso - Necessità - Fondamento e limiti. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la pronuncia di una sentenza che dichiari la nullità dell'atto di accertamento per motivi di forma, sia o meno passata in giudicato, non solo non preclude ma impone all'Amministrazione finanziaria, ove ancora non decaduta dall'esercizio del relativo potere per il decorso dei termini di cui all'art. 43 d.P.R. n. 600/1973, di emettere un nuovo avviso, emendato dei vizi formali che andrà, se necessario, ad autoannullare il precedente, in quanto l'Amministrazione non ha il potere di rinunciare all'azione volta al recupero del credito erariale. In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10376 del 2011 In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la pronuncia di una sentenza che dichiari la nullità dell'avviso di accertamento per motivi di forma, sia o meno passata in giudicato, non solo non preclude la possibilità ma impone all'Amministrazione finanziaria di emettere un nuovo avviso, il quale autoannullerà, se necessario, il precedente, purché siano rispettati i termini di cui ai primi due commi dell'art. 43 d.P.R. n. 600/1973 e ciò in quanto, se ancora in tempo, non è in potere dell' Amministrazione rinunciare con l'inerzia all'azione di recupero del credito fiscale. SEZ. V SENTENZA DEL 1° OTTOBRE 2018, N. 23670 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO NOZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE. Avviso di accertamento emanato prima del decorso del termine di cui all'art. 12 della l. n. 212 del 2000 - Illegittimità - Pregiudizio concreto per il contribuente - Necessità - Esclusione – Fondamento. In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'avviso di accertamento, emesso prima del termine dilatorio fissato dall'art 12, comma 7, della l. n. 212/2000, ove non ricorra una situazione di urgenza, è illegittimo per violazione del principio del contraddittorio detto vizio, attenendo alla mancanza di un elemento essenziale nell' iter di formazione del provvedimento, può essere dedotto anche dal coobbligato, ove pure non abbia subito una verifica in loco , senza che, peraltro, lo stesso debba dimostrare di aver subito un concreto pregiudizio da detta violazione. Non si segnalano precedenti in termini. SEZ. V SENTENZA DEL 1° OTTOBRE 2018, N. 23668 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IN GENERE. IVA - Obbligazioni di non fare - Imponibilità - Condizioni. In tema di IVA, l'atto con il quale le parti rinunciano ai rispettivi crediti è soggetto all'applicazione dell'imposta, in quanto l'assunzione del reciproco obbligo di non fare implica reciproche attribuzioni patrimoniali e si configura, pertanto, quale prestazione di servizi. In senso difforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18764 del 2014 In caso di imposizione alternativa, il contribuente ha l'obbligo di corrispondere il tributo previsto dalla legge e non quello da lui scelto in base a sue considerazioni soggettive. Ne consegue che non sono violati il principio di alternatività dell'imposta e del divieto di doppia imposizione, ai sensi dell'art. 40 d.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 67 d.P.R. 29 n. 600/1973, allorché l'amministrazione finanziaria escluda la detraibilità dell'IVA erroneamente pagata, indicando l'imposta di registro quale unico tributo dovuto, a prescindere da ogni questione relativa all'eventuale rimborso. Fattispecie in cui la S.C. ha escluso l'assoggettabilità ad IVA di una transazione circoscritta alla rinuncia di contenziosi pendenti, alla luce della giurisprudenza comunitaria, secondo la quale l'obbligo di non fare assunto da un imprenditore non configura una prestazione di servizi .