RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

Sez. V SENTENZA 11 GENNAIO 2018, N. 453 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI. Tariffa di igiene ambientale - Periodo antecedente alle modifiche di cui all'art. 14, comma 33, del d.l. numero 78 del 2010 - Natura tributaria - Fondamento - Conseguenze - Possibilità di emendare la dichiarazione - Sussistenza. La TIA, introdotta dall'art. 49 del d.lgs. numero 22/1997, ha avuto - prima dell'emanazione dell'art. 14, comma 33, del d.l. numero 78/2010, conv. dalla l. numero 122/2010, che ha modificato l'art. 238 del d.lgs. numero 152 del 2006, con una norma priva, peraltro, di portata retroattiva - natura tributaria, in quanto assimilata alla TARSU, sicché opera, in relazione alla stessa, con riferimento ai periodi di imposta sino alla data del 30 giugno 2010, il generale principio dell'emendabilità della dichiarazione da parte del contribuente ove affetta da errori in proprio danno. Si richiamano a Cass. Sez. Unite, Ordinanza numero 23114/15 Le controversie riguardanti la debenza della tariffa di igiene ambientale TIA spettano alla giurisdizione tributaria, in quanto, come evidenziato anche dall'ordinanza della Corte costituzionale numero 64 del 2010, tale tariffa non costituisce un'entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU, disciplinata dal d.P.R. numero 507/1993, di cui conserva la qualifica di tributo. b Cass. Sez. Unite, Sentenza numero 13378/16 In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. numero 600/1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. art. 2, comma 8, del d.P.R. numero 322/1998 , mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria. Sez. V ORDINANZA 11 GENNAIO 2018, N. 468 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - IN GENERE TRIBUTI IN GENERALE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - IN GENERE. Ricorso avverso il ruolo emesso dal centro di servizio - Presentazione - Modalità - Deposito nella segreteria della commissione tributaria prima del decorso del termine di sei mesi dalla data di inoltro dell'originale al centro di servizio - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Esclusione. In tema di contenzioso tributario, il ricorso avverso il ruolo emesso dal centro di servizi deve proporsi non prima di sei mesi dalla data di invio dell'originale al centro di servizio tuttavia il deposito di esso nella segreteria della commissione tributaria, senza attendere il decorso del termine di sei mesi non ne determina la inammissibilità, imponendo soltanto al giudice di non decidere la controversia in epoca anteriore alla scadenza di tale termine, la cui funzione è quella di concedere all'amministrazione finanziaria la possibilità di deliberare sul ricorso del contribuente, con l'effetto di ridurre, nel caso di accoglimento, l'attività delle commissioni tributarie. In senso conforme, già Cass. Sez. VI - 5, Ordinanza numero 24153/12 In tema di contenzioso tributario, il ricorso avverso il ruolo emesso dal centro di servizi deve proporsi non prima di sei mesi dalla data di invio dell'originale al centro di servizio tuttavia il deposito di esso nella segreteria della commissione tributaria, senza attendere il decorso del termine di sei mesi non ne determina la inammissibilità, imponendo soltanto al giudice di non decidere la controversia in epoca anteriore alla scadenza di tale termine, la cui funzione è quella di concedere all'amministrazione finanziaria la possibilità di deliberare sul ricorso del contribuente, con l'effetto di ridurre, nel caso di accoglimento, l'attività delle commissioni tributarie. Sez. V SENTENZA 11 GENNAIO 2018, N. 456 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972. Servizio di accertamento e riscossione della tassa - Affidamento in concessione a terzi da parte del Comune - Società in house partecipata da più Comuni – Ammissibilità – Condizioni. In tema di ICI, l'art. 52, comma 5, lett.b , numero 3 , del d.lgs. numero 446/1997 nella formulazione applicabile ratione temporis non osta all'affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali ad una società in house partecipata da più Comuni, purché questi ultimi esercitino congiuntamente sulla stessa un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi ed uffici interni e la società pluripartecipata effettui la parte più importante della propria attività a favore dei detti enti ed esclusivamente nell'ambito territoriale degli stessi. Non ci sono precedenti specifici. Si richiama, Cass. Sez. V, Sentenza numero 1138/08 In tema di imposta comunale sugli immobili ICI , qualora il Comune, in applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997 numero 446, che regola la potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni in materia di entrate, anche tributarie, affidi il servizio di accertamento e riscossione della tassa, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nelle norme suddette, il potere di accertamento del tributo spetta non già al Comune, ma al soggetto concessionario, ai quali è pertanto attribuita anche la legittimazione processuale per le relative controversie. Sez. V ORDINANZA 11 GENNAIO 2018, N. 462 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IN GENERE. Dichiarazione congiunta dei coniugi – Avviso di accertamento – Definitività nei confronti di un coniuge - Impugnazione della pretesa tributaria da parte dell'altro coniuge – Ammissibilità - Ragioni. In tema di dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi, la moglie codichiarante è legittimata ad impugnare autonomamente l'avviso di accertamento notificato al marito, ancorché divenuto definitivo nei confronti di quest'ultimo anche per intervenuto giudicato , proponendo ricorso avverso la cartella di pagamento, atteso che, pur non essendo necessario, affinché ne insorga la responsabilità, che le sia notificato l'avviso di accertamento, il suo diritto di difesa non può essere pregiudicato ed, in virtù della regola generale di cui all’art. 1306 c.c., il giudicato intervenuto tra l’Amministrazione finanziaria ed uno dei debitori solidali non ha effetto contro l’altro debitore solidale. Si veda Cass. Sez. V, Sentenza numero 23553/15 In tema di dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi, la moglie codichiarante è legittimata ad impugnare autonomamente l'avviso di accertamento notificato al marito, ancorché divenuto definitivo nei confronti di quest'ultimo, o, comunque, a contestare la pretesa tributaria su di esso fondata, proponendo ricorso avverso la cartella di pagamento o l'avviso di mora a lei diretti, atteso che, pur non essendo necessario, affinché insorga la sua responsabilità solidale, che le sia notificato l'avviso di accertamento, il suo diritto di difesa non può essere pregiudicato.