RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V SENTENZA 17 GENNAIO 2018, N. 976 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - PRESTAZIONI DI GARANZIE REALI O PERSONALI. Fideiussioni prestate da più persone, con atti separati, connotate da vincolo di solidarietà passiva in relazione al medesimo rapporto debitorio principale - Enunciazione in un unico decreto ingiuntivo - Conseguenze - Applicazione di un'unica imposta proporzionale su di una fideiussione e di un'imposta fissa su ciascuna delle altre fideiussioni. In tema di imposta di registro, ex art. 6 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, in caso di plurime fideiussioni enunciate nello stesso decreto ingiuntivo e comportanti responsabilità solidale cumulativa dei fideiussori per lo stesso debito, l'imposta proporzionale di registro va applicata ad una sola fideiussione, con sottoposizione delle altre ad imposta di registro in misura fissa, non essendo condizionata l'applicazione di detto speciale regime né alla contestualità della prestazione delle garanzie né ad una comune consapevolezza dei garanti di prestare garanzia per lo stesso debito, rilevando esclusivamente il fattore agevolativo rappresentato dalla solidarietà cumulativa assunta quale conseguenza legale art. 1946 c.c. della pluralità di co-garanzie per lo stesso debito. Già in precedenza, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10347 del 2007, aveva stabilito che in tema di imposta di registro, nel caso di fideiussioni prestate, con atti separati, da più persone per un medesimo debitore ed a garanzia del medesimo debito, che siano poi enunciate in unico decreto ingiuntivo riferito unitariamente al debitore principale ed ai garanti , si configura una confideiussione , con la conseguenza che i fideiussori sono solidalmente obbligati all'estinzione del debito, ex art. 1946 c.c., ed è sottoposto a tassazione proporzionale uno solo degli atti di prestazione di garanzia, ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. f , d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e dell'art. 6 e relativa nota della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. medesimo. Tale ultima disposizione non condiziona lo speciale regime impositivo né alla contestualità della prestazione delle garanzie né ad una comune consapevolezza dei garanti di prestare garanzia per lo stesso debito, essendo il regime di solidarietà comulativa una conseguenza legale della pluralità di garanzie per lo stesso debito, la quale può essere esclusa o limitata, ai sensi dell'art. 1946 c.c., mediante apposite pattuizioni, evincendosi da ciò che la ragione del regime fiscale agevolato risiede soltanto nello speciale regime civilistico del collegamento tra negozi di prestazione di garanzia nella specie, non risultando né provata né dedotta l'esistenza di patti che escludevano o limitavano l'applicazione del regime di solidarietà ad una o più delle fideiussioni prestate a favore della banca creditrice, doveva applicarsi lo speciale regime agevolativo . SEZ. V ORDINANZA 17 GENNAIO 2018, N. 956 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ACCANTONAMENTI - RISCHI SU CREDITI. Svalutazione dei crediti impliciti – Locazione finanziaria - Risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore - Conseguente minusvalenza - Deducibilità. In tema di determinazione del reddito d'impresa, le minusvalenze risultanti dalla differenza tra il costo residuo dei beni mobili concessi in locazione finanziaria ad utilizzatori inadempienti con conseguente risoluzione dei relativi negozi e quello previsto nei nuovi contratti di locazione, costituiscono perdite su crediti impliciti nei predetti contratti, ex art. 106, comma 4, d.P.R. n. 917/1986, deducibili a norma dell'art. 101 del medesimo decreto. Si richiama Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27296 del 2014 In tema di imposte sui redditi d'impresa, l'art. 66 ora 101 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede la deduzione delle sopravvenienze passive, quali componenti negative del reddito d'impresa, se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, va interpretato nel senso che l'anno di competenza per operare la deduzione stessa deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto, perché in quel momento si materializzano gli elementi certi e precisi della sua irrecuperabilità, in quanto, diversamente, si rimetterebbe all'arbitrio del contribuente la scelta del periodo d'imposta più vantaggioso per operare la deduzione, snaturando la regola espressa dal principio di competenza, che è criterio inderogabile ed oggettivo per determinare il reddito d'impresa.