RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

Sez. V SENTENZA 27 ottobre 2017, N. 25566 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE. Indicazione nella dichiarazione di perdite pregresse - Equiparazione alla manifestazione di volontà di utilizzo in compensazione - Esclusione - Chiara indicazione del periodo di imposta - Necessità. In tema di imposta sul reddito delle persone giuridiche, l’esercizio della facoltà di opzione, riservata al contribuente dall'art. 84 TUIR vigente ratione temporis , di utilizzare le perdite di esercizio verificatesi negli anni pregressi portandole in diminuzione del reddito prodotto nell'anno oggetto della dichiarazione, ovvero di non utilizzare dette perdite riportandole in diminuzione dal reddito nei periodi di imposta successivi, costituisce manifestazione di volontà negoziale e non mera dichiarazione di scienza, con la conseguenza che essa deve essere esercitata mediante una chiara indicazione nella dichiarazione non potendosi a tal fine l'Amministrazione sostituirsi al contribuente. Si richiamano a Sez. 5, Sentenza n. 15452 del 2010 In tema di imposta sul reddito delle persone giuridiche, la possibilità, prevista dall'art. 102 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 numerazione anteriore a quella introdotta dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 , di computare la perdita di un periodo di imposta in diminuzione del reddito complessivo di quelli successivi, ma non oltre il quinquennio, non presuppone necessariamente che la relativa richiesta sia avanzata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, dovendo essere presa in considerazione anche in sede di rettifica da parte dell'Ufficio - come peraltro si evince dalla norma, che fa solo generico riferimento al reddito, senza alcun cenno specifico a quello dichiarato od accertato - in quanto, così come la dichiarazione affetta da errore è, in linea di principio, emendabile e ritrattabile se da essa derivi l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, secondo la legge, devono restare a suo carico, allo stesso modo l'Erario, dovendo osservare i principi di ragionevolezza, capacità contributiva ed imparzialità della P.A., è tenuto ad accertare il tributo effettivamente dovuto ed ha, quindi, l'obbligo di procedere a compensazione tra il maggior reddito accertato e la perdita fiscale non utilizzata, nei limiti consentiti dall'art. 102 cit., potendovi altrimenti provvedere il giudice tributario di merito in caso di omissione. b Sez. 5, Sentenza n. 7294 del 2012 La dichiarazione dei redditi affetta da errore, anche omissivo, sia esso di fatto o di diritto, è sempre emendabile e ritrattabile, salvi i limiti temporali derivanti dall'esaurimento del rapporto tributario, per quanto concerne i dati riferibili ad esternazioni di scienza o di giudizio, mentre, nel caso di errore relativo all'indicazione di dati costituenti espressione di volontà negoziale, il contribuente ha l'onere, secondo la disciplina generale dei vizi della volontà di cui agli artt. 1427 e ss. cod. civ., estesa dall'art. 1324 cod. civ. agli atti unilaterali in quanto compatibile, di fornire la prova che lo stesso abbia i requisiti della essenzialità e della obiettiva riconoscibilità. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata rilevando l'inemendabilità dell'errore nell'indicazione di quali delle perdite di esercizio verificatesi negli anni pregressi si intendesse utilizzare in diminuzione del reddito prodotto nell'anno oggetto di dichiarazione, in quanto lo stesso, riferito ad una manifestazione di volontà negoziale, inerente all'esercizio della facoltà di opzione da esercitare separatamente in relazione alle perdite di ciascuno dei c inque anni precedenti, era privo del necessario requisito della obiettiva riconoscibilità .