RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ V ORDINANZA DEL 26 SETTEMBRE 2018 numero 22963 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE. Operazioni inesistenti - Rimborso dell'IVA versata - Condizioni. In tema di IVA, il cedente o il prestatore che abbia emesso fattura per un'operazione inesistente ha diritto al rimborso dell'imposta versata ove, in ragione del ritiro della fattura, il destinatario non abbia la possibilità di utilizzare tale documento ai fini della detrazione, con il conseguente rischio di perdita di gettito tributario. Si veda, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10939 del 2015 In tema d'IVA, l'emittente della fattura, in base al principio di cartolarità, è tenuto a versare l'imposta ivi liquidata a meno che non l'abbia tempestivamente corretta o annullata ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 633/1972, sì da consentire l'applicazione dell'esatta imposta dovuta ed il corretto esercizio del diritto di detrazione da parte del destinatario, fermo restando che l'inottemperanza agli adempimenti richiesti dalla norma non consente all'Amministrazione finanziaria di pretendere il pagamento dell'imposta, né osta al riconoscimento del rimborso dell'IVA indebita versata in eccedenza ove il giudice di merito abbia accertato che, con il ritiro della fattura, sia stato definitivamente eliminato il rischio che il destinatario abbia utilizzato o possa utilizzare tale documento ai fini della detrazione. SEZ. V SENTENZA DEL 26 SETTEMBRE 2018 numero 22942 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DIVERSI - ATTIVITA' OCCASIONALI. Contratti derivati - Imponibilità ex art. 103 bis TUIR. Presupposti. I contratti derivati su valuta, rientranti tra le operazioni fuori bilancio , poste in essere da soggetti diversi dagli enti creditizi o finanziari, concorrono alla determinazione del reddito ai sensi dell'art. 103- bis , comma 2- bis , d.P.R. n. 917/1986 applicabile ratione temporis solo se sono stati oggetto di valutazione nei conti annuali secondo la disciplina civilistica, mentre ove siano stati iscritti in conti d'ordine, la correlata valutazione dei componenti reddituali conseguiti dal rapporto va operata in conformità all'art. 76 del detto decreto nel testo ratione temporis vigente . Si richiama Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8257 del 2008 Con riferimento allo speciale componente positivo o negativo del reddito degli enti creditizi e finanziari, costituito da ricavi o perdite su operazioni di outright valutario, l'art. 103-bis d.lgs. n. 917/1986, non deroga al criterio di competenza fissato dall'art. 75 , comma 1, ma si limita ad escludere, limitatamente alla fiscalità di outrights in corso alla data di chiusura dell'esercizio, che debba attendersi l'esito definitivo di esse, imponendo invece che a quella data sia imputato al reddito il risultato di una valutazione condotta tenendo conto di precisi criteri stabiliti dal d.lgs. n. 87/1992, determinando in tal modo obbiettivamente la consistenza del ricavo o della perdita al momento della chiusura. Nella specie, la S.C. ha ritenuto indebita la deduzione effettuata nell'esercizio successivo da un istituto di credito con riguardo ad una perdita su valuta acquistata a termine ed a tasso predeterminato, perdita, appunto, determinabile mediante la citata valutazione alla data di chiusura dell'esercizio precedente . SeZ. V ORDINANZA DEL 26 SETTEMBRE 2018 numero 22938 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE I.R.P.E.G. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - IN GENERE. Costi - Deducibilità - Condizioni - Inerenza all'attività di impresa - Nozione - Conseguenze - Fattispecie. In tema di redditi di impresa, la deducibilità dei costi inerenti all'attività di impresa va apprezzata secondo un giudizio di tipo qualitativo, con la conseguenza non rilevano valutazioni in termini di utilità o di vantaggio, afferenti ad un giudizio quantitativo, e neppure in termini di congruità del costo. Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto deducibile, in quanto inerente all'attività esercitata, la percentuale aggiuntiva di fatturato che la contribuente era tenuta contrattualmente a corrispondere alla società controllante in caso di mancato raggiungimento di un certo numero annuale di acquisti, a copertura dei costi fissi sostenuti dalla fornitrice . Contrasto interpretativo. In senso conforme, Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 450 del 2018 In tema di imposte sui redditi delle società, il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa e non dall'art. 75, comma 5, d.P.R. n. 917/1986, ora art. 109, comma 5, del medesimo d.P.R., riguardante il diverso principio della correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità anche solo potenziale o indiretta , in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e non assumendo rilevanza la congruità delle spese, perché il giudizio sull'inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo. Nella specie, la S.C. ha ritenuto non deducibili i costi relativi al pagamento di royalties per l'uso di un marchio FS, non perché non avevano incrementato i ricavi aziendali, come aveva ritenuto la CTR, ma perché l'uso del marchio FS, per il quale i costi erano stati sostenuti, risultava del tutto estraneo all'attività d'impresa, che per il 92,50% del fatturato si svolgeva con società del gruppo, a cui la contribuente apparteneva, e per il restante 7,50% con soggetti esterni al gruppo, costituiti da enti pubblici, all'esito di procedure di gara pubblica . In senso difforme, Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 13596 del 2018 In tema di redditi di impresa, la nozione di inerenza che connota i costi deducibili, fondata sul richiamo all'art. 75, comma 5, d.P.R. n. 917/1986, nella formulazione applicabile ratione temporis , anteriore al d.lgs. n. 344/2003, esprime la riferibilità dei medesimi all'attività d'impresa e ne implica la congruità, sicché deve escludersene la deducibilità sia ove non funzionali a detta attività, sia ove sproporzionati o eccessivi.