RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. UNITE SENTENZA 16 GENNAIO 2018, N. 898 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE. Intermediazione finanziaria - Contratto-quadro - Requisito della forma scritta - Sottoscrizione dell'investitore e consegna a quest'ultimo di una copia del contratto - Sufficienza - Sottoscrizione dell'intermediario - Necessità - Esclusione - Fondamento. In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità azionabile dal solo cliente dall'art. 23 d.lgs. n. 58/1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti. Si chiude una querelle durata non poco tempo. In precedenza, si segnalano a Sez. 1, Sentenza n. 7283 del 2013 in tema di intermediazione finanziaria, ed alla stregua di quanto sancito dall'art. 23 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, sono nulle, per carenza di un indispensabile requisito di forma prescritto dalla legge a protezione dell'investitore, le operazioni di investimento compiute da una banca in assenza del cosiddetto contratto quadro , senza che sia possibile una ratifica tacita, che sarebbe affetta dal medesimo vizio di forma. In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice di merito non avesse tenuto conto delle note e dei rendiconti inviati dall'istituto di credito alle parti ed asseritamente integranti, per effetto delle mancata contestazione, la ratifica del contratto . b Sez. 1, Sentenza n. 5919 del 2016 in tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta ad substantiam , la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l'ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione, con conseguente perfezionamento del contratto con effetti ex nunc e non ex tunc , essendo necessaria la formalizzazione delle dichiarazioni di volontà che lo creano ne consegue che tale meccanismo non opera se l'altra parte abbia medio tempore revocato la proposta, ovvero se colui che aveva sottoscritto l'atto incompleto non sia più in vita nel momento della produzione, determinando la morte, di regola, l'estinzione automatica della proposta art. 1329 c.c. , non più impegnativa per gli eredi. Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il contratto quadro di investimento mobiliare formalmente non sottoscritto dalla banca si era perfezionato solo dal momento della produzione nel giudizio intrapreso dall'investitore nei confronti dell'intermediario, con conseguente inefficacia del pregresso ordine di acquisto del cliente . c Sez. 1, Sentenza n. 8395 del 2016 nel contratto di intermediazione finanziaria, la produzione in giudizio del modulo negoziale relativo al contratto quadro sottoscritto soltanto dall'investitore non soddisfa l'obbligo della forma scritta ad substantiam imposto, a pena di nullità, dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 e, trattandosi di una nullità di protezione, la stessa può essere eccepita dall'investitore anche limitatamente ad alcuni degli ordini di acquisto a mezzo dei quali è stato data esecuzione al contratto viziato. d Sez. 1 - , Sentenza n. 36 del 2017 il modulo con il quale la banca comunica l’intervenuta apertura di un conto corrente si configura, ove privo della sua sottoscrizione, come un mero atto ricognitivo dell?avvenuta stipula di tale contratto ed è, quindi, inidoneo, in mancanza di documenti sottoscritti da entrambe le parti, ad integrare la forma scritta ad substantiam richiesta dall’art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, a nulla rilevando che la banca l’abbia prodotto in giudizio, posto che, nei contratti per i quali la forma scritta è richiesta ad substantiam , la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l'ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione e, quindi, il perfezionamento del contratto, ma con effetto ex nunc e non ex tunc . SEZ. UNITE SENTENZA 19 GENNAIO 2018, N. 1409 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - PROCEDIMENTO IN GENERE - IN GENERE. Danno all'immagine della P.A. - Delitto contro la P.A. - Sentenza art. 444 c.p.p. resa nella vigenza della l. n. 475/1999 - Ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. - Inammissibilità - Fondamento. Non eccede i limiti esterni della giurisdizione erariale, e di conseguenza non è impugnabile con ricorso per cassazione, la pronuncia della Corte dei Conti che, interpretando i limiti normativi posti alla risarcibilità del danno all'immagine di enti pubblici con riferimento ai soli fatti costituenti delitti contro la P.A. accertati con sentenza passata in giudicato, abbia ritenuto integrata la fattispecie di danno erariale in seguito alla irrevocabilità della sentenza di cd. patteggiamento pronunciata, dopo l'entrata in vigore della l. n. 475/1999, per il delitto di cui all'art. 319- quater c.p., a carico di un funzionario pubblico. In senso conforme, Cass. Sez. U - , Sentenza n. 25042 del 2016 in tema di responsabilità contabile, la norma dell'art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009, conv., con modif., dalla l. n. 102/2009 - che ha circoscritto la possibilità del P.M. presso il giudice contabile di agire per il risarcimento del danno all'immagine di enti pubblici pena la nullità degli atti processuali computi ai soli fatti costituenti delitti contro la P.A., accertati con sentenza passata in giudicato - introduce una condizione di mera proponibilità dell'azione di responsabilità davanti al giudice contabile incidente, dunque, sui soli limiti interni della sua giurisdizione e non una questione di giurisdizione, posto che ad incardinare la giurisdizione della Corte dei conti è necessaria e sufficiente l'allegazione di una fattispecie oggettivamente riconducibile allo schema del rapporto d'impiego o di servizio del suo preteso autore, mentre afferisce al merito ogni problema relativo alla sua effettiva esistenza. Ne consegue che, qualora il pubblico impiegato abbia patteggiato la pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. e la relativa sentenza sia stata resa successivamente all?entrata in vigore della l. n. 475 del 1999, che ha equiparato la detta pronuncia a quella di condanna, è inammissibile, non trattandosi di superamento dei limiti esterni della giurisdizione del giudice contabile, l?impugnazione davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, della sentenza non definitiva della Corte dei conti di condanna del detto pubblico dipendente al risarcimento del danno all’immagine e da disservizio subiti dalla P.A