RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA 25 OTTOBRE 2017, N. 25287 TRIBUTI IN GENERALE - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE. Riduzione delle sanzioni amministrative ex art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997 - Presupposto - Mancata iscrizione a ruolo. Presupposto per la riduzione delle sanzioni amministrative tributarie, nella misura di cui all'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997, è la mancata iscrizione a ruolo dell'imposta dovuta, a seguito dell'omesso pagamento delle somme entro trenta giorni dal ricevimento delle prescritta comunicazione. Si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13390/2016 In materia d'IRAP, ai sensi dell'art. 1, comma 3, d.l. n. 106/2005, conv. nella l. n. 156/2005, la riduzione delle sanzioni, prevista in caso di ravvedimento dagli artt. 13 d.lgs. n. 472/1997 e 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997, non trova applicazione, limitatamente al periodo d'imposta 2004, nell'ipotesi di violazione dell'obbligo di versamento a saldo, da intendersi sia quale pagamento omesso sia quale pagamento incompleto, atteso che la ratio della disposizione non giustifica l'individuazione di un discrimine arbitrario tra inadempimento totale e parziale. SEZ. V SENTENZA 25 OTTOBRE 2017, N. 25270 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - IN GENERE. Iscrizione di ipoteca sugli immobili - Impugnazione del contribuente per vizi dell'atto anteriore autonomamente impugnabile - Requisiti di ammissibilità della domanda - Mancata notificazione dell'atto anteriore - Necessità - Difetto - Conseguenze. In tema di contenzioso tributario, costituisce, ai sensi dell'art. 19, comma 3, ultima parte, d.lgs. n. 546/1992, requisito di ammissibilità dell'impugnazione dell'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'art. 77 d.P.R. n. 602/1973, per far valere vizi inerenti ad un atto pregresso autonomamente impugnabile, quale l'iscrizione a ruolo o la cartella esattoriale, la mancata notificazione di tale atto anteriore ne consegue che l'eccezione di decadenza quanto alla iscrizione di ipoteca ex art. 17 d.P.R. n. 602/1973, per difetto di notificazione, deve ritenersi esclusa nel caso in cui manchi una contestazione in proposito. In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21123/2011 In tema di contenzioso tributario, costituisce, ai sensi dell'art. 19, comma 3, ultima parte, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, requisito di ammissibilità dell'impugnazione dell'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per far valere vizi inerenti ad un atto pregresso autonomamente impugnabile, quale l'iscrizione a ruolo o la cartella esattoriale, la mancata notificazione di tale atto anteriore ne consegue che l'eccezione di decadenza quanto alla iscrizione di ipoteca ex art. 17 d.P.R. n. 602/1973, per difetto di notificazione, deve ritenersi esclusa nel caso in cui manchi alcuna contestazione in proposito.