RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA 25 OTTOBRE 2017, N. 25305 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE – ICI. Liquidazione, accertamento e riscossione Affidamento a terzi da parte del Comune Legittimazione processuale dell'affidatario. In tema di ICI, qualora il Comune affidi a terzi la liquidazione, l'accertamento e la riscossione ex art. 52 d.lgs. n. 446/1997 la legittimazione processuale per le relative controversie si trasferisce all'affidatario non avendo altrimenti significato l'opzione dell'ente locale per la gestione esterna ed il relativo vizio del contraddittorio nei suoi confronti può essere sanato solo dalla sua costituzione in giudizio e non da quella del Comune. In precedenza, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6772 del 2010 In tema di imposta comunale sugli immobili ICI , qualora il Comune, in applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che regola la potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni in materia di entrate, anche tributarie, affidi il servizio di accertamento e riscossione della tassa, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella suddetta norma, il potere di accertamento del tributo spetta non già al Comune, ma al soggetto concessionario, al quale è pertanto attribuita anche la legittimazione processuale per le relative controversie, la cui sopravvenienza nel corso del giudizio gli attribuisce i poteri di intervento e di autonoma impugnazione previsti dall'art. 111 cod. proc. civ. SEZ. V ORDINANZA 25 OTTOBRE 2017, N. 25300 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. Esenzione di cui all’art. 49, comma 1, lett. a del d.lgs. n. 507 del 1993 Estensione alla società partecipata dal Comune, anche ove operante in house providing Esclusione Fondamento Esenzione ai sensi della successiva lett. e – Presupposti. In materia di TOSAP, l'esenzione prevista in favore del Comune dall'art. 49, comma 1, lett. a , d.lgs. n. 507/1993 non può essere applicata in favore della società partecipata dal Comune, quand'anche operante come società in house providing , ostandovi il carattere eccezionale delle norme di agevolazione tributaria ferma la spettanza dell'esenzione, a norma della successiva lett. e , qualora sia stato stabilito -all'atto della concessione o dopo che l'impianto di pubblico servizio resti gratuitamente devoluto al Comune. Si richiama Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2921 del 2015 In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la società appaltatrice di un comune per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti non ha diritto all'esenzione, ex art. 49, lett. a , del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, atteso che l'occupazione del suolo pubblico non è direttamente riconducibile all'ente locale, essendo continuativa, in quanto connessa allo svolgimento del servizio pubblico, e non temporanea per l'esecuzione di lavori, come in un appalto d'opera. Tale attività, svolta, nella vigenza della legge 8 giugno 1990, n. 142, in base a contratto d'appalto, avente ad oggetto la concessione di pubblico servizio, rientra nella particolare ipotesi di esonero di cui alla lett. e del medesimo articolo, subordinata alla previsione, nella convenzione originaria o in una pattuizione successiva e non in un atto unilaterale della società , della devoluzione gratuita al comune, al termine del rapporto, degli impianti adibiti ai servizi pubblici.