RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V SENTENZA 10 NOVEMBRE 2017, N. 26638 TRIBUTI IN GENERALE - SOLVE ET REPETE - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI . Convenzione tra Italia e Governo delle Federazione russa, ratificata con l. n. 370 del 1997 - Conflitto di residenza - Risoluzione in base al criterio dell' abitazione permanente - Identificazione - Criteri - Fattispecie. L'art 4, comma 2, lett. a della Convenzione tra Italia ed il Governo delle Federazione russa per evitare le doppie imposizioni ratificata con l. n. 370 del 1997 , laddove menziona l'abitazione permanente quale criterio per individuare lo Stato ove il contribuente ha la residenza, deve essere interpretato in forza del tenore letterale del modello OCSE di riferimento, al quale si sono ispirati i contraenti sicché, ai fini dell'individuazione dello Stato impositore rileva la stabile disponibilità di fatto di un'abitazione in capo al contribuente per periodi di tempo indeterminati, indipendentemente dalla proprietà della stessa. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che non aveva ritenuto abitazione permanente in Italia quella ove un cittadino russo aveva risieduto con la propria convivente, proprietaria dell'immobile, nello stesso periodo d'imposta di riferimento della sanzione applicatagli per omessa dichiarazione nel modello unico di investimenti esteri, non avendo il giudice di merito applicato - dando rilievo alla disponibilità di abitazioni permanenti in entrambi gli Stati contraenti - il secondo criterio di cui al citato art. 4, comma 2, lett. a , facente invece riferimento allo Stato contraente nel quale le relazioni personali ed economiche del contribuente sono più strette . Si richiama, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1103 del 2013 Ai fini dell'imponibilità del reddito d'impresa, accertato ai sensi dell'art. 5 del modello di convenzione OCSE e dell'art. 7 della convenzione stipulata tra Italia e Repubblica Iugoslava, ratificata con legge 18 dicembre 1984, n. 974, contro la doppia imposizione, è necessaria una presenza del soggetto non residente che sia incardinata nel territorio dell'altro Stato contraente dotata di una certa stabilità, di una sede di affari capace di produrre reddito e di una attività non meramente ausiliaria rispetto a quella svolta all'estero inoltre, ai fini dell'applicazione delle imposte dirette, la relativa indagine deve essere condotta non solo sul piano formale, ma anche su quello sostanziale. SEZ. V ORDINANZA 25 OTTOBRE 2017, N. 25289 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE. Redditi d'impresa - Rettifica in via induttiva - Condizioni - Saldo negativo di cassa - Rilevanza - Desumibilità di ricavi non contabilizzati - Ammissibilità - Fondamento. In tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa ai fini IRPEG ed IVA, ai sensi degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un'anomalia contabile, fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo. In senso conforme Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27585 del 2008 In tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa ai fini IRPEG ed ILOR, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un'anomalia contabile, fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo.