RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V SENTENZA 17 GENNAIO 2018, N. 959 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO NOZIONE - IN GENERE. Indagini della G.d.F. in cooperazione con uffici finanziari ed indagini svolte in veste di P.G. - Distinzione - Garanzie rispettivamente applicabili - Utilizzazione delle acquisizioni delle indagini di P.G. da parte degli uffici finanziari - Condizioni. In tema di accertamenti tributari, nelle indagini svolte ai sensi degli artt. 33 d.P.R. n. 600/1973, 52 e 63 d.P.R. n. 633/1972, la Guardia di finanza che, cooperando con gli uffici finanziari, proceda ad ispezioni, verifiche, ricerche ed acquisizione di notizie, ha l'obbligo di uniformarsi a dette disposizioni, sia quanto alle necessarie autorizzazioni che alla verbalizzazione. Tali indagini hanno carattere amministrativo - con conseguente inapplicabilità dell'art. 24 Cost. in materia di inviolabilità del diritto di difesa, essendo applicabili, nella successiva ed eventuale procedura contenziosa, le garanzie proprie di questa - e vanno pertanto considerate distintamente dalle indagini, che la stessa Guardia di finanza conduce in veste di polizia giudiziaria, dirette all'accertamento dei reati, con l'osservanza di tutte le prescrizioni dettate dal c.p.p. a tutela dei diritti inviolabili dell'indagato la mancata osservanza di tali prescrizioni, rilevante al fine della possibilità di utilizzare in sede penale i risultati dell'indagine, non incide - purché non siano violate le disposizioni dei suddetti artt. 33 d.P.R. n. 600/1973, e 52 e 63 d.P.R. n. 633/1972 - sul potere degli uffici finanziari e del giudice tributario di avvalersene a fini meramente fiscali, senza che ciò costituisca violazione dell'art. 24 Cost TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO NOZIONE - IN GENERE - Utilizzazione di elementi e dati acquisiti dalla G.d.F - Rispetto dei principi delle norme tributarie - Sufficienza - Limiti - Condizioni. In tema di violazioni tributarie e di applicazione delle relative sanzioni, l'utilizzazione a fini fiscali di dati e documenti acquisiti dalla Guardia di finanza è subordinata al rispetto delle disposizioni dettate dalle norme tributarie - artt. 33 d.P.R. n. 600/1973, 52 e 63 d.P.R. n. 633/1972 - anche nell'ipotesi in cui la stessa operi nell'esercizio dei poteri di P.G. l'applicazione delle norme processualpenalistiche è difatti limitata dagli artt. 70 d.P.R. n. 600/1973 e 75 d.P.R. n. 633/1972 ai soli casi non espressamente disciplinati dai predetti decreti, fatti salvi, in ogni caso, i limiti derivanti da specifiche preclusioni, come, in ipotesi, la necessità di preventiva autorizzazione del Procuratore della Repubblica prevista dalle citate disposizioni tributarie per procedere a determinate attività accesso presso locali diversi dall'esercizio dell'attività del contribuente, perquisizione personale o apertura dei beni elencati dal comma 3 del citato art. 52 . In ordine al primo principio, si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8990 del 2007 In tema di accertamenti tributari, nelle indagini svolte, ai sensi degli arrt. 33 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 52 e 63 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la guardia di finanza che, cooperando con gli uffici finanziari, proceda ad ispezioni, verifiche, ricerche ed acquisizione di notizie, ha l'obbligo di uniformarsi alle dette disposizioni, sia quanto alle necessarie autorizzazioni che alla verbalizzazione. Tali indagini hanno carattere amministrativo - con conseguente inapplicabilità dell'art. 24 Cost. in materia di inviolabilità del diritto di difesa, essendo applicabili, nella successiva ed eventuale procedura contenziosa, le garanzie proprie di questa - e vanno pertanto considerate distintamente dalle indagini, che la stessa guardia di finanza conduce in veste di polizia giudiziaria, dirette all'accertamento dei reati, con l'osservanza di tutte le prescrizioni dettate dal codice di procedura penale a tutela dei diritti inviolabili dell'indagato. La mancata osservanza di tali prescrizioni, rilevante al fine della possibilità di utilizzare in sede penale i risultati dell'indagine, non incide - purché non siano violate le dette disposizioni degli artt. 33 d.P.R. n. 600/1973, e 52 e 63 del d.P.R. n. 633/1972 - sul potere degli uffici finanziari e del giudice tributario di avvalersene a fini meramente fiscali, senza che ciò costituisca violazione dell'art. 24 Cost. Con riguardo al secondo, Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 28060 del 2017 In materia tributaria, gli elementi raccolti a carico del contribuente dai militari della Guardia di Finanza senza il rispetto delle formalità di garanzia difensiva prescritte per il procedimento penale non sono inutilizzabili nel procedimento di accertamento fiscale, stante l'autonomia del procedimento penale rispetto a quello di accertamento tributario, secondo un principio, oltre che sancito dalle norme sui reati tributari art. 12 d.l. n. 429/1982, successivamente confermato dall'art. 20 d.lgs. n. 74/2000 , desumibile anche dalle disposizioni generali dettate dagli artt. 2 e 654 c.p.p. ed espressamente previsto dall'art. 220 disp. att. c.p.p., che impone l'obbligo del rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale quando, nel corso di attività ispettive, emergano indizi di reato ma soltanto ai fini dell'applicazione della legge penale.