RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V SENTENZA 18 GENNAIO 2018, N. 1111 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI TRIBUTI DIRETTI DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE – CARTELLE. Ruolo e cartella di pagamento - Indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso - Necessità - Esclusione - Indicazione di circostanze univoche per l'individuazione del medesimo - Sufficienza - Fondamento. In tema di riscossione delle imposte sul reddito, per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo, al contrario, sufficiente l'indicazione di circostanze univoche ai fini dell'individuazione di quell'atto, così che resti soddisfatta l'esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti. A tale interpretazione non è di ostacolo la previsione contenuta negli artt. 1, comma 2, e 6, comma 1, del d.m. Finanze n. 321/1999 che nel caso di iscrizione a ruolo o di cartella che conseguano ad un atto precedentemente notificato, richiede l'indicazione degli estremi di tale atto e la relativa data di notifica , in quanto essa va letta in combinato disposto con le di poco successive norme primarie contenute, prima in via generale nello Statuto del contribuente art. 7, comma 3, l. n. 212/2000 e poi, con specifico riferimento ai ruoli ed alle cartelle, nel d.lgs. n. 32/2001 art. 8, comma 1, lett. a che ha modificato gli artt. 1 e 12 d.P.R. n. 602 cit. , che si limitano a richiedere che gli atti da ultimo indicati contengano soltanto il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa . In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11466 del 2011 In tema di riscossione delle imposte sul reddito, per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, ex art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo, al contrario, sufficiente l'indicazione di circostanze univoche ai fini dell'individuazione di quell'atto, così che resti soddisfatta l'esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti. A tale interpretazione non è di ostacolo la previsione contenuta negli artt. 1, comma 2 e 6, comma 1 D.M. Finanze 3 settembre 1999, n. 321 che nel caso di iscrizione a ruolo o di cartella che conseguano ad un atto precedentemente notificato, richiede l'indicazione degli estremi di tale atto e la relativa data di notifica , in quanto essa va letta in combinato disposto con le di poco successive norme contenute, prima in via generale nello Statuto del contribuente art. 7, comma 3, l. 27 luglio 2000, n. 212 e poi, con specifico riferimento ai ruoli ed alle cartelle, d.lgs 26 gennaio 2001 n. 32 art. 8, comma 1, lett. a che ha modificato gli artt. 1 e 12 d.P.R. n. 602 cit. , che si limitano a richiedere che gli atti da ultimo indicati contengano soltanto il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa .